PCTO: I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), precedentemente noti come Alternanza Scuola-Lavoro, sono esperienze formative obbligatorie per gli studenti del triennio finale delle scuole secondarie di secondo grado in Italia. Introdotti dalla Legge 107/2015 (La Buona Scuola) e successivamente ridefiniti dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), i PCTO mirano a integrare la formazione scolastica con esperienze pratiche in contesti lavorativi, facilitando l'acquisizione di competenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per scelte consapevoli riguardo al proprio futuro professionale e formativo.
Quante ore di PCTO bisogna fare? Secondo le disposizioni della Legge 145/2018, la durata minima dei PCTO varia in base all'indirizzo di studio:
Queste ore sono distribuite nell'arco del triennio e possono essere svolte sia durante l'anno scolastico che nel periodo estivo, in orario scolastico o extrascolastico.
I PCTO possono svolgersi presso aziende, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato, istituzioni culturali, ordini professionali e altre realtà che offrano opportunità formative adeguate. Le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire: capacità strutturali adeguate, capacità tecnologiche idonee e capacità organizzative consistenti in competenze professionali adatte per la realizzazione delle attività. Durante il percorso, ogni studente è affiancato da un tutor interno scolastico e da un tutor esterno (aziendale) che ne seguono e supportano l'esperienza.
Per il PCTO è in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti”, regolamento composto da 7 articoli che spiegano i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti nel corso delle attività di Alternanza scuola lavoro negli ultimi tre anni della scuola superiore.
I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il Regolamento prevede che l’istituzione scolastica fornisca agli studenti e alle studentesse la formazione generale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, da integrare con la formazione specifica da parte dell’azienda ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra le parti, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
È importante sottolineare che, con il Decreto Ministeriale n. 226 del 2024, lo svolgimento dei PCTO è requisito per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Durante il colloquio orale dell'esame, infatti, il candidato è chiamato a esporre le esperienze maturate nell'ambito dei PCTO e le competenze acquisite, spiegando come queste si possono collegare al percorso di studi.
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