Questa domanda è stata posta nella pagina Corso valutazione Rischio Incendio: come effettuarla in conformità al nuovo decreto 3/9/21 e alle regole tecniche - modulo avanzato - 4 ore e pubblicata il 19/09/2024
La verifica di conformità alle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili costituisce una fase fondamentale del processo di valutazione del rischio, in quanto permette di raccogliere i dati necessari per determinare se il rischio residuo possa essere giudicato accettabile o non accettabile (ponderazione del rischio). Questo in quanto la conformità alle regole tecniche costituisce imprescindibile e vincolante criterio per la ponderazione del rischio.
Tali criteri non possono essere soggetti a ribasso, tuttavia il valutatore può definirne di ulteriori e maggiormente restrittivi (ad esempio, definendo come “strategici” taluni beni aziendali, potrebbe ritenere indispensabili sistemi di controllo dell’incendio con maggior tempestività di intervento ed efficacia superiore rispetto a quanto emerga come obbligo dalle regole tecniche applicabili).
Allo stesso modo, la definizione del “livello di rischio” tra rischio basso o non basso secondo il Minicodice ha conseguenze esclusivamente per la determinazione di quali siano le regole tecniche in questione, e costituisce dunque anch’essa una fase intermedia nel processo di valutazione del rischio. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che resta possibile, a discrezione del valutatore, l’impiego dell’intero Codice di Prevenzione Incendi come regola tecnica di riferimento anche per luoghi a rischio basso.
Correttamente, dunque, il percorso da seguire che propone corrisponde con quello descritto nel nostro corso:
Analisi del contesto, per definire le caratteristiche dei luoghi di lavoro di interesse ai fini della valutazione del rischio nonché eventuali beni meritevoli di particolare tutela e/o criticità sotto il punto di vista ambientale;
Identificazione dei pericoli di incendio;
Definizione di numero e caratteristiche delle persone presenti, per valutare eventuali esigenze particolari per la finalità di tutela delle vite umane;
Definizione del “livello di rischio” ai fini della determinazione dei riferimenti rispetto a cui valutare la conformità della strategia antincendio (inclusa la stima di conseguenze per occupanti, beni ed ambiente, che potrebbe influenzare i requisiti il cui soddisfacimento è obbligatorio oppure evidenziare al valutatore la necessità di “alzare l’asticella” degli obiettivi da raggiungere);
Verifica della conformità ai requisiti imposti da progetto/regole tecniche applicabili;
Ponderazione del rischio (definizione dell’accettabilità o meno del livello di rischio residuo);
Stesura dei piani riferiti a:
adeguamento delle misure antincendio nel caso fossero riscontrate difformità rispetto a quanto obbligatorio;
miglioramento del livello di sicurezza antincendio;
mantenimento in efficacia delle misure di prevenzione e protezione nel tempo.
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