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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSI RSPP E ASPP MODULO B DI SPECIALIZZAZIONE (SP1-SP2-SP3-SP4)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

In merito allo _Smart Working (Lavoro Agile), _la Legge 81/2017 prevede che sia totalmente a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire verso i lavoratori “agili” tutti i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili dal datore di lavoro (ad esempio il luogo di domicilio/residenza del lavoratore).



La normativa vigente, quindi, non prevede precisi strumenti a disposizione del datore di lavoro per verificare l’idoneità dei luoghi di lavoro da remoto diversi da quelli delle sedi di lavoro aziendali.



Per verificare l’adeguatezza della postazione di lavoro, Vega Engineering rende disponibile una “check list di autocontrollo della postazione di lavoro in smartworking da parte del lavoratore”, al fine di rendere consapevole lo smartworker di quali caratteristiche dovrebbe essere dotata una postazione di lavoro adeguata.



È possibile scaricare la check-list gratuitamente, previa registrazione, dalla nostra banca dati al seguente link: 



Fac simile Check List di Autocontrollo della Postazione di Lavoro in Smart Working da parte del Lavoratore - Vega Engineering



 


RISPOSTA:

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) deve essere redatto in caso di attività in appalto (quindi anche per attività di pulizia) svolte:

• all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva

• nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Il DUVRI non serve solo nei seguenti casi:

• in caso di appalti di servizi di natura intellettuale

• in riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature

• o ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno

Riassumendo, per attività di pulizia svolta da un’impresa esterna con una addetta alle pulizie che lavora per più di 5 giorni nell’arco di un anno, il Committente è tenuto ad emanare il DUVRI.

Se l’attività di pulizia, invece, viene svolta da un’impresa esterna con una addetta alle pulizie che lavora per meno di 5 giorni nell’arco di un anno, il Committente non è tenuto ad emanare il DUVRI.


RISPOSTA:

L’art. 3 comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda le disposizioni da adottare per le “(…) organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco (…)” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimanda al D. M. 13/4/2011.

In particolare l’art. 4 del D. M. 13/4/2011 (Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile) prescrive che:



• comma 1. “Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate”.

• Inoltre, nel comma 2. “Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.”



Riassumendo quanto sopra citato, quindi, i volontari della Croce Rossa Italiana sono equiparati ai lavoratori, e quindi sono soggetti a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 per quanto sotto riportato:



a) la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti;

b) il controllo sanitario;

c) la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti;

d) la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.


RISPOSTA:
Il D.Lgs. 81/08 prevede che per ogni unità produttiva sia nominato un RSPP. Quindi se le strutture sanitarie sono delle unità produttive a sé stanti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 (quindi strutture finalizzate alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), per ognuna di esse è possibile nominare un RSPP. D’altro canto il D.Lgs. 81/08 prevede che sia possibile anche individuare un unico Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), e quindi un unico RSPP che faccia capo a unità produttive distinte come previsto dall’art. 31 comma 8 del D.lgs. 81/08.

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