In caso di lavori edili effettuati in case private da artigiani chiamati ad eseguire il lavoro, quali responsabilità si configurano per il committente, ovvero per il privato proprietario di casa?
Approfondiamo il tema della responsabilità del committente nei lavori edili affrontando i seguenti argomenti:
Il proprietario di un immobile che commissiona lavori di ristrutturazione ad artigiani (muratori, idraulici, elettricisti, tinteggiatori, etc.), secondo buon senso, deve vigilare che questi adottino le misure minime di prevenzione dai rischi previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ma non è solo il buon senso comune a richiedere questo!
Sul proprietario, infatti, grava la responsabilità solidale del committente e questi, in caso di infortunio con lesioni o morte subiti dall’artigiano lavorante, può essere chiamato a risponderne anche penalmente.
Per i lavori edili realizzati in abitazioni private il committente con responsabilità solidale non di rado si rivolge a piccole imprese artigiane, non sempre provviste delle attrezzature e dei DPI necessari a svolgere i lavori di ristrutturazione in sicurezza.
Questo costituisce già un grave errore per il committente privato, in quanto nella scelta dell’appaltatore che esegue i lavori è fondamentale verificare l’idoneità tecnico professionale, cioè la capacità in termini di organizzazione e mezzi di svolgere correttamente il lavoro, anche dal punto di vista della sicurezza.
Il proprietario committente, quindi non solo deve vigilare che le maestranze chiamate ad eseguire i lavori di ristrutturazione utilizzino sistemi utili a ridurre il rischio di infortuni legati alle attività svolte, ma anche, nella fase di selezione delle imprese, deve verificare che queste siano in possesso dei mezzi e dell’organizzazione per svolgere i lavori che verranno commissionati.
Dal 1° ottobre 2024 il Committente, anche privato, deve inoltre verificare che le imprese o i lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, siano in possesso della patente a punti, introdotta con la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 19/2024.
Per il caso tipico del proprietario che affida lavori edili di ristrutturazione della propria abitazione, è la giurisprudenza a stabilire che il proprietario committente con responsabilità solidale è tenuto a sovrintendere alle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore.
Inoltre, in caso di mancata adozione di idonee misure infortunistiche cui conseguano lesioni o morte delle maestranze, il proprietario rischia di essere perseguito civilmente e penalmente, anche con una possibile condanna per omicidio colposo.
La legislazione in materia di sicurezza, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, affronta ampiamente la questione dei lavori edili, prevedendo che, nel caso in cui i lavori richiedano l’intervento di più imprese, il committente nomini un coordinatore per la sicurezza.
In estrema sintesi, questi è una figura esperta, in possesso di specifici requisiti, che provvede a garantire per conto del committente la sicurezza dei lavori nel cantiere, in particolare l’eliminazione o il controllo dei rischi interferenti, cioè dei rischi di una lavorazione che possono determinare infortuni alle maestranze impegnate in altre lavorazioni concomitanti o che si svolgono nella stessa area.
Anche in questo caso è la giurisprudenza a considerare che il proprietario committente con responsabilità solidale non è tenuto alla conoscenza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma che, con il buon senso e la saggezza del “buon padre di famiglia”, può essere in grado di valutare se le capacità tecniche dell’artigiano possano essere sufficienti per svolgere i lavori commissionati in sicurezza.
In caso negativo, ovvero che il proprietario sia cosciente della pericolosità dei lavori svolti e dell’insufficienza delle misure di sicurezza adottate dalle maestranze, il proprietario committente con responsabilità solidale è tenuto a vietare l’esecuzione dei lavori all’appaltatore.
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