Questa domanda č stata posta nella pagina Corsi valutazione rischio incendio nuovo Decreto 3/9/21 - modulo base e avanzato e pubblicata il 19/10/2022
Il nuovo D.M. 3/9/21 prevede che la valutazione del rischio incendio debba essere aggiornata nei casi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero:
• in caso di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro;
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
• a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
Riassumendo, non è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, andrà aggiornata qualora si verifichino i casi sopra esposti secondo le modalità previste dalla nuova norma.
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