Pixel Facebook
IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Gli Organismi Paritetici: cosa sono e quale ruolo hanno nella Formazione sulla Sicurezza?

COS’È L’ORGANISMO PARITETICO?

L’Organismo Paritetico Territoriale è un soggetto giuridico bilaterale costituito da due parti contrapposte utilizzato dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

Gli Organismi Bilaterali e Paritetici rappresentano sia le organizzazioni dei Lavoratori che quelle dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che appartengono allo stesso settore e nel territorio di competenza.

Gli Organismi Bilaterali solitamente vengo costituiti per volontà e finalità sindacali e, pertanto, da intendersi quali strumenti propri di emanazione diretta delle OO.SS.

L’ENTE BILATERALE È L’ORGANISMO PARITETICO?

Si, l’Organismo Paritetico si può definire anche ente bilaterale, in quanto costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori in pari misura.

COME SI COSTITUISCE UN ENTE BILATERALE?

Gli Organismi Paritetici sono costituiti a norma dell’art. 36 c.c., gli aspetti economici e tributari sono disciplinati dal D. Lgs. 470/97 e devono avere scopi statutari indirizzati alla gestione delle politiche legate alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Solitamente gli Organismi Paritetici Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro non riconosciute ma non si esclude che possano costituirsi anche come società di capitali (S.r.l. e S.p.a.).

A COSA SERVONO GLI ORGANISMI PARITETICI?

Per aumentare la sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro, il D. Lgs. 81/2008 ha introdotto gli enti paritetici.

A norma dell’art. 2, co. 1, lettera ee) D.Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali sono “sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro” attraverso:

  • la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  • l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia.

A norma dell’art. 51 D. Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali:

  • possono essere il primo riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
  • possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • qualora dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza.

Gli Organismi Paritetici di competenza territoriale comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

GLI ORGANISMI PARITETICI HANNO UN RUOLO NELLA FORMAZIONE?

Agli Organismi Paritetici, nelle imprese artigiane o agricole, nelle piccole e medie imprese e nelle associazioni dei datori di lavoro, possono essere assegnati i seguenti compiti nell’ambito della sicurezza e della tutela della salute, anche mediante convenzioni:

  • informazione
  • assistenza
  • consulenza
  • formazione
  • promozione della sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO AD EFFETTUARE LA FORMAZIONE CON GLI ENTI PARITETICI?

No, la normativa non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione attraverso gli Organismi Paritetici Territoriali ma, piuttosto, di mettere a conoscenza gli stessi della volontà di svolgere l’attività di formazione, in modo che possano formulare proprie proposte al riguardo.

GLI ORGANISMI PARITETICI SONO SOGGETTI FORMATORI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO?

Sì, gli Organismi Paritetici rientrano tra i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento di cui all’Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 14/7/25. Tali soggetti possono effettuare direttamente le attività formative e di aggiornamento oppure avvalersi di strutture di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che sia di proprietà esclusiva dell’Organismo Paritetico o nella quale lo stesso detenga una partecipazione prevalente.

GLI ORGANISMI PARITETICI POSSONO ACCREDITARE LA FORMAZIONE?

No, gli Organismi Paritetici non possono accreditare la formazione erogata da altri soggetti.

LE MODALITÀ DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL’ORGANISMO PARITETICO SONO VINCOLANTI?

L’Accordo Stato Regioni sulla formazione del 17/4/2025, quando tratta della formazione per lavoratori, puntualizza: “In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”.

Articoli correlati
HAI UN DUBBIO SU UN TERMINE
UTILIZZATO IN QUESTO ARTICOLO?

Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.


CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Compilando i seguenti campi sarete contattati o riceverete le informazioni richieste nel più breve tempo possibile

* Campi obbligatori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Confermo di aver letto l'informativa sulla privacy(*)
Confermo il consenso per il trattamento dei dati personali anche per mezzo di processi automatizzati per la profilazione diretta al fine di migliorare i servizi resi e ricevere scontistiche a me riservate.


Ti potrebbe interessare...
Perchè iscriversi
ai nostri corsi?

12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione

10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione

FAQ: consulenza
post corso gratuita

Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!

Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!

I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!

Glossario Salute e
Sicurezza Lavoro

Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!


Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Il principale riferimento legislativo in Italia

Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.