Il commento al nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione (pagina aggiornata a maggio 2025)
Nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, è stato finalmente sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24/5/25 e nello stesso giorno è entrato in vigore. Ora che i contenuti approvati e le disposizioni transitorie sono in vigore, possiamo confermare che il testo pubblicato è allineato con quanto riportava quella che a maggio 2024 lo stesso Ministero del Lavoro aveva definito “bozza definitiva”, purtroppo anche per quanto riguarda quei punti in cui erano presenti refusi ed elementi di dubbio.
Riportiamo quindi di seguito il riassunto dei contenuti dalla versione in vigore di questo nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro che accorpa i vari accordi del 2011, 2012 e 2016 finora in vigore, costituendo quindi quello che possiamo definire un “accordo quadro” o un “testo unico” degli accordi stato regioni sulla formazione sulla sicurezza del lavoro.
Il documento traccia le modalità, le durate e più in generale alcuni dei requisiti fondamentali per la formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, il datore di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), il DL SPP, il RSPP e gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (tra le quali si aggiungono i carroponti) e, finalmente dopo oltre 13 anni di attesa, gli addetti alle attività in spazi confinati.
Di seguito il riassunto delle novità contenute nell'Accordo Stato Regioni 2025.
Per scoprire i contenuti del testo definitivo dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza del 17/4/25 (Rep. atti n. 59/CSR), partecipa al seminario gratuito: SEMINARIO “NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: COSA CAMBIA E DA QUANDO?”
Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorpa tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:
Oltre ai precedenti Accordi viene inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.
Ricapitolando, il nuovo Accordo sulla Formazione 2025 individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:
Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvede:
all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro 2025 individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:
I soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale; da notare che questo consentirà ai soggetti formatori accreditati privi di esperienza di maturarla mediante l’erogazione di tale tipologia di formazione per almeno 3 anni.
Si evidenzia che, a parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, il nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.
Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia altresì che il nuovo Accordo 2025 prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla formazione sulla sicurezza prevede che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Il nostro commento
La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, secondo l’accordo in vigore, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, secondo il “vecchio” Accordo del 2011, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.
Sorge però un dubbio sull’obbligo di impiegare docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nell’attuale formulazione del nuovo Accordo, infatti, si fa riferimento all’obbligo che il docente sia qualificato nel caso di corsi “di cui” all’Accordo, escludendo apparentemente quelli che, pur trattando la tematica della salute e sicurezza sul lavoro, non sono previsti nell’Accordo stesso. La formulazione presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 7/7/16 è certamente più restrittiva e chiara, imponendo che: “In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 […]”.
Interessante anche la previsione di richiedere, oltre all’accreditamento regionale, anche un’esperienza in materia di formazione sulla sicurezza di almeno tre anni, non richiesta però per l’erogazione della formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti.
Altra novità apprezzabile che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Secondo il nuovo Accordo 2025, per ciascun corso, il soggetto formatore deve predisporre il “progetto formativo”, cioè il documento che descrive l'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.
Il “documento progettuale” o “progetto formativo” (nell’Accordo si trovano entrambi i termini) dovrà riportare:
Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà:
Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica.
In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.
In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza 2025 indica gli elementi minimi, ossia:
È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.
Il nostro commento
Tutte le novità introdotte in questo punto sono condivisibili e vanno nella direzione di migliorare la qualità della formazione. Può risultare discutibile concedere la possibilità di una frequenza ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, tuttavia nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in aula, anche solo per soddisfare le proprie “pause fisiologiche”, o per una momentanea caduta della connessione durante i corsi svolti in videoconferenza: in quest’ultimo caso, mantenendo l’obbligo di presenza al 100% del corso, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.
Molto interessante anche l’aver obbligato alla predisposizione del “progetto formativo” o “documento progettuale” che descrive l’attività formativa, nonché, al termine di quest’ultima, obbligare ad emettere il “Verbale delle verifiche finali”: inutile dire che il momento finale di verifica dell’apprendimento è fondamentale per consentire di valutare l’efficacia della formazione e l’eventuale necessità di integrarla tempestivamente, qualora risultasse carente.
Nel nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla formazione sulla sicurezza evidenziamo con soddisfazione la scomparsa della frase che accenna alla possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione: una previsione che aveva generato notevole confusione, mettendo in dubbio la necessità di erogare sempre la formazione prima di adibire un lavoratore ad una mansione (altrimenti come potrebbe il lavoratore conoscere i rischi, le norme, le misure e le procedure di sicurezza da adottare?). Ovviamente, se da un lato l’eliminazione di tale previsione evita incomprensioni, dall’altro impone che la formazione venga svolta quanto prima, subito dopo l’assunzione e comunque precedentemente all’avvio delle attività lavorative: obbligo come abbiamo detto giusto e incontrovertibile, ma allo stesso tempo che presenta problematiche organizzative non sempre di facile risoluzione per le aziende.
Il nuovo Accordo del 2025 prevede 4 modalità di erogazione della formazione:
Lo stesso Accordo fornisce precise indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione in “videoconferenza sincrona” e in “Elearning”.
Il nostro commento
Finalmente il legislatore ha indicato i requisiti per erogare la formazione in “videoconferenza sincrona” ed è intervenuto ampliando in modo consistente l’indicazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento della formazione in modalità elearning. Questo va a coprire un ormai anacronistico “buco” normativo.
Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari ad almeno il 90% del totale) e superata la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato che dovrà contenere almeno i seguenti dati:
denominazione del soggetto formatore;
dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
modalità di erogazione del corso;
firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
data e luogo.
Ai sensi del nuovo Accordo sulla salute e sicurezza sul lavoro del 17/4/2025, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Il nostro commento
Il nuovo Accordo 2025 uniforma i contenuti minimi degli attestati di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza previsti dallo stesso. Da annotare che, secondo il nuovo Accordo, nell’attestato rilasciato nei corsi per lavoratori risulta eliminata la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda a cui appartiene il partecipante.
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del cosiddetto “Fascicolo del corso”. Tale “insieme di documenti” deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere:
Il nostro commento
Anche in questo caso è utile che il legislatore dia indicazioni sulle “registrazioni” minime che dovranno essere tenute per comprovare l’erogazione del corso. Viene da dire che i primi 3 punti dell’elenco in realtà sono presenti nel registro dei partecipanti, pertanto che tale elenco vada inteso come insieme delle informazioni che dovranno essere mantenute e non come indicazioni specifica che obblighi, ad esempio, a predisporre anche un elenco dei docenti con le rispettive firme, qualora le stesse siano già presenti all’interno del registro.
Va anche evidenziato come nella modalità di erogazione in “videoconferenza sincrona” non sarà possibile raccogliere durante il corso le firme dei partecipanti e, in alcuni casi, nemmeno quelle dei docenti, dal momento che il registro delle presenze sarà di tipo “elettronico” e non cartaceo, come per i corsi in presenza.
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti (e solo in questi casi, in deroga all’obbligo che il soggetto formatore sia un ente accreditato o rientri tra gli enti istituzionali o tra quelli che l’Accordo indica come “altri enti”): in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.
Diversamente, l’ente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo 2025, ossia:
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Il nostro commento
Non vi sono novità rispetto al precedente Accordo e ai successivi chiarimenti, ad esclusione dell’individuazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti: va ricordato che nel “vecchio” Accordo del 21/12/11 non venivano identificati i soggetti formatori, ossia chiunque poteva organizzare la formazione per queste figure.
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nel “vecchio” Accordo del 21/12/2011.
Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:
Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/11, in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene l’azienda.
Rimane altresì valida la previsione secondo la quale i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.
Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:
La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità elearning limitatamente a:
Il nostro commento
È positivo che il legislatore abbia introdotto l’obbligo di verifica dell’apprendimento anche per i corsi sulla sicurezza per lavoratori (l’Accordo del 2011 infatti non le prevede obbligatoriamente).
Una novità introdotta dal nuovo Accordo del 17/4/2025 riguarda l’individuazione di soggetti formatori “autorizzati” a erogare la formazione dei lavoratori, mentre l’Accordo del 2011 non forniva indicazioni in merito, consentendo a “chiunque” di organizzare la formazione.
Per quanto riguarda le durate, i requisiti dei corsi di formazione per lavoratori rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’Accordo del 21/12/11. Non sono state apportate modifiche, mantenendo anche la suddivisione in classi di rischio in funzione del codice ATECO 2007 dell’azienda, anche se dobbiamo rilevare che nel frattempo ISTAT ha introdotto la nuova classificazione ATECO 2025: sarebbe stato opportuno che il nuovo Accordo si allineasse con tale nuova classificazione.
Come già previsto dal “vecchio” Accordo del 2011, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori.
Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nel precedente Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione sono 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.
Secondo quanto riportato nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del 17/4/2025, il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:
La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a 6 ore.
Anche nei corsi di aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:
I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.
Il nostro commento
Il legislatore ha colto l’importanza della figura del preposto e la necessità che sia formata adeguatamente: in tal senso, viene previsto un aumento delle ore di formazione da 8 a 12. Va detto che, considerando gli argomenti da trattare, che vanno da aspetti giuridici a tematiche relative alla comunicazione, 8 ore risultavano “strette” e questo emerge sia dai commenti dei docenti che dei partecipanti a questi corsi di formazione.
È positiva anche la riduzione della frequenza di aggiornamento, da 5 anni a 2 anni.
Infine troviamo molto interessante e importante che il legislatore abbia voluto esplicitare i contenuti della formazione prevista dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 per i datori di lavoro, dirigenti e preposti: un’ottima previsione di legge che spesso, nella pratica, non trova una corretta applicazione. Tuttavia, nel caso del preposto a differenza di quanto previsto per il dirigente e per il datore di lavoro, non è previsto un modulo formativo aggiuntivo sugli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08.
Secondo quanto previsto dal nuovo Accordo sulla formazione, il corso di formazione per dirigenti si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.
Per i corsi di aggiornamento resta invariata l’indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning.
Il nostro commento
Non possiamo che essere dubbiosi sulla riduzione delle ore di formazione a carico dei dirigenti: figura importantissima, sia per la sua possibilità di agire direttamente sulla tematica della sicurezza, sia perché, considerando il ruolo e la posizione nell’organigramma, può rappresentare un soggetto che stimola o rinforza l’azione del datore di lavoro. Peraltro, gli argomenti da trattare nel corso sono molti e richiedono un tempo certamente superiore alle 12 ore per essere sviluppati.
Il nuovo accordo introduce, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 el D.Lgs. 81/08. Tale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.
Il nostro commento
L’introduzione di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro è una novità molto positiva, che non può che essere favorevolmente accolta da chiunque si occupi di sicurezza sul lavoro. Non si comprende tuttavia per quale ragione sia prevista una formazione differente tra datore di lavoro e dirigente.
Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà seguire:
Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
Il nostro commento
Le novità introdotte sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) destano delle perplessità: se da un lato è vero che il datore di lavoro, in quanto tale, riceverà già una formazione specifica per la sua figura (prevedibilmente di 16 ore) e che quindi la formazione per DL SPP si aggiungerà a questa, per contro, eliminare la distinzione per settori comporta una uniformità negli argomenti trattati, a prescindere dai rischi effettivamente presenti in azienda. In particolare, alcuni temi di carattere tecnico prevenzionistico potrebbero risultare trattati in modo superficiale o addirittura trascurati.
Essendo questo un corso tipicamente svolto in modo “interaziendale”, ossia raggruppando Datori di Lavoro di aziende diverse, sarà complesso organizzare, come richiesto, un’esercitazione sulla predisposizione di un documento di valutazione dei rischi relativo al codice ATECO di riferimento.
Annotiamo anche un probabile “refuso” nell’Allegato III, dove dalla tabella del riconoscimento dei crediti acquisiti mediante la formazione per DL SPP, svolta secondo il nuovo Accordo, si evince un totale esonero dalla frequenza del corso per Datore di Lavoro, in contraddizione con quanto espressamente previsto al punto 4 dello stesso nuovo Accordo. Probabilmente si vuole esonerare il datore di lavoro che ha svolto la formazione per DL SPP secondo il “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21/12/11, previsione che appare corretta andando ad analizzare il percorso formativo del “vecchio” Accordo, che appare effettivamente sovrapponibile al percorso previsto per il Datore di Lavoro e il DL SPP secondo il nuovo Accordo.
Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP.
Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.
Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.
Resta invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 precisa che l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Il nostro commento
Il vecchio Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP (Accordo Stato Regioni del 7/7/16) è certamente quello che ha minor necessità di interventi. Nel paragrafo relativo all’aggiornamento è stata riformulata la frase che indica la frequenza con cui lo stesso deve essere svolto, indicando semplicemente “con cadenza quinquennale”, eliminando quindi la frase attualmente presente nell’Accordo del 7/7/16, che lascia dubbi interpretativi ed in particolare la possibilità di prevedere dei quinquenni “scorrevoli” e non fissi e calcolati a partire dalla conclusione del modulo B.
Il nuovo Accordo del 17/4/2025 prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, aggiornando e sostituendo i requisiti della formazione previsti dall’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08, senza tuttavia introdurre variazioni a durata minima e contenuti del percorso formativo previsto per queste figure.
I corsi per CSP/CSE possono essere erogati dai soggetti formatori individuati dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08, così come precisato nell'Accordo Stato Regioni del 17/4/2025.
Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati.
Il nuovo Accordo, finalmente dopo più di 10 anni di attesa, definisce la durata, i contenuti e i requisiti dei soggetti che organizzano la formazione e dei docenti dei corsi per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevista dal DPR 177/2011. Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore e si compone di un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.
Per quanto riguarda la parte pratica della durata di 8 ore, gli argomenti e le prove che dovranno essere svolte riguarderanno:
Aggiornamento periodico della formazione degli addetti alle attività in spazi confinati
Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.
Il nuovo Accordo 2025 prevede inoltre che la formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta sia riconosciuta, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo.
In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Requisiti dei docenti dei corsi spazi confinati
Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetto di inquinamento.
Il nostro commento
Finalmente! Dopo più di 10 anni di attesa sono stati definiti i criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati, come previsto dal D.P.R. 177/11.
Va detto che destano perplessità i requisiti richiesti per i docenti, in quanto:
Tra l’altro, con questa definizione verrebbero esclusi i formatori esperti e qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 che da anni si occupano di formazione per gli addetti alle attività in spazi confinati.
Sarebbe stata più appropriata una definizione simile a quella prevista per i requisiti dei docenti delle parti pratiche dei corsi sulle attrezzature, nel qual caso è richiesta una “esperienza professionale pratica nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature”, includendo in tale definizione chiunque (anche un formatore) abbia, appunto, esperienza nell’uso delle attrezzature e delle tecniche utilizzate nei lavori in spazi confinati, senza che lo stesso debba dimostrare un’esperienza pratica nel “settore” dei lavori in ambienti confinati. Vedremo se questa formulazione, che potrebbe determinare una difficoltà a reperire formatori per svolgere i corsi per gli addetti alle attività in spazi confinati, sarà rivista prima della pubblicazione dell’Accordo.
Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 già presenti nell’Accordo del 22/02/2012 non si rilevano variazioni sostanziali.
Evidenziamo che il nuovo Accordo 2025 specifica correttamente che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08. In sostanza si precisa che ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura deve essere fornita al lavoratore: si pensi alle procedure di lavoro tipiche applicate in azienda o ai rischi specifici presenti nell’area di lavoro aziendale in cui dovrà operare il lavoratore “abilitato”.
Una novità è l’introduzione dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:
I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso delle attrezzature sopra elencate devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro sopra elencate, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.
Il nostro commento
Valutiamo positivamente l’introduzione di ulteriori attrezzature nel catalogo di quelle per le quali viene specificata una formazione “normata”: bene in particolare l’inserimento del carroponte, un apparecchio di sollevamento molto diffuso e che richiede specifiche competenze per essere utilizzato correttamente.
Il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro del 17/4/2025 prevede che, per i corsi base relativi ai lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro, il test finale di apprendimento sia costituito da almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e che il partecipante debba dare almeno il 70% delle risposte corrette per superare la prova. In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.
Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà invece comprendere almeno 10 domande, sempre con 3 possibili risposte alternative e anche in questo caso il test si ritiene completato se il partecipante ha dato almeno il 70% di risposte corrette.
Per gli altri corsi (RSPP, DL SPP, spazi confinati, attrezzature), il nuovo Accordo individua chiaramente le modalità di verifica che, a seconda dei casi, prevedono: simulazioni, prove pratiche, colloqui.
Il nostro commento
Bene, anzi benissimo! La verifica di apprendimento è un momento fondamentale in ogni percorso formativo, oltre che per dimostrare l’avvenuta ed efficace formazione, anche per questioni didattiche. Da anni ripetiamo che deve essere reso obbligatorio per tutti i corsi di formazione quindi non possiamo che leggere soddisfatti questa indicazione presente nel nuovo Accordo del 17/4/2025.
Al momento, il nuovo Accordo non dà indicazioni sul tema previsto dall’art. 37 comma 2 lettera b-bis del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto la parte VI che tratta l’argomento si limita a precisare che: “[…] gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Ulteriori elementi saranno previsti da successivi atti legislativi, di cui al momento non si hanno anticipazioni.
Il nostro commento
Anche nella versione definitiva e approvata del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, per quanto riguarda la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo, è stato rimandato tutto ad un successivo atto legislativo. Pertanto, nel frattempo, nulla cambia rispetto ad oggi.
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione
10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione
Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!
Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!
I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!
Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!
Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il principale riferimento legislativo in Italia
Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.