Fascicolo dell’Opera: Il Fascicolo (adattato alle caratteristiche) dell’Opera è il documento previsto dall’articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante gli interventi di manutenzione sull’opera successivamente alla sua esecuzione.
Il Fascicolo dell’Opera si fa in tutti i cantieri temporanei o mobili che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. 81/08 e richiedono la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Quando non è obbligatorio il Fascicolo dell’Opera il Committente o il Responsabile Lavori deve comunque garantire il rispetto dei principi generali di prevenzione e sicurezza previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08.
Il Fascicolo dell’Opera è redatto in fase di progettazione CSP che firma il fascicolo dell’opera. In fase di esecuzione gli eventuali aggiornamenti saranno effettuati dal CSE. Al termine dei lavori, viene consegnato al committente o al gestore dell’immobile, che ne cura l’aggiornamento nel tempo, ogni volta che l’opera subisce modifiche significative.
L’Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 riporta nel dettaglio cosa deve contenere il fascicolo dell'opera:
Diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che riguarda solo la fase di cantiere, il Fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua vita utile, divenendo un fascicolo tecnico dell’opera e, di fatto, un fascicolo di manutenzione dell’opera.
C’è invece differenza tra fascicolo dell’opera e piano di manutenzione, infatti l’allegato XVI del D.Lgs 81/2008 precisa che “…il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti…” evidenziandone quindi la non coincidenza: il primo ha finalità prevenzionali e di sicurezza per i futuri interventi sull’opera, mentre il secondo (previsto dall’art. 40 del DPR 554/99) riguarda gli aspetti tecnici e prestazionali necessari a garantirne nel tempo la funzionalità e la conservazione.
L’importanza del fascicolo dell’opera in ogni fase del cantiere è ribadita dal legislatore attraverso sanzioni di pari entità per i soggetti coinvolti (per il CSP art. 158, comma 1, e per il CSE art. 158, comma 2), prevedendo l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Per il committente, la mancanza del fascicolo può comportare la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (art. 90, comma 10, D.Lgs. 81/08).
Il D.I. 9 settembre 2014, all’art. 4, ha introdotto la possibilità di redigere il Fascicolo dell’Opera Semplificato utilizzando il modello dell’Allegato IV dello stesso decreto. Il modello semplificato mantiene la struttura e le informazioni tecniche e di sicurezza previste dell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 ma rende più agevole e ordinata la compilazione.
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