Tra le figure che hanno rilevante importanza nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08) quella del Coordinatore per la Sicurezza è certamente una delle principali.
Il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri svolge un importante ruolo di coordinamento delle attività di lavoro che vengono svolto ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, sia in preparazione alla realizzazione dell’opera che in fase esecutiva.
In particolare la normativa (art. 89 comma 1, lett. e) e f)) distingue e definisce, relativamente alla figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute, due figure:
Vediamo di seguito un approfondimento trattando i seguenti temi:
È il soggetto identificato nella fase di progettazione, prima dell’inizio dei lavori, con l’obbligo di predisporre le misure per l’organizzazione e la sicurezza nel cantiere. Il Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), un documento che contiene l’indicazione delle misure di sicurezza da attuare in cantiere per gestire i rischi interferenti che potranno determinarsi durante l’esecuzione dei lavori.
Inoltre il coordinatore per la progettazione predispone un fascicolo dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e che accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita e che verrà preso in considerazione nel caso di eventuali lavori successivi sull’opera.
Inoltre, in caso di scavi, valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nel cantiere e, se del caso, a definire la necessità di procedere con un eventuale bonifica preventiva del sito.
Il Coordinatore della sicurezza dei cantieri in fase di esecuzione (CSE) ha principalmente l’obbligo di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oltre che sospendere i lavori in caso di pericolo grave e immediato, direttamente riscontrato.
Inoltre il CSE verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Il CSE organizza tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Altro compito del CSE è quello di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e le prescrizioni come previsto dal PSC. Può proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Deve sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) può essere rivestito dallo stesso soggetto che svolte le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Inoltre, tali soggetti, dovranno essere in possesso di un attestato di frequenza che accerti la partecipazione un corso specifico di formazione in materia di sicurezza nei cantieri per coordinatori.
Il corso di formazione abilitante ai fini dello svolgimento del ruolo di CSP e CSE può essere organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
I contenuti, le modalità e la durata (120 ore) di tali corsi devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV del D. Lgs. 81/08. Il medesimo allegato per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri prevede anche l’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore.
L’attestato al corso di formazione per coordinatori della sicurezza nei cantieri non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ALLEGATO XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. Inoltre non è richiesta tale formazione per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione nei cantieri (CSP) in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Discorso analogo vale per la designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE).
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