L’Organismo Paritetico Territoriale è un soggetto giuridico bilaterale costituito da due parti contrapposte utilizzato dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
Gli Organismi Bilaterali e Paritetici rappresentano sia le organizzazioni dei Lavoratori che quelle dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che appartengono allo stesso settore e nel territorio di competenza.
Gli Organismi Bilaterali solitamente vengo costituiti per volontà e finalità sindacali e, pertanto, da intendersi quali strumenti propri di emanazione diretta delle OO.SS.
Si, l’Organismo Paritetico si può definire anche ente bilaterale, in quanto costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori in pari misura.
Gli Organismi Paritetici sono costituiti a norma dell’art. 36 c.c., gli aspetti economici e tributari sono disciplinati dal D. Lgs. 470/97 e devono avere scopi statutari indirizzati alla gestione delle politiche legate alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
Solitamente gli Organismi Paritetici Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro non riconosciute ma non si esclude che possano costituirsi anche come società di capitali (S.r.l. e S.p.a.).
Per aumentare la sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro, il D. Lgs. 81/2008 ha introdotto gli enti paritetici.
A norma dell’art. 2, co. 1, lettera ee) D.Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali sono “sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro” attraverso:
A norma dell’art. 51 D. Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali:
Gli Organismi Paritetici di competenza territoriale comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Agli Organismi Paritetici, nelle imprese artigiane o agricole, nelle piccole e medie imprese e nelle associazioni dei datori di lavoro, possono essere assegnati i seguenti compiti nell’ambito della sicurezza e della tutela della salute, anche mediante convenzioni:
No, la normativa non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione attraverso gli Organismi Paritetici Territoriali ma, piuttosto, di mettere a conoscenza gli stessi della volontà di svolgere l’attività di formazione, in modo che possano formulare proprie proposte al riguardo.
Si, qualora effettuino l’attività formativa o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture di loro diretta emanazione o almeno partecipate, senza poter ricorrere a strutture esterne non accreditate ai sensi dell’intesa del 20/3/2008 Conferenza Stato Regioni, pubblicata nella G.U. del 23.01.2009.
No, gli Organismi Paritetici non possono accreditare la formazione erogata da altri soggetti.
La Nota alla “Premessa” dell’accordo di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 puntualizza: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata a tali enti. Qualora la richiesta non riceva riscontro, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente”.
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