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LE FAQ DI VEGAFORMAZIONE

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Per poter classificare basso il rischio incendio, il DM 03/09/2021 elenca una serie di requisiti da rispettare tra cui "superficie lorda complessiva < 1000 mq". Un edificio di 1200 mq con all'interno diverse zone comunicanti non soggette a prevenzione incendi, ognuna con superficie inferiore a 1000 mq, deve essere considerato a rischio non basso?

RISPOSTA:

Premesso che dal testo dell’allegato I del D.M. 03/09/2021 non risulta chiaro a cosa si riferisca la “superficie lorda complessiva” del luogo di lavoro, riportiamo di seguito alcune considerazioni:

  • Il punto 2 dell’allegato I al D.M. in parola indica che: “I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche”;

  • la definizione di “superficie lorda”, nel capitolo G.1 del Codice di prevenzione incendi compare solo con riferimento alla “Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l’ambito”;

  • l’ambito è definito come “porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.”

Nota: L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, …”;

Ne consegue che la “superficie lorda complessiva” si possa riferire, in base alle caratteristiche dei luoghi, all’intero fabbricato o ad una sola parte di esso.

Ciò detto, nel caso citato in esempio di edificio con superficie complessiva di 1200 m2, suddiviso in zone tra loro comunicanti, risulta condivisibile l’attribuzione di un rischio NON BASSO per l’intero fabbricato.

Qualora fossero realizzate separazioni efficaci, tali da rendere individuabili ambiti indipendenti tra loro, il riconoscimento di rischio BASSO o NON BASSO non è automatico.

Una interpretazione ragionevole e che nel confronto con alcuni tecnici è stata ritenuta fondata è che le diverse porzioni di un fabbricato o luogo di lavoro possano ritenersi “ambiti indipendenti” nel momento in cui si possa verificare la loro “indipendenza” rispetto alla strategia antincendio complessiva da adottarsi entro ciascuna.

Laddove si potesse suddividere l’ipotetico edificio in ambiti indipendenti come sopra descritto, non si può escludere che la valutazione del rischio si possa effettuare valutando la superficie lorda di ciascun ambito anziché quella dell’intero fabbricato.

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