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LE FAQ DI VEGAFORMAZIONE

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Nel caso di locazione/coworking degli spazi di lavoro, a chi spetta la valutazione del rischio incendio?

RISPOSTA:

Citando quanto stabilito espressamente dal D.M. 03/09/2021:

  • “[…] si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 […]” (art. 1, c.2);

  • “La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (art. 2, c. 1);

consegue che la valutazione del rischio incendio rappresenta parte specifica della valutazione dei rischi e del relativo DVR, la cui redazione costituisce obbligo non delegabile del datore di lavoro, per tutti i luoghi che corrispondano alla definizione di cui all’art. 62 del D.Lgs. 81/08.

Tale definizione comprende “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”

Come desumibile e già chiarito in passato da sentenze della Corte di Cassazione, è il datore di lavoro locatario/conduttore degli spazi a doverne verificare e garantire l’idoneità per l’attività della propria azienda.

Ciò significa in sintesi che la valutazione del rischio incendio sarà a cura dei singoli locatari che si configurino come datori di lavoro di personale operante negli spazi di coworking, attività che comprenderà la verifica pratica e documentale di:

  • caratteristiche dei luoghi e degli spazi comuni;

  • caratteristiche e stato di manutenzione degli impianti antincendio e dei presidi antincendio messi a disposizione dal locatore;

  • caratteristiche e stato di manutenzione degli impianti rilevanti ai fini antincendio presenti entro i luoghi di lavoro;

ferma restando la possibilità di integrare le dotazioni disponibili in funzione dell’esito della valutazione del rischio di incendio (eventualmente previo accordo con il locatore).

Si ricorda inoltre, con riferimento alla pianificazione ed alla preparazione all’emergenza, che in base all’allegato II, punto 2.2.4. “Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati” e in base all’allegato I, punto 1.3.8 “Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio”.

Riteniamo utile evidenziare infine che per quanto riguarda il locatore, il superamento delle 300 persone presenti potrebbe comportare l’assoggettabilità degli spazi adibiti a coworking ai controlli di prevenzione incendi “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2 , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità” (att. n. 73 di cui all’All. I del D.P.R. n. 151/2011).

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