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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

MODULO A: CORSO RSPP E ASPP

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Per poter definire un piano formativo certo è necessario valutare i rischi dell’azienda e non risulta sufficiente solo una descrizione generica dell’attività svolta. Ai sensi della legislazione vigente il soggetto che ha il compito di definire il piano formativo è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.


RISPOSTA:

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 consente di completare il percorso formativo dallo stesso previsto “entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, ma ciò non significa che si possa adibire un lavoratore ad una attività e mansione senza la necessaria formazione. In sostanza, il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo dall’assunzione per completare la formazione secondo i requisiti indicati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, ma deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.



Sarebbe del resto assurdo che la legge consentisse un periodo di “carenza formativa” ai lavoratori nei primi 60 giorni dall’assunzione, ossia propria quando il lavoratore ha la maggior necessità di ricevere informazione, formazione e addestramento.


RISPOSTA:

Per l’esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia al Modulo A ed al Modulo B, si deve far riferimento al D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 5.


RISPOSTA:

L’articolo 260 del D. Lgs. 81/08 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) recita che :”1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).


RISPOSTA:

La “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, è prevista nell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e deve essere svolta in orario lavorativo perché “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori” come previsto dall’art. 15 del medesimo Decreto.


RISPOSTA:

Citando l’Art. 4. Del D.M. 3/9/2021: “Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (ovvero, “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi […]”).

Ne consegue che in caso non avvengano variazioni significative, dal punto di vista del rischio incendio, non risulterà necessario ri-effettuare la valutazione del rischio incendio, nè verificare la conformità secondo il D.M. 03/09/2021 (Mini-codice di prevenzione incendi) e, quindi, nemmeno secondo il D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii., rimanendo invece indispensabile, nel caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11, mantenere la conformità rispetto al progetto di prevenzione incendi autorizzato ed al quadro legislativo-normativo in vigore all’atto della sua approvazione/all’atto della legittimazione di eventuali varianti non comportanti aggravio del rischio.


RISPOSTA:
In caso di azienda sprovvista di RLS, la data certa può essere attestata per mezzo di un “auto-invio” con PEC aziendale del documento di valutazione dei rischi.

RISPOSTA:
La normativa prevede l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) attraverso la nomina dei suoi componenti, nello specifico il RSPP (ed eventualmente ASPP), che, in possesso delle adeguate competenze indicate nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08, devono essere formalmente incaricati dal Datore di Lavoro. L’unica figura effettivamente obbligatoria è il RSPP, quindi l’assenza della nomina del RSPP costituisce grave inadempimento ai sensi dell’Allegato I del D. Lgs. 81/08.

RISPOSTA:
Il D.Lgs 81/08 non entra nel merito di un fissaggio a muro della scala con un tassello, ma naturalmente va a disciplinare le scale all’art.113, in particolar modo al comma 3 e 6 viene indicato quanto segue:

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

Di conseguenza, per lavori su scala superiori a 2 metri si configura l’applicazione dell’art.115 del D.Lgs 81/08 nel quale si evidenzia che, nei casi nei quali non si sono potute predisporre misure di protezione collettive, i lavoratori dovranno utilizzare idonei sistemi di protezione. In questo caso, lavorando sopra i 2 metri, con scala in appoggio <75°, si dovrà stabilizzare la scala contro il rischio di ribaltamento e far utilizzare al lavoratore un sistema di posizionamento (imbracatura con anelli laterali o cintura di posizionamento) vincolato stabilmente alla scala stessa con un cordino di posizionamento regolabile con bloccaggio EN 358 e doppio cordino per le fasi di accesso al punto di lavoro.

RISPOSTA:

Alla luce dell’entrata a pieno in vigore del c.d. Codice di Prevenzione incendi, risulta la seguente distinzione: • Attività normate: sono regolamentate specifica regola tecnica verticale (RTV: decreto ministeriale dedicato a quella specifica attività, vedi: alberghi, scuole, ospedali, attività commerciali, locali di pubblico spettacolo, impianti termici, gruppi elettrogeni, ecc.) oppure, solo per 6 attività è possibile utilizzare in alternativa i pertinenti allegati “V” del Codice di Prevenzione Incendi (uffici (V.4), alberghi (V.5), autorimesse (V.6), scuole (V.7), attività commerciali (V.8), asili (V.9)). • Attività “non normate”: se nuove attività si applica il Codice di prevenzione incendi (da ottobre 2019 in via esclusiva), se attività già autorizzate soggette a piccole modifiche si continuano ad applicare i principi generali di prevenzione incendi espressi sostanzialmente dal D.M. 10/03/98. Una manciata di attività, rinvenibili all’art. 2, comma 1, del Codice restano escluse sia dal codice stesso che da RTV.


RISPOSTA:
Nel documento INAIL elaborato per gli apparecchi di sollevamento, viene indicato che il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all’unità operativa territoriale INAIL competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso.
Le periodicità indicate nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011, rappresentano il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata.
Di conseguenza la prima verifica periodica viene intesa come il termine ultimo nel fare la verifica (periodicità indicata nell’allegato VII del D.Lgs 81/08) e non la prima verifica per poter usare il mezzo.

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