Questa domanda è stata posta nella pagina Corso E-Learning Infortuni Sul Lavoro e Reati Ambientali: Come Difendersi? e pubblicata il 22/12/2025
Nelle sommarie informazioni ordinarie l’art. 350 c.p.p., ai commi 2-4, prevede che l’indagato sia assistito dal difensore: la P.G. deve invitarlo a nominare un avvocato, provvedere alla nomina d’ufficio se manca un difensore e avvisarlo tempestivamente affinché possa presenziare. Senza difensore, quindi, l’indagato non può essere interrogato e mantiene pienamente il diritto di non rispondere.
Diversamente, il comma 5 consente una deroga nelle situazioni di urgenza, come quando la P.G. opera sul luogo o nell’immediatezza del fatto: in tali casi può raccogliere “notizie utili” anche senza difensore. Si tratta però di un potere eccezionale, giustificato dalla necessità di tutelare l’immediatezza delle indagini. Il comma 6 pone un limite decisivo: le dichiarazioni rese senza difensore in quell’immediatezza non possono essere documentate né utilizzate in alcun atto successivo, quindi non sono spendibili né in fase di indagini né in dibattimento. La deroga serve solo a orientare l’azione immediata della P.G. e non possono essere utilizzate altrimenti.
Resta infine la possibilità, prevista dal comma 7, che l’indagato renda dichiarazioni spontanee, comunque soggette a limiti di utilizzabilità.
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