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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (VALIDO ANCHE PER L'AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E FORMATORI)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Relativamente alle classi di laurea, la normativa non specifica esattamente quali possano essere considerate valevoli per adempiere al 2° criterio del DI 6 marzo 2013, pertanto viene lasciata al formatore la responsabilità di valutare e autodichiarare il rispetto dei criteri stabiliti dal DI stesso in base al percorso di studi sostenuto.


RISPOSTA:

L'esperienza come docente in qualunque materia (quindi anche al di fuori della salute e sicurezza sul lavoro) può consentire di dimostrare la capacità didattica, e pertanto potrebbe non necessitare del corso di formazione per formatori da 24 ore, se si è svolta per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni.



Bisogna però verificare di essere in possesso di conoscenze ed esperienza sufficienti a dimostrare il prerequisito ed almeno un criterio del D.I. 06/03/2013.


RISPOSTA:

Il 2° criterio del D.I. 06/03/2013 prevede che la laurea debba essere coerente con le materie oggetto della docenza. Spetta al formatore stesso valutare la coerenza della propria laurea rispetto alle materie per le quali intende svolgere le docenze. Ricordiamo che il 2° criterio indica il possesso della laurea come elemento necessario ma non sufficiente per essere qualificato come formatore sulla sicurezza: rimandiamo alla lettura completa di tale criterio riportato nel D.I. 6/3/13.


RISPOSTA:

Il ruolo di RLS può valere come esperienza lavorativa ma, ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti come formatore in materia di salute e sicurezza, spetta allo stesso docente valutare la coerenza dell’attività con l’area tematica oggetto della docenza. Naturalmente le evidenze del possesso dei requisiti potranno essere vagliate dall’ente di formazione o dall’azienda per i quali il docente effettuerà l’attività formativa.


RISPOSTA:

Non è necessario dimostrare l’esperienza maturata nel ruolo di ASPP per l’iscrizione al corso di formazione per formatori, sarà però necessario dimostrarla in caso di eventuali verifiche da parte degli enti di controllo.



 


RISPOSTA:

Non è possibile fornire una lista dei corsi di formazione che il RSPP può erogare in quanto la qualificazione del formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale… Sono infatti presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative nei quali sono anche imposti requisiti dei docenti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013: si pensi ad esempio all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 sulla formazione delle attrezzature di lavoro, al D.M. 388/03 sulla formazione in materia di primo soccorso.


RISPOSTA:

Il D.I. 6/3/13 non fornisce indicazioni di dettaglio sui corsi validi per l’aggiornamento del formatore sulla sicurezza, salvo precisare che tali corsi devono essere organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08. Questo implica che qualsiasi corso di formazione, svolto con qualsiasi modalità, nell’area tematica di competenza del formatore, organizzato da un ente di formazione di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08, è valido ai fini dell’aggiornamento del formatore qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13.

In più, l’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 precisa che la formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP è valida anche per l’aggiornamento del formatore sulla sicurezza qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13, e viceversa. La formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP è consentita in modalità elearning, pertanto, un corso di formazione valido per l’aggiornamento RSPP e ASPP in modalità elearning è valido anche per formatore sulla sicurezza qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13.


RISPOSTA:
Al completamento del corso per formatori in sicurezza, lei sarà in possesso dei requisiti per svolgere formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, come previsto dal Decreto Interministeriale 6/3/2013.

Come formatore potrà erogare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza per lavoratori, trattando argomenti relativi alle aree tematiche indicate nel suddetto D.I. 6/3/2013 nelle quali Lei è abilitato.
In particolare stando alla sua richiesta Lei intende svolgere i corsi di formazione di carattere generale e specifico per i lavoratori dell’Azienda per cui ricopre il ruolo di RSPP, questo sarà possibile pertanto rispettando le indicazioni in merito all’erogazione della formazione previste dall’Art. 37 del D.lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In generale Lei potrà svolgere docenze in qualsiasi corso di formazione in materia di salute e sicurezza, a meno di diverse indicazioni previste dalla legislazione vigente: ci riferiamo in particolare a casi in cui la legislazione stabilisce specifici requisiti per i docenti, differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013.

Per avere un elenco di corsi di formazione erogabili da un formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013, la invitiamo a consultare il Nostro Blog Tecnico:
COME DIVENTARE FORMATORE SULLA SICUREZZA QUALIFICATO SECONDO IL D.I. 06/03/2013: TUTTE LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
LA QUALIFICA E I REQUISITI DEL FORMATORE SULLA SICUREZZA SECONDO IL D.I. 06/03/2013

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