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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

Il commento alle bozze del nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione (pagina aggiornata ad agosto 2024)

Siamo tutti in “trepidante” attesa del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza, un documento che accorperà i vari accordi attualmente emanati costituendo quindi un “accordo quadro” o un “testo unico degli accordi stato regioni” sulla formazione. Curiosità (e anche speranze) da parte di tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro per un documento che traccerà le modalità, le durate e più in generale alcuni dei requisiti fondamentali per una formazione efficace e di qualità per lavoratori, preposti, dirigenti, il datore di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), il DL SPP, il RSPP e gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (tra le quali si aggiungono i carroponti) e, finalmente dopo oltre 13 anni di attesa, gli addetti alle attività in spazi confinati.

Nel mese di maggio, dopo più di 2 anni di discussioni, si è giunti a quella che lo stesso Ministero del Lavoro ha definito quale “bozza definitiva”.

Il testo ora seguirà l’iter di discussione e approvazione in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, con possibili modifiche del «testo definitivo» che tuttavia nella «sostanza» non subirà modifiche.

Di seguito il riassunto delle novità contenute in questo ultimo documento “definitivo” e, quindi, che saranno presenti nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Per approfondire ulteriormente il tema e per scoprire tutte le novità che verranno introdotte dal nuovo Accordo, puoi vedere il seminario tenuto dall'Avv. Rolando Dubini, dall’Avv. Lorenzo Fantini e dall’Ing. Federico Maritan, disponibile nella piattaforma e-learning del nostro sito: NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ 

PREMESSA

Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorperà tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:

Oltre ai precedenti Accordi verrà inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.

Ricapitolando, il nuovo Accordo sulla Formazione individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

  • datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvederà:

  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

LE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

La bozza “definitiva” del nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra i quali: 
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: da annotare che lo stesso Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”;
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale; da notare che questo consentirà ai soggetti formatori accreditati privi di esperienza di maturarla mediante l’erogazione di tale tipologia di formazione per almeno 3 anni.

Si evidenzia che, a parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia altresì che la bozza definitiva prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

  • la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  • la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

La stessa bozza definitiva dell’Accordo prevede che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Il nostro commento

La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, secondo l’accordo in vigore, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, secondo l’Accordo del 2011, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.

Sorge però un dubbio sull’obbligo di impiegare docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nell’attuale formulazione del nuovo Accordo, infatti, si fa riferimento all’obbligo che il docente sia qualificato nel caso di corsi “di cui” all’Accordo, escludendo apparentemente quelli non previsti nell’Accordo stesso. La formulazione presente nell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 è certamente più restrittiva e chiara, imponendo che: “In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 […]”.

Interessante anche la previsione di richiedere, oltre all’accreditamento regionale, anche un’esperienza in materia di formazione sulla sicurezza di almeno tre anni, non richiesta però per l’erogazione della formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti.

Altra novità apprezzabile che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

QUALI NOVITÀ IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI?

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il “progetto formativo”, cioè il documento che descrive l'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

Il “documento progettuale” o “progetto formativo” (nella bozza definitiva si trovano entrambi i termini) dovrà riportare:

  1. le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
    1. gli obiettivi e risultati attesi;
    2. l'articolazione oraria delle unità didattiche;
    3. i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
  2. le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
    1. la strategia formativa e le metodologie didattiche;
    2. il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
    3. le azioni di tutoraggio.
  3. le specifiche per il controllo e la verifica:
    1. le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
    2. le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà:

  • diminuito da 35 a 30
  • mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica.

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’Accordo sulla formazione indica gli elementi minimi, ossia:

  • dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
  • dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
  • elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
  • luogo e data della verifica finale;
  • sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
  • esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Il nostro commento  

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Tutte le novità introdotte in questo punto sono condivisibili e vanno nella direzione di migliorare la qualità della formazione. Può risultare discutibile concedere la possibilità di una frequenza ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, tuttavia nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in aula, anche solo per soddisfare le proprie “pause fisiologiche”, o in videoconferenza (si pensi ad una caduta della connessione di qualche minuto): in quest’ultimo caso, mantenendo l’obbligo di presenza al 100% del corso, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.

Molto interessante anche l’aver obbligato alla predisposizione del “progetto formativo” o “documento progettuale” che descrive l’attività formativa, nonché, al termine di quest’ultima, obbligare ad emettere il “Verbale delle verifiche finali”: inutile dire che il momento finale di verifica dell’apprendimento è fondamentale per consentire di valutare l’efficacia della formazione e l’eventuale necessità di integrarla tempestivamente, qualora risultasse carente.

Nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza evidenziamo con soddisfazione la scomparsa della frase che accenna alla possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione: una previsione che ha generato notevole confusione, sia su quelli che sono gli obblighi di legge (peraltro chiaramente ribaditi dalla giurisprudenza), sia dall’ovvia necessità di erogare sempre la formazione prima di adibire un lavoratore ad una mansione (altrimenti come potrebbe il lavoratore conoscere i rischi, le norme, le misure e le procedure di sicurezza da adottare?).

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Il nuovo Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza fisica
  • in videoconferenza sincrona
  • in Elearning
  • in modalità mista

Lo stesso Accordo fornisce precise indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione in “videoconferenza sincrona” e in “Elearning”.

Il nostro commento

Finalmente il legislatore ha indicato i requisiti per erogare la formazione in “videoconferenza sincrona” ed è intervenuto ampliando in modo consistente l’indicazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento della formazione in modalità elearning. Questo va a coprire un ormai anacronistico “buco” normativo.

ATTESTATI DI FORMAZIONE

Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari ad almeno il 90% del totale) e superata la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  1. denominazione del soggetto formatore;

  2. dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);

  3. tipologia di corso con rifermento normativo e durata;

  4. modalità di erogazione del corso;

  5. firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;

  6. data e luogo.

Ai sensi del nuovo Accordo, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Il nostro commento

Il nuovo Accordo uniforma i contenuti minimi degli attestati di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza previsti dallo stesso. Dalla lettura della bozza definitiva, nell’attestato rilasciato nei corsi per lavoratori risulta eliminata la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda a cui appartiene il partecipante.

IL FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del cosiddetto “Fascicolo del corso”. Tale “insieme di documenti” deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere:

  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • registro presenze dei partecipanti con firme;
  • elenco dei docenti con firme;
  • progetto formativo e programma del corso;
  • verbale di verifica finale.

Il nostro commento

Anche in questo caso è utile che il legislatore dia indicazioni sulle “registrazioni” minime che dovranno essere tenute per comprovare l’erogazione del corso. Viene da dire che i primi 3 punti dell’elenco in realtà sono presenti nel registro dei partecipanti, pertanto che tale elenco vada inteso come insieme delle informazioni che dovranno essere mantenute e non come indicazioni specifica che obblighi, ad esempio, a predisporre anche un elenco dei docenti con le rispettive firme, qualora le stesse siano già presenti all’interno del registro.

Va anche evidenziato come nella modalità di erogazione in “videoconferenza sincrona” non sarà possibile raccogliere durante il corso le firme dei partecipanti e, in alcuni casi, nemmeno quelle dei docenti, dal momento che il registro delle presenze sarà di tipo “elettronico” e non cartaceo, come per i corsi in presenza.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.

Diversamente, l’ente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo, ossia:

  • enti istituzionali
  • enti accreditati
  • altri enti (organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali)

In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Il nostro commento  

Non vi sono novità rispetto al precedente accordo e ai successivi chiarimenti, ad esclusione dell’individuazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti: va ricordato che nell’Accordo del 21/12/11 non venivano identificati i soggetti formatori, ossia chiunque poteva organizzare la formazione per queste figure.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011.

Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:

  • 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
  • 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio
  • 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto

Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/11, in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene l’azienda.

Rimane altresì valida la previsione secondo la quale I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

  1. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
  2. L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità elearning limitatamente a:

  • corso parte generale
  • corso parte specifica solo per rischio basso
  • corso di aggiornamento

Il nostro commento

È positivo che il legislatore abbia introdotto l’obbligo di verifica dell’apprendimento anche per i corsi sulla sicurezza per lavoratori (l’Accordo del 2011 infatti non le prevede obbligatoriamente).

Una novità riguarda l’individuazione di soggetti formatori “autorizzati” a erogare la formazione dei lavoratori, mentre l’Accordo del 2011 non forniva indicazioni in merito, consentendo a “chiunque” di organizzare la formazione.

Per quanto riguarda le durate, i requisiti dei corsi di formazione per lavoratori rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’Accordo del 21/12/11. Non sono state apportate modifiche, mantenendo anche la suddivisione in classi di rischio in funzione del codice ATECO dell’azienda.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?

Come già previsto, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori.

Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nell’Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione sono 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.

Secondo quanto riportato nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

  1. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
  2. L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a 6 ore.

Anche nei corsi di aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

  1. Il test dovrà avere almeno 10 domande (anziché 30 come previsto per i corsi “base”) con almeno tre risposte alternative
  2. L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.

Il nostro commento

Il legislatore ha colto l’importanza di questa figura e la necessità che sia formata adeguatamente: in tal senso, il nostro giudizio non può che essere positivo, viene previsto un aumento delle ore di formazione, da 8 a 12. Va detto che, considerando gli argomenti da trattare, che vanno da aspetti giuridici a tematiche relative alla comunicazione, le attuali 8 ore risultano “strette” e questo emerge sia dai commenti dei docenti che dei partecipanti a questi corsi di formazione.

È positiva anche la riduzione della frequenza di aggiornamento, da 5 anni a 2 anni.

Infine troviamo molto interessante e importante che il legislatore abbia voluto esplicitare i contenuti della formazione prevista dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 per i datori di lavoro, dirigenti e preposti: un’ottima previsione di legge che spesso, nella pratica, non trova una corretta applicazione. Tuttavia, nel caso del preposto a differenza di quanto previsto per il dirigente e per il datore di lavoro, non è previsto un modulo formativo aggiuntivo sugli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI?

Secondo quanto previsto dalla bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione, il corso di formazione per dirigenti si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

Per i corsi di aggiornamento resta invariata l’indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning.

Il nostro commento

Non possiamo che essere dubbiosi sulla riduzione delle ore di formazione a carico dei dirigenti: figura importantissima, sia per la sua possibilità di agire direttamente sulla tematica della sicurezza, sia perché, considerando il ruolo e la posizione nell’organigramma, può rappresentare un soggetto che stimola o rinforza l’azione del datore di lavoro. Peraltro, gli argomenti da trattare nel corso sono molti e richiedono un tempo certamente superiore alle 12 ore per essere sviluppati.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?

Il nuovo accordo introduce, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 el D.Lgs. 81/08. Tale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.

Il nostro commento

L’introduzione di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro è una novità molto positiva, che non può che essere favorevolmente accolta da chiunque si occupa di sicurezza. Non si comprende tuttavia per quale ragione sia prevista una formazione differente tra datore di lavoro e dirigente.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)?

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà seguire:

  • un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
  • ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
    • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
    • Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
    • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
    • Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

Il nostro commento

Le novità introdotte sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) destano delle perplessità: se da un lato è vero che il datore di lavoro, in quanto tale, riceverà già una formazione specifica per la sua figura (prevedibilmente di 16 ore) e che quindi la formazione per DL SPP si aggiungerà a questa, per contro, eliminare la distinzione per settori comporta una uniformità negli argomenti trattati, a prescindere dai rischi effettivamente presenti in azienda. In particolare, alcuni temi di carattere tecnico prevenzionistico potrebbero risultare trattati in modo superficiale o addirittura trascurati.

Essendo questo un corso tipicamente svolto in modo “interaziendale”, ossia raggruppando Datori di Lavoro di aziende diverse, sarà complesso organizzare, come richiesto, un’esercitazione sulla predisposizione di un documento di valutazione dei rischi relativo al codice ATECO di riferimento.

Annotiamo anche un probabile “refuso” nell’Allegato III, dove dalla tabella del riconoscimento dei crediti acquisiti mediante la formazione per DL SPP, svolta secondo il nuovo Accordo, si evince un totale esonero dalla frequenza del corso per Datore di Lavoro, in contraddizione con quanto espressamente previsto al punto 4 dello stesso nuovo Accordo. Probabilmente si vuole esonerare il datore di lavoro che ha svolto la formazione per DL SPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, previsione che appare corretta andando ad analizzare il percorso formativo del “vecchio” Accordo, che appare effettivamente sovrapponibile al percorso previsto per il Datore di Lavoro e il DL SPP secondo il nuovo Accordo.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.

Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.

Resta invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.

La bozza definitiva dell’Accordo precisa che l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Il nostro commento

L’attuale accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP (Accordo Stato Regioni del 7/7/16) è il più recente e certamente quello che ha minor necessità di interventi. Nel paragrafo relativo all’aggiornamento è stata riformulata la frase che indica la frequenza con cui lo stesso deve essere svolto, indicando semplicemente “con cadenza quinquennale”, eliminando quindi la frase attualmente presente nell’Accordo del 7/7/16, che lascia dubbi interpretativi ed in particolare la possibilità di prevedere dei quinquenni “scorrevoli” e non fissi e calcolati a partire dalla conclusione del modulo B.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER I COORDINATORI CSP/CSE?

La bozza dell’accordo prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, senza introdurre variazioni a durata minima e contenuti del percorso formativo attualmente previsti dall’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI?

Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati.

Il nuovo Accordo, finalmente dopo più di 10 anni di attesa, definisce la durata, i contenuti e i requisiti dei soggetti che organizzano la formazione e dei docenti dei corsi per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevista dal DPR 177/2011. Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore e si compone di un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.

Per quanto riguarda la parte pratica della durata di 8 ore, gli argomenti e le prove che dovranno essere svolte riguarderanno:

  • Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)
  • Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:
    • Dispositivi di protezione individuali.
    • Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.
    • Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività
  • Sistemi di segnalazione e comunicazione

Aggiornamento periodico della formazione degli addetti alle attività in spazi confinati

Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.

La bozza del nuovo accordo prevede inoltre che la formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta sia riconosciuta, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo.

In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

Requisiti dei docenti dei corsi spazi confinati

Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetto di inquinamento.

Il nostro commento

Finalmente! Dopo più di 10 anni di attesa sono stati definiti i criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati, come previsto dal D.P.R. 177/11.

Va detto che destano perplessità i requisiti richiesti per i docenti, in quanto:

  1. non è chiaro cosa si intenda per “settore” dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
  2. appare molto improbabile che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente in possesso:
    1. dei requisiti per qualificarsi come docente secondo il D.I. 6/3/13
    2. e di almeno un triennio di esperienza professionale pratica nel settore dei lavori in ambienti confinati.

Tra l’altro, con questa definizione verrebbero esclusi i formatori esperti e qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 che da anni si occupano di formazione per gli addetti alle attività in spazi confinati.

Sarebbe stata più appropriata una definizione simile a quella prevista per i requisiti dei docenti delle parti pratiche dei corsi sulle attrezzature, nel qual caso è richiesta una “esperienza professionale pratica nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature”, includendo in tale definizione chiunque (anche un formatore) abbia, appunto, esperienza nell’uso delle attrezzature e delle tecniche utilizzate nei lavori in spazi confinati, senza che lo stesso debba dimostrare un’esperienza pratica nel “settore” dei lavori in ambienti confinati. Vedremo se questa formulazione, che potrebbe determinare una difficoltà a reperire formatori per svolgere i corsi per gli addetti alle attività in spazi confinati, sarà rivista prima della pubblicazione dell’Accordo.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008?

Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 già presenti nell’Accordo del 22/02/2012 non si rilevano variazioni sostanziali.

Evidenziamo che il nuovo Accordo specifica correttamente che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08. In sostanza si precisa che ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura deve fornita al lavoratore: si pensi alle procedure di lavoro tipiche applicate in azienda o ai rischi specifici presenti nell’area di lavoro aziendale in cui dovrà operare il lavoratore “abilitato”.

Una novità è l’introduzione dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di tali attrezzature macchine devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro sopra elencate, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.

Il nostro commento

Valutiamo positivamente l’introduzione di ulteriori attrezzature nel catalogo di quelle per le quali viene specificata una formazione “normata”: bene in particolare l’inserimento del carroponte, un apparecchio di sollevamento molto diffuso. Sarebbe auspicabile anche l’inserimento del transpallet nel novero delle attrezzature incluse nell’Accordo: anch’esso infatti è molto diffuso e presenta rischi di grave infortunio sia per il conducente che per le persone presenti nella zona di lavoro.

CHE NOVITÀ SULLO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI?

Si prevede che il test finale di apprendimento sia costituito da almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e che il partecipante debba dare almeno il 70% delle risposte corrette per superare la prova. In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà invece comprendere almeno 10 domande, sempre con 3 possibili risposte alternative e anche in questo caso il test si ritiene completato se il partecipante ha dato almeno il 70% di risposte corrette.

Il nostro commento

Bene, anzi benissimo. La verifica di apprendimento è un momento fondamentale in ogni percorso formativo, oltre che per dimostrare l’avvenuta ed efficace formazione, anche per questioni didattiche. Da anni ripetiamo che deve essere reso obbligatorio per tutti i corsi di formazione quindi non possiamo che leggere soddisfatti questa indicazione presente nella bozza.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al momento, il nuovo Accordo non dà indicazioni sul tema previsto dall’art. 37 comma 2 lettera b-bis del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto la parte VI che tratta l’argomento si limita a precisare che: “[…] gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Ulteriori elementi saranno previsti da successivi atti legislativi, di cui al momento non si hanno anticipazioni.

Il nostro commento

Con l’ultima bozza, per quanto riguarda la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo, è stato rimandato tutto ad un successivo atto legislativo. Pertanto, nel frattempo, nulla cambia rispetto ad oggi.

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