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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

La richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici come prevista dall'art 37 comma 12 del D.lgs.81/08 spetta al datore di lavoro dell’azienda della quale è dipendente il lavoratore da formare. Vega Formazione, come ente di formazione, organizza i corsi di formazione a cui possono iscriversi diverse aziende, ma sono le aziende che dovranno comunicare ciò al proprio organismo paritetico (qualora esista).


RISPOSTA:

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i lavoratori come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Tra questi figurano anche i soci lavoratori e tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, operano per conto dell’azienda con un vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro della stessa.


RISPOSTA:

ll numero minimo di RLS cambia in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza, infatti l’art. 47 del D. Lgs. 81/08 prevede:



• un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

• tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

• sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.



A quanto sopra si aggiungono eventuali previsioni specifiche dei contratti di lavoro (CCNL).


RISPOSTA:

In tema di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il comma 4 dell’art. 47 del D. Lgs. 81/08 prevede che: ”Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”

Quindi, sulla base di quanto sopra citato, non sussiste nessuna incompatibilità tra il ruolo di RLS e l’appartenenza alle rappresentanze sindacali unitarie, anzi, nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS deve essere scelto proprio tra i rappresentanti delle RSU.


RISPOSTA:

Il D. Lgs. 81/08, all’art. 50 sulle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), prevede che questi sia: ”consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (…)”.

Il D. Lgs. 81/08 pertanto non obbliga il RLS a firmare il DVR.


RISPOSTA:

Il D.Lgs. 81/08 prevede che il documento debba essere munito di data certa. E’ possibile attestare digitalmente la data certa del documento apponendo sullo stesso la firma digitale con marca temporale. Come alternativa, per provare la data, il documento può essere firmato dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.


RISPOSTA:

L’RLST è individuato dall’organismo paritetico o, in mancanza, dal Fondo previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 81/08.


RISPOSTA:
Non è vietato dal D. Lgs. 81/08, pertanto è possibile.

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