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La qualifica e i requisiti del Formatore sulla Sicurezza secondo il D.I. 6/3/2013

Per essere un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario rientrare in almeno uno dei criteri previsti dal D. I. 6/3/2013.

Ma come verificare il possesso dei requisiti previsti dai criteri del Decreto?

Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

COSA PREVEDE IL D.I. 6/3/2013 SULLA QUALIFICA DEL FORMATORE SICUREZZA?

Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ha stabilito precisi requisiti che devono essere posseduti dai formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Successivamente, al punto 12.1, allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 ha precisato che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro i docenti devono essere qualificati secondo il D.I. 6/3/2013.

Pertanto, la qualifica di formatore sulla salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D.I. 6/3/2013 è necessaria per svolgere docenza in qualsiasi corso di formazione sulla sicurezza, a meno che non vi siano regole specifiche previste dalla legislazione vigente, come ad esempio accade per i corsi sull’uso delle attrezzature di lavoro previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22/2/12 e di cui parleremo tra poco.

Vediamo di seguito cosa prevede tale decreto e quali sono le risposte alle domande che più frequentemente riceviamo da docenti e professionisti che svolgono o intendono svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

FORMATORE SICUREZZA: QUALI SONO LE AREE TEMATICHE INDICATE NEL D.I. 6/3/2013?

Il D.I. 6/3/2013 individua una qualifica del formatore sulla sicurezza distinta per specifiche “aree tematiche”. In sostanza, qualsiasi docente di corsi di formazione sulla Salute e Sicurezza del lavoro deve essere in possesso di conoscenze e di esperienza nelle aree tematiche oggetto dell'insegnamento

Ma cosa si intende per aree tematiche?

Il D.I. 6/3/2013 identifica 3 aree tematiche, ossia:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa
  2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari
  3. Area relazioni/comunicazione

Il Decreto Interministeriale 6/3/2013 non chiarisce ulteriormente quali siano gli argomenti che afferiscono ad ogni area, rimandando pertanto al formatore e all’organizzatore del corso l’individuazione dell’area tematica in cui l’attività formativa ricade.

Va pure fatto notare che non è infrequente la possibilità che durante un corso di formazione vengano affrontati argomenti che ricadono in più aree tematiche, richiedendo in tal caso o la presenza di più docenti che si alternino durante il percorso formativo, o che il docente sicurezza sia qualificato in più aree formative.

QUALI CRITERI SODDISFARE PER ESSERE QUALIFICATO COME FORMATORE SULLA SICUREZZA?

Per lo svolgimento dell’attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, il D.I. 6/3/2013 richiede al docente formatore di possedere il pre-requisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e di soddisfare almeno uno dei 6 criteri per la qualificazione dei formatori per la sicurezza.

Riassumendo e rinviando al D.I. 6/3/2013 per i dettagli, i 6 criteri prevedono:

  1. Esperienza come docente, di almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
  2. Laurea o corsi post-laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad una delle seguenti specifiche:
    1. Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    2. Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    3. Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    4. Corso affiancamento a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
  3. Attestato di frequenza a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore ed esperienza lavorativa o professionale di almeno 12 mesi coerente con l'area tematica oggetto della docenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad una delle seguenti specifiche:
    1. Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    2. Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    3. Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    4. Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
  4. Attestato di frequenza a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ed esperienza lavorativa di almeno 18 mesi coerente con l'area tematica oggetto della docenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad una delle seguenti specifiche:
    1. Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    2. Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    3. Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    4. Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
  5. Esperienza lavorativa almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro unitamente ad almeno una delle specifiche:
    1. Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    2. Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    3. Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    4. Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
  6. Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
    1. Percorso formativo in didattica (formazione per formatori) della durata minima di 24 ore
    2. Docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni
    3. Docenza in qualunque materia di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
    4. Corso/i affiancamento/i a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

REQUISITI FORMATORE SICUREZZA: COSA SI INTENDE PER PERCORSO FORMATIVO IN DIDATTICA (FORMAZIONE PER FORMATORI)?

Come visto sopra, tutti i criteri previsti dal D.I. 6/3/2013, con la sola esclusione del 1°, prevedono tra le attività specifiche che devono essere svolte dal formatore sulla sicurezza, lo svolgimento di un percorso formativo in “didattica”, della durata minima di 24 ore: si tratta del cosiddetto corso di formazione per formatori sicurezza. Tale corso può essere svolto sia in presenza che in e-learning.

COME DIVENTARE FORMATORE SULLA SICUREZZA?

Scopri come diventare formatore sulla sicurezza e le risposte alle domande più frequenti poste dai partecipanti ai nostri corsi di formazione per qualificare i docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra le quali:

  1. Sono laureato: posso svolgere docenza in corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
  2. Sono RSPP: posso svolgere docenza in corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
  3. Sono consulente in ambito di Salute e Sicurezza del Lavoro: posso acquisire i requisiti del docente sicurezza?
  4. Durante il mio percorso lavorativo ho frequentato corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: posso acquisire i requisiti del docente sicurezza
  5. Quale aggiornamento devo svolgere come formatore sicurezza per mantenere la qualifica?
  6. I corsi di aggiornamento per RSPP ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei docenti/formatori qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13?
  7. Come posso attestare il possesso dei requisiti di docente sicurezza previsti dal D.I.  6/3/2013?
  8. Essendo formato ai sensi del D.I. 6/3/2013 posso svolgere qualsiasi formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro?
  9. Quali requisiti devo rispettare per effettuare docenze sulla sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’accordo stato regioni del 22/02/12?
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