Vuoi diventare Ambassador?     CLICCA QUI
IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Primo soccorso in azienda: organizzazione, nomina addetti e formazione

Cosa si intende per primo soccorso e che cosa si è obbligati a fare in una situazione di emergenza? Per “primo soccorso” si intende l’insieme di manovre, di azioni e di interventi eseguiti sulla vittima di un incidente o di un malore nell’immediatezza dell’accaduto, in attesa dell’arrivo dei sanitari.
Il primo soccorso in azienda è diretto a contrastare tempestivamente l’emergenza sanitaria sul posto di lavoro.

La corretta organizzazione delle squadre di emergenza può salvare una vita umana, soprattutto:

  • Riducendo i tempi di intervento del soccorso del sistema sanitario nazionale;
  • Fornendo ai medici che intervengono le corrette informazioni per assistere la persona che ha accusato il malore o l’infortunio;
  • Evitando manovre errate sull’infortunato.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

addetto-soccorso-azienda-emergenza

CHI ORGANIZZA IL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA?

L’organizzazione della squadra di emergenza è un obbligo del datore di lavoro, come previsto dall’art. 45 D.Lgs. 81/2008, che recita: “il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.

QUALI ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA?

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale delle squadre di emergenza e la formazione di primo soccorso sono individuati dal D.M. 388/2003, che obbliga in tutte le aziende la presenza di:

QUAL È IL CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE?

Il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione è previsto nel D.M. 388/03 (vedi gli allegati 1 e 2).
Il contenuto della cassetta di primo soccorso previsto dal D.M. 388/03 può essere integrato, sentito il Medico Competente, sulla base dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro.

COME VENGONO DESIGNATI GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO?

Il datore di lavoro, a norma dell’art. 18 lett. b) D.lgs. 81/2008, deve “designare preventivamente i lavoratori incaricati di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.
È una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore o, comunque, un lavoratore “subordinato”.
La designazione degli addetti al primo soccorso richiede la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

QUANTI DEVONO ESSERE GLI ADDETTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA DI PRIMO SOCCORSO?

Il numero dei lavoratori designati quali “addetti al primo soccorso” non è determinato dal legislatore ma viene individuato “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva”, quindi anche in funzione degli eventuali turni di lavoro, possibili assenze per malattie, ferie, nonché prevedendo una distribuzione degli addetti al primo soccorso uniforme nei vari:

  • reparti,
  • aree,
  • edifici

che compongono l’azienda.
Insomma, il numero di addetti delle squadre di emergenza di primo soccorso deve essere adeguato al fine di garantire la copertura continua del servizio durante gli orari di lavoro, nonché un intervento tempestivo anche in ragione della superficie complessiva dell’azienda.

IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE LA NOMINA?

Come previsto dal cosiddetto Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08), i lavoratori individuati dal datore di lavoro come addetti al primo soccorso non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

QUALI SONO I COMPITI?

Il compito principale dell’addetto della squadra di emergenza per il primo soccorso è quello di saper comunicare con i sanitari che intervengono sul luogo dell’incidente, in modo da fornire loro tutti gli elementi necessari per analizzare e valutare la gravità o meno dell’infortunio.

Per tali motivi l’addetto al primo soccorso deve:

  • essere in grado di riconoscere l’emergenza sanitaria;
  • chiamare i soccorsi;
  • riconoscere e prevenire i danni evidenti e probabili post-trauma;
  • saper accertare le condizioni psico-fisiche dell’infortunato;
  • assistere l’infortunato in attesa dell’arrivo dei soccorsi;
  • conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso;
  • essere a conoscenza dei rischi specifici dell’attività lavorativa svolta;
  • conoscere le malattie relative al luogo di lavoro.

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ?

L’addetto al primo soccorso è esente da responsabilità penali nell’adempimento delle proprie funzioni, poiché agisce in “stato di necessità”, ad eccezione delle ipotesi di:

  • omissione di soccorso o
  • abuso di professione (deve evitare misure inopportuni o scorrette).

Va precisato che queste ultime responsabilità sono in capo a chiunque si trovi di fronte ad un infortunato o ad una persona bisognosa di cure e soccorso, a prescindere dalla nomina di addetto al primo soccorso.

QUALI SONO I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO?

nomina-addetto-primo-soccorso

L’addetto al primo soccorso, una volta designato dal datore di lavoro, deve ricevere una formazione adeguata di durata variabile a seconda del tipo di azienda, per mezzo di corsi di primo soccorso il cui programma è individuato e specificato negli Allegati 3 e 4 del D.M 388/2003.
corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. I corsi pertanto, si distinguono per aziende appartenenti al:

Il gruppo a cui appartiene un’azienda viene definito in base al codice di tariffa INAIL, che consente di identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL.

QUALI SONO LE AZIENDE CLASSIFICATE NEL GRUPPO A?

Secondo il D.M.388/03 rientrano nel Gruppo A:

  • Le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
  • Le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Inoltre, rientrano nel gruppo A le seguenti aziende:

  • Le aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D. Lgs. n. 334/1999,
  • Le centrali termoelettriche,
  • Gli impianti e laboratori nucleari,
  • Le aziende estrattive ed altre attività minerarie,
  • Le aziende che svolgono lavori in sotterraneo,
  • Le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

QUALI SONO LE AZIENDE CLASSIFICATE NEL GRUPPO B E NEL GRUPPO C?

La classificazione dei gruppi B e C per quanto riguarda il primo soccorso viene fatta con riferimento al gruppo A, come di seguito riportato:

  • rientrano nel Gruppo B le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
  • rientrano nel Gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

QUAL È LA DURATA DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE?

corsi di formazione di primo soccorso, tenuti esclusivamente da personale medico, hanno durata variabile a seconda del tipo di azienda:

  • Aziende del gruppo A: durate di 16 ore.
  • Aziende di gruppo B e C: durata di 12 ore.

LA FORMAZIONE DELL’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO DEVE ESSERE AGGIORNATA PERIODICAMENTE?

La formazione è soggetta ad aggiornamento triennale.
Il corso di formazione per l’aggiornamento degli addetti della squadra di emergenza di primo soccorso ha durata minima di:

LA FORMAZIONE PUÒ ESSERE SVOLTA IN E-LEARNING?

No, non è possibile ai sensi della legislazione vigente, erogare la formazione di primo soccorso in modalità e-learning, anche in considerazione della necessità di svolgere addestramento con prove pratiche.

Per maggiori informazioni leggi l'approfondimento: ATTESTATO PRIMO SOCCORSO: QUALI CORSI FARE, CHI LO RILASCIA, QUALI SCADENZE RISPETTARE

Articoli correlati
HAI UN DUBBIO SU UN TERMINE
UTILIZZATO IN QUESTO ARTICOLO?

Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.


CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Compilando i seguenti campi sarete contattati o riceverete le informazioni richieste nel più breve tempo possibile

* Campi obbligatori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Confermo di aver letto l'informativa sulla privacy ed esprimo il consenso per il trattamento dei dati personali per i processi automatizzati e la profilazione diretta a migliorare i servizi resi.


Ti potrebbe interessare...
Perchè iscriversi
ai nostri corsi?

12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione

10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione

FAQ: consulenza
post corso gratuita

Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!

Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!

I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!

Glossario Salute e
Sicurezza Lavoro

Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!


Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Il principale riferimento legislativo in Italia

Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.