FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Se dalla consultazione del certificato camerale dell’azienda cui affido dei lavori risulta che l’attività specifica che deve svolgere non è contemplata ma l’azienda allo stesso tempo ha prodotto l’autodichiarazione di idoneità tecnico-professionale per tale attività: come posso tutelarmi nel caso in cui si verifichi un infortunio/indicente? | 05/01/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Lo scopo della verifica dell'idoneità tecnico professionale è quella di verificare se l'azienda appaltatrice è in possesso delle conoscenze, dei mezzi e delle abilità per poter eseguire il lavoro affidatogli in sicurezza. Nello specifico, se l'attività specifica non risulta indicata del certificato è necessario verificare con altri mezzi il possesso dei requisiti, come esperienza documentata di attività similari già svolte, formazione specifica, mezzi adeguati. Spetta comunque al committente stabilire se tali verifiche alternative siano sufficienti a garantire l'idoneità dell’impresa. | |
Il lavoratore distaccato va computato nel numero dei lavoratori dell’azienda distaccataria o della distaccante? | 10/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.” | |
Il Datore di Lavoro deve frequentare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro? | 24/02/2022 |
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