FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Per definire il piano formativo aziendale è sufficiente sapere l’attività svolta? E chi lo definisce? | 03/05/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Per poter definire un piano formativo certo è necessario valutare i rischi dell’azienda e non risulta sufficiente solo una descrizione generica dell’attività svolta. Ai sensi della legislazione vigente il soggetto che ha il compito di definire il piano formativo è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. | |
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede che la formazione sia svolta entro 60 giorni dal momento dell’assunzione: pertanto non è necessario effettuare al formazione del lavoratore appena “entrato” in azienda? | 19/03/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 consente di completare il percorso formativo dallo stesso previsto “entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, ma ciò non significa che si possa adibire un lavoratore ad una attività e mansione senza la necessaria formazione. In sostanza, il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo dall’assunzione per completare la formazione secondo i requisiti indicati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, ma deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Sarebbe del resto assurdo che la legge consentisse un periodo di “carenza formativa” ai lavoratori nei primi 60 giorni dall’assunzione, ossia propria quando il lavoratore ha la maggior necessità di ricevere informazione, formazione e addestramento. | |
Dove è previsto l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B per RSPP / ASPP per coloro che sono in possesso di una delle lauree elencate nell’allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016? | 05/01/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Per l’esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia al Modulo A ed al Modulo B, si deve far riferimento al D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 5. | |
Il registro degli esposti alle sostanze cancerogene va compilato anche per i soggetti esposti a rischio amianto (rimozione di condotte idriche in cementoamianto)? | 07/03/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’articolo 260 del D. Lgs. 81/08 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) recita che :”1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).” | |
Le visite col medico competente per il rientro al lavoro dopo una malattia superiore ai 60 gg. sono da considerare orario di servizio? | 19/10/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, è prevista nell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e deve essere svolta in orario lavorativo perché “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori” come previsto dall’art. 15 del medesimo Decreto. | |
Relativamente al nuovo DM 03-09-21 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che entrerà in vigore il prossimo ottobre, quali sono gli obblighi di aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendio? il DVR incendio deve essere aggiornato immediatamente o solo in caso di modifiche sostanziali e/o infortuni etc.? | 19/05/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Citando l’Art. 4. Del D.M. 3/9/2021: “Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (ovvero, “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi […]”). | |
In un'azienda sprovvista di RLS, si può procedere per l'apposizione della data certa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a mezzo PEC? | 02/03/2022 |
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Quali sono le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di nominare? | 02/03/2022 |
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Quando si eseguono lavori in altezza con una scala portatile, è obbligatorio fissare la scala a muro tramite un tassello removibile? | 19/02/2021 |
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RISCHIO INCENDIO: differenza fra attività normata ed attività non normate | 24/06/2020 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Alla luce dell’entrata a pieno in vigore del c.d. Codice di Prevenzione incendi, risulta la seguente distinzione: • Attività normate: sono regolamentate specifica regola tecnica verticale (RTV: decreto ministeriale dedicato a quella specifica attività, vedi: alberghi, scuole, ospedali, attività commerciali, locali di pubblico spettacolo, impianti termici, gruppi elettrogeni, ecc.) oppure, solo per 6 attività è possibile utilizzare in alternativa i pertinenti allegati “V” del Codice di Prevenzione Incendi (uffici (V.4), alberghi (V.5), autorimesse (V.6), scuole (V.7), attività commerciali (V.8), asili (V.9)). • Attività “non normate”: se nuove attività si applica il Codice di prevenzione incendi (da ottobre 2019 in via esclusiva), se attività già autorizzate soggette a piccole modifiche si continuano ad applicare i principi generali di prevenzione incendi espressi sostanzialmente dal D.M. 10/03/98. Una manciata di attività, rinvenibili all’art. 2, comma 1, del Codice restano escluse sia dal codice stesso che da RTV. | |
La prima verifica periodica va intesa come la verifica da effettuare prima di poter iniziare a usare il mezzo di sollevamento o è intesa come prima verifica allo scadere del periodo di utilizzo? | 14/01/2019 |
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