Per “proteggersi” dalle gravi sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 le società possono adottare un “Modello Organizzativo”, da alcuni chiamato “Modello Organizzativo 231” o semplicemente “Modello 231”, cioè un sistema di gestione aziendale finalizzato a prevenire la commissione di reati a favore o nell’interesse della società stessa.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema, affrontando i seguenti argomenti:
L’art. 6 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che l’Ente possa sottrarsi da responsabilità, qualora dimostri:
L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede la facoltà di applicare un modello di organizzazione e di gestione (MOG), così come previsto dal D.Lgs. 231/2001, idoneo a rendere esente l’Ente adottante dalla responsabilità amministrativa.
In particolare, detto modello organizzativo deve essere adottato ed efficacemente attuato, affinché garantisca l’adempimento dei seguenti obblighi giuridici diretti:
Pertanto, il Modello Organizzativo 231 rappresenta uno strumento fondamentale per giungere all’esenzione di responsabilità dell’ente previste dal D. Lgs. 231/01.
L’ideazione, l’applicazione e l’efficace attuazione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 rappresenta la prova della sussistenza di un’adeguata organizzazione aziendale, tale da prevedere procedure idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto, espressamente previsti dalla normativa.
In sostanza, ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/01, non è sufficiente che il reato sia stato commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, ma è necessario che esso derivi da una “colpa organizzativa”, cioè dall’assenza di un sistema di organizzazione aziendale finalizzato a prevenire i reati (il Modello Organizzativo 231), quando non costituisca addirittura l’espressione di un preciso intento di politica aziendale.
Un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) esimente dalle responsabilità previste dal D. Lgs. 231/01 dovrà rispondere:
L’art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede che i Modelli Organizzativi 231 devono rispondere alle seguenti esigenze:
Pertanto, un Modello 231 (MOG) dovrà contenere:
È necessario sottolineare che il Modello 231 (MOG) per avere efficacia esimente, non solo deve essere idoneo “sulla carta”, ma deve essere efficacemente attuato, ossia deve avere tutti i presupposti per impedire il reato:
Inoltre, va evidenziato che la responsabilità dell’ente non trova fondamento solo e semplicemente nel non aver saputo effettivamente impedire la commissione del reato, dato che, se così fosse, il Modello Organizzativo 231 (MOG) adottato risulterebbe automaticamente inadeguato, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla effettiva condotta delle persone che ne hanno violato i protocolli.
Ai fini dell’effettiva applicazione del Modello 231, l’Organismo di Vigilanza (OdV) costituisce un elemento fondamentale nei modelli di gestione e nel garantire, con la sua attività di controllo, l’efficace attuazione degli stessi.
In sostanza, ai fini della responsabilità dell’ente è fondamentale prendere in considerazione i comportamenti tenuti dai soggetti che hanno commesso i reati, in particolare qualora questi abbiano agito “fraudolentemente” con l’intento di aggirare i sistemi di controllo del Modello 231, tra i quali anche quelli a carico dell’Organismo di Vigilanza (OdV). In tal caso, infatti, un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) pure adeguato ed efficace, può fallire nell’impedire la commissione di un reato.
Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto costituisce l’indice rivelatore, a posteriori, della validità del modello: solo una condotta fraudolenta può, forzando ed aggirando le “misure dì sicurezza”, consentire la commissione di un reato in un’organizzazione “protetta” da un Modello 231 (MOG) efficace.
Il D. Lgs. 81/2008 ha richiamato la possibilità di istituire un Modello Organizzativo 231 (MOG), previsto dal D. Lgs. 231/01 ed idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente, dando ulteriori ed esplicite indicazioni sui connotati di tale modello nell’art. 30 dello stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
Sempre l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 precisa che i Modelli Organizzativi 231 definiti conformemente alle:
si presumono conformi ai requisiti sopra citati per le parti corrispondenti: tali norme, infatti, non sono sovrapponibili al modello richiesto dal D. Lgs. 231/01.
In sostanza, un Modello Organizzativo 231 che voglia essere esimente anche dalle sanzioni applicate per la commissione dei reati di:
in violazione delle norme antinfortunistiche, dovrà rispettare i requisiti previsti dal:
I due riferimenti di legge non sono tra loro alternativi, così come l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001 non sostituisce il Modello 231 ma ne può costituire un elemento fondamentale, in particolare per rispondere ai requisiti previsti dall’art. 30 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
PER APPROFONDIRE…
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