FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Il medico che si avvale di personale infermieristico o specializzato nello svolgimento della parte pratica può non essere presente durante lo svolgimento di tale parte del corso? | 19/09/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il DM 388/03 prevede che il medico possa avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o specializzato nello svolgimento della parte pratica. Secondo la nostra opinione la collaborazione va intesa in compresenza, si tratta di una possibilità data al medico di farsi coadiuvare nelle dimostrazioni pratiche. | |
In caso l’attestato di partecipazione al corso di primo soccorso sia scaduto, è sufficiente iscriversi il prima possibile all’aggiornamento o è necessario ripetere il corso base iniziale? | 07/05/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Nel caso di mancato aggiornamento, è necessario procedere con l’effettuazione dello stesso il prima possibile. Trattandosi in questo caso di un titolo abilitativo (addetto primo soccorso), la funzione non può essere esercitata fino al completamento dell’aggiornamento. | |
L’attestato di frequenza al corso di primo soccorso deve essere firmato dal medico docente? | 21/12/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La normativa vigente in materia di formazione primo soccorso (D.M. 388/03) non prevede che negli attestati dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al primo soccorso sia presente la firma del medico formatore. Nessuno dei più recenti Accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede che nell’attestato debba essere riportata la firma del docente. L’attestato di formazione è firmato dal responsabile dell’ente di formazione, accreditato dalla Regione Veneto, dotato di un Sistema di Gestione della Qualità, con codifica numerica dell’attestato, e viene rilasciato sulla base di registrazioni dell’avvenuta attività formativa nelle quali compare, tra le altre, la firma del medico docente. |