Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO MANUTENTORI DI CABINE ELETTRICHE MT/BT (CEI 0-15) e pubblicata il 29/03/2013
Secondo la norma CEI 11-27 per attribuire il profilo professionale di persona esperta (PES) ad un addetto ai lavori elettrici, il datore di lavoro deve accertare che la persona possegga tre requisiti tra loro complementari: − il primo riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; − il secondo riguarda l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti; − il terzo riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile. Una Persona per poter essere definita PES deve possedere tutti i requisiti sopra indicati. In base a tale indicazioni il primo requisito relativo all’istruzione non è soddisfatto per un addetto ai lavori elettrici che non è stato formato in conformità alla norma CEI 11-27 (livelli 1A ed 1B).
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