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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO PER ADDETTI AD ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO - TEORIA E PRATICA

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

La misura del 30% della forza lavoro deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività da svolgersi in ambiente confinato, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda.


RISPOSTA:

Relativamente alle procedure per lavori in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento il richiamo normativo è l’art. 66 del D. Lgs. 81/08, che riportiamo:



È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”



Considerazioni similari vengono fatte relativamente alla presenza di gas negli scavi (art. 121 del D. lgs. 81/08).



Pertanto le procedure per lo svolgimento di lavoro in tali ambienti devono essere definite in seguito alla valutazione del rischio e delle condizioni specifiche dell’ambiente all’interno del quale si andrà a svolgere l’attività lavorativa, e di conseguenza sarà necessario definire i DPI con cui proteggere i lavoratori incaricati del lavoro stesso. Tra i DPI che usualmente possono essere utilizzati troviamo: dispositivi per il recupero del lavoratore privo di sensi (imbracature, corde, connettori, verricello, ecc.), dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad esempio maschere antigas o autorespiratore), casco, indumenti di protezione, guanti, scarpe, eventualmente occhiali, fino a indumenti protettivi contro gli agenti chimici.


RISPOSTA:

Le vasche antincendio possono essere considerate come “Ambienti Confinati” qualora abbiano le caratteristiche riportate dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 punto 3 “Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos”.


RISPOSTA:

Gli adempimenti di qualificazione delle imprese, informativa rischi, nomina del Responsabile del Datore di Lavoro per le attività in spazi confinati, rimangono in carico al datore di lavoro committente e non all’impresa appaltatrice.

Per quanto riguarda la procedura da elaborare, il DPR 177/11 non specifica chi sia precisamente il soggetto al quale spetta che preciso compito, ma alla luce anche dell’art.26 dell’interpello 23 del 06/1072014, tale procedura sarebbe opportuno elaborarla coinvolgendo sia l’azienda committente sia l’impresa esecutrice.


RISPOSTA:

I lavori subacquei, ancorché in laghi artificiali, non rientrano tra le casistiche indicate nel D.P.R. 177/11 per identificare gli “spazi confinati”, pertanto tali attività non sono soggette a quanto prescritto dallo stesso D. P. R. 177/2011. Rimane inteso che le attività lavorative dovranno essere svolte adottando e applicando tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.


RISPOSTA:
La qualifica delle imprese e dei lavoratori destinati ad operari in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è regolata dal D. P. R. 177/2011.
Il D. P. R. 177/2011 all’art. 2 punto 1 lettera c) specifica: ”presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”.
Per operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento il preposto deve:
1. possedere un attestato di formazione per attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
2. possedere un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nei lavori in spazi confinati.
Inoltre la norma prevede che, in caso di attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, i preposti con esperienza almeno triennale devono essere “in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro”.

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