Questa domanda è stata posta nella pagina Modulo A: Corso RSPP e ASPP e pubblicata il 24/06/2020
Alla luce dell’entrata a pieno in vigore del c.d. Codice di Prevenzione incendi, risulta la seguente distinzione: • Attività normate: sono regolamentate specifica regola tecnica verticale (RTV: decreto ministeriale dedicato a quella specifica attività, vedi: alberghi, scuole, ospedali, attività commerciali, locali di pubblico spettacolo, impianti termici, gruppi elettrogeni, ecc.) oppure, solo per 6 attività è possibile utilizzare in alternativa i pertinenti allegati “V” del Codice di Prevenzione Incendi (uffici (V.4), alberghi (V.5), autorimesse (V.6), scuole (V.7), attività commerciali (V.8), asili (V.9)). • Attività “non normate”: se nuove attività si applica il Codice di prevenzione incendi (da ottobre 2019 in via esclusiva), se attività già autorizzate soggette a piccole modifiche si continuano ad applicare i principi generali di prevenzione incendi espressi sostanzialmente dal D.M. 10/03/98. Una manciata di attività, rinvenibili all’art. 2, comma 1, del Codice restano escluse sia dal codice stesso che da RTV.
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