Il D.Lgs. 231/01 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e rappresenta una novità rivoluzionaria nel sistema giuridico italiano.
Il D.Lgs. 231/01 infatti introduce una responsabilità di tipo penale in capo alle persone giuridiche (società, enti, aziende, ecc.) qualora un fatto illecito, penalmente rilevante e previsto in un elenco dettagliato presente nello stesso D. Lgs. 231/2001, sia commesso da un soggetto incardinato nella società e dalla cui consumazione sia derivato un interesse o un vantaggio per la medesima società.
La responsabilità amministrativa degli enti rappresenta una novità di sistema rilevantissima, nata a seguito della fase storica della metà degli anni 90, nota ai più con il nome di “Tangentopoli”.
Vediamo di seguito cosa prevede il D. Lgs. 231/2001, approfondendo i seguenti argomenti:
Il D. Lgs. 231/2001 introduce per la prima volta in Italia una forma di responsabilità degli enti, tra cui le aziende, che hanno tratto un vantaggio o un interesse da un reato commesso da parte di un soggetto appartenente alla stessa organizzazione (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori).
Questo significa che con il decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa 231 del 2001, il legislatore ha inteso aggiungere:
In sostanza, ai sensi del D. Lgs. 231/01, l’azienda, in quanto organizzazione, viene ritenuta corresponsabile del reato che, comunque, dal punto di vista penale è ancora attribuito ad una o più persone fisiche.
L’elenco dei reati per i quali si configura una responsabilità amministrativa degli enti e si applicano le previsioni del D. Lgs. 231/2001 è stato oggetto di un progressivo ampliamento nel tempo, che continua sino ad oggi.
Il Legislatore, infatti, successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 231/01, ha enormemente accresciuto il novero dei reati catalogati (reati presupposto), in funzione delle rinnovate esigenze di prevenzione che sono maturate nel tempo. A questo bisogna aggiungere i numerosi interventi legislativi volti ad un aggravamento sanzionatorio delle singole fattispecie già previste.
In particolare, per quanto attiene gli infortuni sul lavoro, la Legge 123/07 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25-septies, con il quale sono inclusi tra i reati presupposto compendiati dallo stesso:
facendo gravare quindi sull’ente, tipicamente l’azienda alle cui dipendenze opera l’infortunato, la possibilità di essere considerato responsabile dei reati di lesione colposa od omicidio colposo derivante per un infortunio/malattia sul lavoro, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.
Pertanto, dal 2007, per la prima volta in Italia, il nuovo regime di responsabilità amministrativa 231 coinvolge, nella repressione degli illeciti penali connessi con la sicurezza e la salute dei lavoratori, il patrimonio e/o l’operatività delle persone giuridiche che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi.
Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 prevede:
Tra le sanzioni interdittive sono previste:
Quando la responsabilità amministrativa viene imputata alla persona giuridica, viene sempre applicata una sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato sul principio delle quote: l'importo di una singola quota va da:
La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice, in base a criteri di congruità rispetto alla gravità del reato e all’effettivo vantaggio conseguito dalla società, con minimi e massimi variabili in funzione del reato, che in generale prevedono un numero:
Da ciò deriva che la sanzione massima prevista dal D. Lgs. 231/2001 raggiunge il ragguardevole importo di € 1.549.370!!!
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare - e in tal caso si definiscono misure interdittive – cioè nel corso delle indagini, quando sussistano gravi indizi circa la responsabilità degli enti per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia il concreto pericolo di reiterazione di illeciti simili a quello per cui si sta procedendo all’accertamento della responsabilità.
Il D. Lgs. 231/01 prevede che la “colpa organizzativa” e di conseguenza la responsabilità amministrativa dell’ente, è esclusa se, prima della commissione del reato, l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Modello Organizzativo rappresenta lo strumento fondamentale per giungere all’esenzione di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, poiché la sua ideazione, applicazione ed efficace attuazione rappresenta la prova della sussistenza di un’adeguata organizzazione aziendale, tale da prevedere procedure idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto, espressamente previsti dalla normativa.
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