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Il Datore di Lavoro può assumere l'incarico di RSPP (DL SPP o DL-RSPP)?

Il D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Quest’obbligo fondamentale, previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/08, è indelegabile da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, per alcune tipologie di aziende e sulla base del numero di lavoratori occupati nell’organizzazione, i Datori di Lavoro possono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazioneIn questi casi si parla di “RSPP Datore di Lavoro” o anche di “DL SPP” o ancora “Datore di Lavoro-RSPP” o “DL-RSPP”.

Questa opportunità consente, soprattutto nelle aziende di dimensioni minori, di alleggerire la struttura organizzativa.

IN QUALI CASI IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE I COMPITI DEL SPP?

I casi nei quali è consentito al Datore di Lavoro di assumere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono indicati nell’ALLEGATO II D. LGS. 81/08.

Pertanto l’opportunità è consentita in base al settore di appartenenza dell’azienda e al numero di lavoratori occupati in azienda, come di seguito indicato:

datore-di-lavoro-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-dlspp

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori

Va precisato che dal punto 1 sono escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

IL DATORE DI LAVORO A CHI DEVE COMUNICARE L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI DL RSPP?

Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP) non deve chiedere alcuna autorizzazione, ma deve darne preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .

È possibile scaricare il Fac-simile per inviare la preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dello svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL RSPP): CLICCA QUI!

QUALE FORMAZIONE DEVE POSSEDERE IL DATORE DI LAVORO SPP (DL RSPP)?

I Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti del SPP (DL-RSPP), devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro i cui contenuti e la cui durata sono previsti dall'Accordo Stato Regioni del 17/4/25.

I DL-RSPP devono per prima cosa aver frequentato il corso "Datore di Lavoro" da 16 ore previsto dal nuovo Accordo 2025. Una volta terminato il corso per datori di lavoro, e solo successivamente al conseguimento dell'attestato di tale corso, possono procedere con la formazione per DL-RSPP.

Il percorso formativo per DL-RSPP è strutturato in un modulo comune della durata di 8 ore, e da 4 moduli tecnici-integrativi necessari per determinate tipologie di attività in base al codice ATECO di appartenenza:

  • Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia, durata 16 ore
  • Modulo integrativo 2: Pesca, durata 12 ore
  • Modulo integrativo 3: Costruzioni, durata 16 ore
  • Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico, durata 16 ore

IL DATORE DI LAVORO SPP (DL-RSPP) PUÒ SVOLGERE LA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING?

No, il DL-RSPP non può svolgere la formazione base in modalità e-learning. Le uniche modalità consentite dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 sono la presenza fisica in aula e la videoconferenza sincrona.

Il DL RSPP può invece svolgere l'aggiornamento in e-learning oltre che in presenza fisica in aula e in videoconferenza sincrona.

QUALE FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEVE SVOLGERE IL DL RSPP?

Il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (DL-RSPP) deve svolgere una formazione di aggiornamento sulla salute e sicurezza del lavoro, per un monte ore complessivo di almeno 8 ore ogni 5 anni dalla data di conclusione del modulo comune.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

I corsi di aggiornamento sulla formazione del DL RSPP possono essere svolti sia in presenza (aula o videoconferenza) che in modalità e-learning.

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