COME DIVENTARE FORMATORE SULLA SICUREZZA?
Come diventare formatore sicurezza o docente sulla sicurezza è un argomento che merita il giusto approfondimento, vediamo di seguito alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste:
Sì, rispettando il 2°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:
Sì, rispettando il 6°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente sulla sicurezza in possesso di:
Sì, rispettando il 5°criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente in possesso di:
Sì, rispettando il 3° o 4° criterio del D.I. 6/3/13, che qualifica il formatore – docente sulla sicurezza in possesso di:
3° criterio:
4° criterio:
Il formatore-docente sulla sicurezza è tenuto ad effettuare un aggiornamento periodico, con cadenza triennale, alternativamente:
Per quanto indicato, qualora un docente / formatore sulla sicurezza fosse qualificato su più aree tematiche dovrà effettuare un aggiornamento secondo quanto sopra indicato per ogni area tematica di competenza.
Qualora un docente/formatore sulla sicurezza qualificato volesse aggiornarsi per mezzo della partecipazione a corsi di formazione, dovrà accertarsi che l’ente che organizza il corso rientri tra quelli indicati nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08, ossia tra quelli indicati nell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, tra i quali, ad esempio, gli enti di formazione Accreditati dalle Regioni.
Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione per l’aggiornamento dei formatori sulla sicurezza, anche in modalità e-learning.
Sì, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, i corsi di formazione validi per l’aggiornamento degli RSPP / ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei docenti / formatori qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013.
Con ogni mezzo possibile! Il formatore sulla sicurezza potrà esibire un curriculum dal quale si evinca il rispetto dei criteri, attestati di formazione, attestazioni rilasciate da enti di formazione o datori di lavoro, etc.
Uno strumento sempre e comunque utile è una dichiarazione riportante il criterio previsto dal D.I. 6/3/2013 rispettato: CLICCA QUI!
Premesso che vale sempre la regola di “fare ciò che si sa fare”, precisiamo che la qualificazione del formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale… Sono infatti presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative nei quali sono anche imposti requisiti dei docenti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013: si pensi ad esempio all’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 per quanto riguarda la formazione delle attrezzature di lavoro, al D.M. 388/03 sulla formazione in materia di primo soccorso.
Come pratico riassunto e guida sui requisiti richiesti ai docenti per le varie attività formative in materia di salute e sicurezza del lavoro suggeriamo di consultare lo schema seguente.
No, il formatore-docente non può organizzare alcun corso di formazione in materia di salute e sicurezza tra quelli previsti dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
Non confondiamo infatti le figure del docente – formatore con quella del soggetto formatore che organizza il corso di formazione: approfondisci in questa pagina del blog tecnico la differenza tra soggetto formatore e docente sicurezza.
Riassumendo, una volta frequentato il corso formatore formatori, il formatore qualificato può svolgere attività di docenza nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza individuati dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25. Tali corsi devono però essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo 2025 e il rilascio dell’attestato è in capo a tali soggetti, il formatore-docente non può emettere direttamente gli attestati di tali corsi.
Ad esempio: la formazione per RSPP deve essere svolta da un formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013, ma deve essere organizzata da uno dei soggetti formatori indicati al punto 1 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/25.
La formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro (es: carrelli elevatori, PLE, etc.) deve essere effettuata dai docenti in possesso dei requisiti di cui al DI 06/03/2013 e:
Per svolgere docenze per il modulo giuridico-tecnico del corso per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, il formatore-docente deve essere qualificato ai sensi del DI 06/03/2013 e avere esperienza professionale documentata, almeno triennale, in questo settore.
Per svolgere docenze per il modulo pratico del corso per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, il formatore-docente deve essere qualificato ai sensi del DI 06/03/2013 e avere esperienza professionale pratica documentata, almeno triennale, in questo settore.
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