Questa domanda è stata posta nella pagina Corsi aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (DLSPP) e pubblicata il 19/10/2022
L’obbligo di “richiedere l’osservanza” ai lavoratori delle misure di sicurezza previste per legge e dall’azienda (D. Lgs. 81/08 art. 18, comma 1 lettera f) ricade sul datore di lavoro.
Quando il datore di lavoro non è in grado di svolgere direttamente quest'obbligo, può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione l'individuazione del preposto per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione.
Quindi, in generale, nelle piccole realtà lavorative, in assenza del preposto, le attività di controllo e supervisione devono essere svolte direttamente dal datore di lavoro e non è necessario che lo stesso datore di lavoro si “autoproclami” anche preposto.
Qualora, invece, il preposto sia effettivamente presente e svolga le attività di controllo e supervisione, deve essere avviato a uno specifico corso formativo.
Precisiamo che il ruolo di preposto non è incompatibile con il ruolo di RLS, quindi un preposto può essere anche RLS.
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