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Modelli Organizzativi e di Gestione secondo il D. Lgs. 231/01

Per “proteggersi” dalle gravi sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 le società possono adottare un “Modello Organizzativo”, da alcuni chiamato “Modello Organizzativo 231” o semplicemente “Modello 231”, cioè un sistema di gestione aziendale finalizzato a prevenire la commissione di reati a favore o nell’interesse della società stessa.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema, affrontando i seguenti argomenti:

IL MODELLO 231: COSA DEVE FARE L’AZIENDA PER EVITARE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01? 

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L’art. 6 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che l’Ente possa sottrarsi da responsabilità, qualora dimostri:

  • di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto/reato “modelli di organizzazione e di gestione (abbreviati dall’acronimo MOG o dal termine “Modello Organizzativo 231” o, ancora più brevemente “Modello 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
  • di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del predetto modello e sull’aggiornamento dello stesso, ad un “organismo di controllo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, usualmente denominato Organismo di Vigilanza, ossia OdV.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede la facoltà di applicare un modello di organizzazione e di gestione (MOG), così come previsto dal D.Lgs. 231/2001, idoneo a rendere esente l’Ente adottante dalla responsabilità amministrativa.
In particolare, detto modello organizzativo deve essere adottato ed efficacemente attuato, affinché garantisca l’adempimento dei seguenti obblighi giuridici diretti:

  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  • all’attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  • all’attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • all’attività di sorveglianza sanitaria;
  • all’attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  • all’attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  • all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Pertanto, il Modello Organizzativo 231 rappresenta uno strumento fondamentale per giungere all’esenzione di responsabilità dell’ente previste dal D. Lgs. 231/01.

L’ideazione, l’applicazione e l’efficace attuazione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 rappresenta la prova della sussistenza di un’adeguata organizzazione aziendale, tale da prevedere procedure idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto, espressamente previsti dalla normativa.

In sostanza, ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/01, non è sufficiente che il reato sia stato commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, ma è necessario che esso derivi da una “colpa organizzativa”, cioè dall’assenza di un sistema di organizzazione aziendale finalizzato a prevenire i reati (il Modello Organizzativo 231), quando non costituisca addirittura l’espressione di un preciso intento di politica aziendale.

COSA SI INTENDE PER MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 (MODELLO 231)?

Un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) esimente dalle responsabilità previste dal D. Lgs. 231/01 dovrà rispondere:

  • ai requisiti previsti dall’art. 6 comma 2 dello stesso decreto
  • nonché, qualora sia prevedibile il rischio di reato connesso alle violazioni di norme antinfortunistiche, anche ai requisiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

L’art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede che i Modelli Organizzativi 231 devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
  5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pertanto, un Modello 231 (MOG) dovrà contenere:

  1. un’analisi del rischio di reato, ossia una identificazione dei reati che potrebbero essere commessi, delle modalità e delle aree aziendali nei quali tali reati potrebbero avvenire
  2. protocolli per il governo dei processi, cioè l’individuazione delle modalità operative per la programmazione e il compimento dei processi aziendali, finalizzati a prevenire la commissione dei reati individuati nella precedente analisi
  3. degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (OdV);
  4. un sistema disciplinare che preveda sanzioni per ogni soggetto coinvolto nei processi aziendali a rischio di reato.

È necessario sottolineare che il Modello 231 (MOG) per avere efficacia esimente, non solo deve essere idoneo “sulla carta”, ma deve essere efficacemente attuato, ossia deve avere tutti i presupposti per impedire il reato:

  • sia in termini di individuazione astratta delle misure tese a prevenire il reato
  • sia in termini di applicazione effettiva di tali misure.

Inoltre, va evidenziato che la responsabilità dell’ente non trova fondamento solo e semplicemente nel non aver saputo effettivamente impedire la commissione del reato, dato che, se così fosse, il Modello Organizzativo 231 (MOG) adottato risulterebbe automaticamente inadeguato, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla effettiva condotta delle persone che ne hanno violato i protocolli.

Ai fini dell’effettiva applicazione del Modello 231, l’Organismo di Vigilanza (OdV) costituisce un elemento fondamentale nei modelli di gestione e nel garantire, con la sua attività di controllo, l’efficace attuazione degli stessi.

In sostanza, ai fini della responsabilità dell’ente è fondamentale prendere in considerazione i comportamenti tenuti dai soggetti che hanno commesso i reati, in particolare qualora questi abbiano agito “fraudolentemente” con l’intento di aggirare i sistemi di controllo del Modello 231, tra i quali anche quelli a carico dell’Organismo di Vigilanza (OdV). In tal caso, infatti, un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) pure adeguato ed efficace, può fallire nell’impedire la commissione di un reato.

Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto costituisce l’indice rivelatore, a posteriori, della validità del modello: solo una condotta fraudolenta può, forzando ed aggirando le “misure dì sicurezza”, consentire la commissione di un reato in un’organizzazione “protetta” da un Modello 231 (MOG) efficace.

MODELLI ORGANIZZATIVI 231: COSA PREVEDE IL D. LGS. 81/08? 

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Il D. Lgs. 81/2008 ha richiamato la possibilità di istituire un Modello Organizzativo 231 (MOG), previsto dal D. Lgs. 231/01 ed idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente, dando ulteriori ed esplicite indicazioni sui connotati di tale modello nell’art. 30 dello stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Sempre l’art. 30 del D. Lgs. 81/08  precisa che i Modelli Organizzativi 231 definiti conformemente alle:

  • Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
  • British Standard OHSAS 18001:2007, quest’ultima costituente al momento della scrittura del D. Lgs. 81/08 l’unico riferimento normativo sui sistemi di gestione della sicurezza “certificabili” da un ente accreditato, ora sostituita dalla norma UNI ISO 45001 

si presumono conformi ai requisiti sopra citati per le parti corrispondenti: tali norme, infatti, non sono sovrapponibili al modello richiesto dal D. Lgs. 231/01.

In sostanza, un Modello Organizzativo 231 che voglia essere esimente anche dalle sanzioni applicate per la commissione dei reati di:

  • omicidio colposo
  • o lesioni personali colpose

in violazione delle norme antinfortunistiche, dovrà rispettare i requisiti previsti dal:

  • D. Lgs. 231/01
  • e dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008

I due riferimenti di legge non sono tra loro alternativi, così come l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001 non sostituisce il Modello 231 ma ne può costituire un elemento fondamentale, in particolare per rispondere ai requisiti previsti dall’art. 30 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

PER APPROFONDIRE…

Per approfondire i contenuti del D. Lgs. 231/01, i requisiti dei Modelli Organizzativi 231 e le caratteristiche e competenze degli Organismi di Vigilanza (OdV), scopri la proposta formativa di Vega Formazione, tra la quale:

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