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Come diventare Formatore sulla Sicurezza qualificato secondo il D.I. 06/03/2013: tutte le risposte alle tue domande

COME DIVENTARE FORMATORE SULLA SICUREZZA?

Come diventare formatore sicurezza o docente sulla sicurezza è un argomento che merita il giusto approfondimento, vediamo di seguito alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste:

SONO LAUREATO: POSSO SVOLGERE DOCENZA IN CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Sì, rispettando il 2°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • laurea coerente con le materie dell’insegnamento in ambito di salute e sicurezza sul lavoro
  • almeno uno tra:
    • Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    • Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    • Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    • Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

SONO RSPP: POSSO SVOLGERE DOCENZA IN CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Sì, rispettando il 6°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente sulla sicurezza in possesso di:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP
  • almeno uno tra:
    • Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    • Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    • Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    • Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

SONO CONSULENTE IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: POSSO SVOLGERE DOCENZA IN CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Sì, rispettando il 5°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • esperienza lavorativa o professionale almeno triennale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza,
  • almeno uno tra:
    • Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    • Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    • Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    • Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

DURANTE IL MIO PERCORSO LAVORATIVO HO FREQUENTATO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: POSSO SVOLGERE DOCENZA IN CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Sì, rispettando il 3° o 4° criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente sulla sicurezza in possesso di:

3° criterio:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • aver frequentato corsi di formazione per almeno 64 ore (organizzate dai soggetti art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08)
  • esperienza lavorativa o professionale di almeno dodici mesi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza,
  • almeno uno tra:
    • Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    • Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    • Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    • Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

4° criterio:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • aver frequentato corsi di formazione per almeno 40 ore (organizzate dai soggetti art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08)
  • esperienza lavorativa o professionale di almeno diciotto mesi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza,
  • almeno uno tra:
    • Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    • Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    • Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    • Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

QUALE AGGIORNAMENTO DEVO SVOLGERE COME FORMATORE SULLA SICUREZZA PER MANTENERE LA QUALIFICA?

Il formatore-docente sulla sicurezza è tenuto ad effettuare un aggiornamento periodico, con cadenza triennale, alternativamente:

  • Frequentando seminari, convegni o corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 81/08, della durata di 24 ore relativi all’area tematica di competenza
  • Effettuando attività di docenza della durata minima di 24 ore nell’area tematica di competenza

Per quanto indicato, qualora un docente / formatore sulla sicurezza fosse qualificato su più aree tematiche dovrà effettuare un aggiornamento secondo quanto sopra indicato per ogni area tematica di competenza.

Qualora un docente/formatore sulla sicurezza qualificato volesse aggiornarsi per mezzo della partecipazione a corsi di formazione, dovrà accertarsi che l’ente che organizza il corso rientri tra quelli indicati nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08, ossia tra quelli indicati nell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, tra i quali, ad esempio, gli enti di formazione Accreditati dalle Regioni.

Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione per l’aggiornamento dei formatori sulla sicurezza, anche in modalità e-learning.

I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP SONO VALIDI ANCHE PER L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI/FORMATORI QUALIFICATI AI SENSI DEL D.I. 6/3/13?

Sì, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, i corsi di formazione validi per l’aggiornamento degli RSPP / ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei docenti / formatori qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013.

COME POSSO ATTESTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.I. 6/3/2013?

Con ogni mezzo possibile! Il formatore sulla sicurezza potrà esibire un curriculum dal quale si evinca il rispetto dei criteri, attestati di formazione, attestazioni rilasciate da enti di formazione o datori di lavoro, etc.

Uno strumento sempre e comunque utile è una dichiarazione riportante il criterio previsto dal D.I. 6/3/2013 rispettato: CLICCA QUI!

ESSENDO FORMATO AI SENSI DEL D.I. 6/3/2013 POSSO SVOLGERE QUALSIASI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?

Premesso che vale sempre la regola di “fare ciò che si sa fare”, precisiamo che la qualificazione del formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale… Sono infatti presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative nei quali sono anche imposti requisiti dei docenti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013: si pensi ad esempio all’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 per quanto riguarda la formazione delle attrezzature di lavoro, al D.M. 388/03 sulla formazione in materia di primo soccorso.

Come pratico riassunto e guida sui requisiti richiesti ai docenti per le varie attività formative in materia di salute e sicurezza del lavoro suggeriamo di consultare lo schema seguente.

COME FORMATORE QUALIFICATO AI SENSI DEL D.I. 6/3/2013 POSSO ORGANIZZARE TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO?

No, il formatore-docente non può organizzare alcun corso di formazione in materia di salute e sicurezza tra quelli previsti dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.

Non confondiamo infatti le figure del docente – formatore con quella del soggetto formatore che organizza il corso di formazione: approfondisci in questa pagina del blog tecnico la differenza tra soggetto formatore e docente sicurezza.

Riassumendo, una volta frequentato il corso formatore formatori, il formatore qualificato può svolgere attività di docenza nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza individuati dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25. Tali corsi devono però essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo 2025 e il rilascio dell’attestato è in capo a tali soggetti, il formatore-docente non può emettere direttamente gli attestati di tali corsi.

Ad esempio: la formazione per RSPP deve essere svolta da un formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013, ma deve essere organizzata da uno dei soggetti formatori indicati al punto 1 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/25.

QUALI REQUISITI DEVO RISPETTARE PER EFFETTUARE DOCENZE SULLA SICUREZZA NELL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025?

La formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro (es: carrelli elevatori, PLE, etc.) deve essere effettuata dai docenti in possesso dei requisiti di cui al DI 06/03/2013 e:

  • Per la parte teorica della formazione, deve avere conoscenza tecnica dell’attrezzatura
  • Per la parte pratica della formazione, deve avere esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione dell’attrezzatura.

QUALI REQUISITI DEVO RISPETTARE PER EFFETTUARE DOCENZE SULLA SICUREZZA ADDETTI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO DI CUI ALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025?

Per svolgere docenze per il modulo giuridico-tecnico del corso per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, il formatore-docente deve essere qualificato ai sensi del DI 06/03/2013 e avere esperienza professionale documentata, almeno triennale, in questo settore.

Per svolgere docenze per il modulo pratico del corso per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, il formatore-docente deve essere qualificato ai sensi del DI 06/03/2013 e avere esperienza professionale pratica documentata, almeno triennale, in questo settore.

Per approfondire ulteriormente, scopri tutti i Corsi Vega sulla Formazione dei Formatori della sicurezza. CLICCA QUI!

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