Spesso Videoconferenza Sincrona e E-Learning vengono confusi o, addirittura, interpretati come sinonimi.
In realtà sono due modelli formativi diversi e regolati dalla normativa vigente con disposizioni ben precise.
Vediamo un approfondimento che ci aiuterà a capire qual è la differenza tra Videoconferenza Sincrona e E-Learning.
A fornire la definizione di VideoConferenza Sincrona (VCS o FAD Sincrona) è l'Accordo Stato regioni del 17/4/25: “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti (modalità sincrona appunto) che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”.
Ogni partecipante deve utilizzare un dispositivo personale (PC o tablet) a suo esclusivo uso per tutta la durata del corso.
Questa modalità consente interazioni simili a quelle della formazione in presenza, ma richiede adattamenti specifici da parte dei soggetti formatori. Questi devono riorganizzare i processi formativi e garantire requisiti tecnologici e organizzativi adeguati per mantenere qualità ed efficacia, adottando procedure adatte all’ambiente virtuale, comprese:
gestione degli accessi,
verifica delle presenze,
gestione degli interventi dei partecipanti,
svolgimento delle verifiche di apprendimento,
distribuzione dei materiali didattici,
tracciamento delle attività.
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 52/2019, come riportato nell'Accordo Stato Regioni del 2025, la VCS è equiparata alla formazione in presenza, restano esclusi i moduli che richiedono addestramento o prove pratiche.
Con l’espressione E-Learning (o FAD Asincrona), l'Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 17/4/25 intende "un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica".
L'Accordo 2025 definisce i requisiti organizzativi e tecnici, le modalità e le procedeure operative per i corsi da svolgere in modalità e-learning cui i soggetti formatori devono far riferimento per garantire la conformità della formazione erogata. Tali indicazioni sono contenute al punto 3.3 della Parte IV dell'Accordo 2025.
MA QUINDI QUAL È LA DIFFERENZA TRA VIDEOCONFERENZA SINCRONA E ELEARNING?
Sostanzialmente la differenza tra Videoconferenza Sincrona e E-Learning è la seguente:
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