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Corsi sicurezza: la differenza tra il soggetto formatore e il docente

Soggetto formatore e docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono due figure distinte, anche se spesso vengono confuse, generando malintesi. In passato, la normativa non sempre chiariva bene le caratteristiche e i requisiti di queste due figure, lasciando alcune lacune interpretative. Con il tempo, però, nuovi riferimenti normativi ed in particolare l'Accordo sulla Formazione sulla Sicurezza del 17/4/25, hanno contribuito a definire meglio i rispettivi ruoli, contribuendo così a completare il quadro generale e a garantire maggiore uniformità e qualità nei percorsi formativi.

Vediamo di seguito un approfondimento che ci aiuta a capire qual è la differenza tra Soggetto formatore e Docente, sviluppando i seguenti punti:

CHI È IL SOGGETTO FORMATORE?

Il soggetto formatore è il soggetto abilitato e riconosciuto, incaricato di gestire l’intero processo formativo, dalla progettazione iniziale alla consegna degli attestati finali. Il suo ruolo è fondamentale per assicurare che ogni corso rispetti pienamente le normative vigenti e gli standard richiesti, offrendo così una formazione con validità giuridica.

Durante lo svolgimento del corso, il soggetto formatore monitora l’andamento delle attività formative, mantenendo uno standard elevato di controllo e qualità.

Infine, è lui a rilasciare gli attestati sicurezza sul lavoro ai partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo, dimostrandone così la validità e l’efficacia.

Nel campo della sicurezza sul lavoro, i soggetti formatori che possono organizzare i corsi sono dettagliati negli accordi Stato Regioni emanati nel tempo, che ne specificano i requisiti per operare in diversi ambiti formativi.

Secondo l'Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, i soggetti formatori che possono erogare corsi in materia di salute e sicurezza sono:

  • enti regionali autorizzati, ossia gli enti di formazione accreditati dalle regioni
  • associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali di settore e Organismi Paritetici
  • ordini professionali e altri soggetti "istituzionali" specificati nell'accordo Stato Regioni.

CHI È IL DOCENTE O FORMATORE?

Il formatore, o docente, è colui che svolge effettivamente l’attività formativa “in aula”.

Nello specifico, il formatore in materia di sicurezza sul lavoro è un docente in possesso di specifici requisiti, che possono comprendere titoli di studio, attestati di formazione o esperienza professionale. Il suo ruolo è fornire formazione ai lavoratori e ad altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale, come previsto dall’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).

A definire i criteri per potersi qualificare come formatore-docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il decreto interministeriale 06/03/2013: oltre ad individuare i requisiti specifici che i docenti devono possedere, distingue le principali aree tematiche nelle quali i docenti si possono qualificare.

Ma, cosa si intende per aree tematiche?

Il D.I. 6/3/2013 identifica 3 aree tematiche nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Il formatore-docente, in base alle proprie competenze ed esperienze, può qualificarsi per una o più di queste 3 aree, che sono:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa,
  2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari,
  3. Area relazioni/comunicazione.

L’Accordo Stato Regioni 2025 ha confermato i criteri del DI 06/03/2013 per chi deve svolgere le docenze i corsi di formazione ed aggiornamento contenuti nell'Accordo stesso.

IL DOCENTE E IL SOGGETTO FORMATORE SONO DUE SOGGETTI DISTINTI!

Per molti corsi, le normative stabiliscono chiaramente che la presenza del solo docente non è sufficiente. Senza il coinvolgimento di un soggetto formatore accreditato, il corso non può essere considerato valido.

Quindi, in ambito di formazione sulla sicurezza sul lavoro, il docente e il soggetto formatore sono figure distinte:

  • Soggetto formatore: è l'ente responsabile della pianificazione, organizzazione e gestione del corso di formazione. Per i corsi di formazione ed aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, i soggetti devono essere quelli individuati al punto 1 della Parte I dell'Accordo stesso.
  • Docente (o formatore): è il professionista che eroga direttamente la formazione in aula o sul campo, ma anche in e-learning. Deve possedere competenze specifiche e un’adeguata esperienza in materia di sicurezza sul lavoro per trasferire ai partecipanti le nozioni teoriche e pratiche necessarie. Per i corsi di formazione ed aggiornamento dell'Accordo stato Regioni del 17/4/2025, i docenti devono possedere i requisiti individuati al punto 2 della Parte I dell'Accordo stesso.

Entrambi possono utilizzare strumenti innovativi per ottimizzare analisi e automatizzare parte delle attività grazie all'intelligenza artificiale generativa per la sicurezza sul lavoro.

IL SOGGETTO FORMATORE E IL DOCENTE POSSONO COINCIDERE?  

docente-vs-soggetto-formatore-differenza

Il soggetto formatore e il docente rappresentano due figure distinte, in condizioni generali, quindi, l’organizzatore del corso (il soggetto formatore) non coincide con chi lo svolge (il docente), in quanto non è possibile che un soggetto “fisico” (il docente) possa possedere i requisiti previsti per il “soggetto formatore”.

C’è però un’eccezione specifica a questa regola: quando il datore di lavoro organizza la formazione in materia di sicurezza destinata ai propri dipendenti, preposti o dirigenti. In questo caso, se il datore di lavoro è qualificato come formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013 e rispetta i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025, può assumere anche il ruolo di docente ed erogare direttamente il corso, accorpando così entrambe le funzioni. Questo approccio, tuttavia, è limitato esclusivamente alla formazione interna verso i dipendenti dell’azienda e non è applicabile per i corsi destinati verso soggetti esterni alla stessa.

UN FORMATORE-DOCENTE QUALIFICATO PUÒ SVOLGERE DOCENZE, SENZA IL SUPPORTO DI UN SOGGETTO FORMATORE?

Un docente, anche se qualificato secondo i criteri previsti dal D.I. 6 marzo 2013, non può organizzare corsi che richiedono l’intervento di un soggetto formatore accreditato, poiché in questo caso solo il soggetto formatore ha l’autorità di firmare e validare ufficialmente gli attestati.

Infatti, l’Accordo Stato Regioni 2025 ha chiarito e rafforzato questa distinzione, ribadendo che solo il soggetto formatore ossia l’ente o l’organizzazione in possesso dei requisiti previsti, ha la responsabilità dell’intero percorso formativo, inclusa la progettazione didattica, la gestione documentale, la conservazione dei registri e la validazione degli attestati.

MA QUINDI QUAL È LA DIFFERENZA TRA SOGGETTO FORMATORE E DOCENTE?

In sintesi, il soggetto formatore è responsabile della struttura, organizzazione e gestione del corso di formazione, e assicura la conformità del percorso formativo, verificando anche che il docente individuato abbia i requisiti per poter svolgere il ruolo di formatore.

Il docente invece è il professionista esperto incaricato di erogare la formazione sui temi specifici e si concentra sull’efficace trasmissione delle conoscenze e dei contenuti teorici e pratici agli allievi, secondo il programma formativo stabilito dal soggetto formatore.

Soggetto formatore e formatore-docente, insieme, creano un sistema formativo che garantisce ai discenti la formazione necessaria per operare in sicurezza e con competenza.

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