L’Organismo Paritetico Territoriale è un soggetto giuridico bilaterale costituito da due parti contrapposte utilizzato dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
Gli Organismi Bilaterali e Paritetici rappresentano sia le organizzazioni dei Lavoratori che quelle dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che appartengono allo stesso settore e nel territorio di competenza.
Gli Organismi Bilaterali solitamente vengo costituiti per volontà e finalità sindacali e, pertanto, da intendersi quali strumenti propri di emanazione diretta delle OO.SS.
Si, l’Organismo Paritetico si può definire anche ente bilaterale, in quanto costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori in pari misura.
Gli Organismi Paritetici sono costituiti a norma dell’art. 36 c.c., gli aspetti economici e tributari sono disciplinati dal D. Lgs. 470/97 e devono avere scopi statutari indirizzati alla gestione delle politiche legate alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
Solitamente gli Organismi Paritetici Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro non riconosciute ma non si esclude che possano costituirsi anche come società di capitali (S.r.l. e S.p.a.).
Per aumentare la sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro, il D. Lgs. 81/2008 ha introdotto gli enti paritetici.
A norma dell’art. 2, co. 1, lettera ee) D.Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali sono “sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro” attraverso:
A norma dell’art. 51 D. Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali:
Gli Organismi Paritetici di competenza territoriale comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Agli Organismi Paritetici, nelle imprese artigiane o agricole, nelle piccole e medie imprese e nelle associazioni dei datori di lavoro, possono essere assegnati i seguenti compiti nell’ambito della sicurezza e della tutela della salute, anche mediante convenzioni:
No, la normativa non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione attraverso gli Organismi Paritetici Territoriali ma, piuttosto, di mettere a conoscenza gli stessi della volontà di svolgere l’attività di formazione, in modo che possano formulare proprie proposte al riguardo.
Sì, gli Organismi Paritetici rientrano tra i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento di cui all’Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 14/7/25. Tali soggetti possono effettuare direttamente le attività formative e di aggiornamento oppure avvalersi di strutture di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che sia di proprietà esclusiva dell’Organismo Paritetico o nella quale lo stesso detenga una partecipazione prevalente.
No, gli Organismi Paritetici non possono accreditare la formazione erogata da altri soggetti.
L’Accordo Stato Regioni sulla formazione del 17/4/2025, quando tratta della formazione per lavoratori, puntualizza: “In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”.
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