Questa domanda č stata posta nella pagina Corsi sulla sicurezza delle macchine - Direttiva 2006/42/CE e pubblicata il 19/02/2019
L’insieme di macchine/quasi macchine come descritto non rientra nell’allegato IV del D.Lgs. 17/10. Per la valutazione della conformità dell’insieme si deve pertanto seguire quanto indicato dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 17/10 e cioè: “Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII”. Resta inteso che invece le valutazioni di conformità degli elementi costituenti l’insieme dovranno seguire le procedure previste dall’art. 9 in caso di macchine e art 10 in caso di quasi-macchine.
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