Soggetto formatore e docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono due figure distinte, anche se spesso vengono confuse, generando malintesi. In passato, la normativa non sempre chiariva bene le caratteristiche e i requisiti di queste due figure, lasciando alcune lacune interpretative. Con il tempo, però, nuovi riferimenti normativi ed in particolare l'Accordo sulla Formazione sulla Sicurezza del 17/4/25, hanno contribuito a definire meglio i rispettivi ruoli, contribuendo così a completare il quadro generale e a garantire maggiore uniformità e qualità nei percorsi formativi.
Vediamo di seguito un approfondimento che ci aiuta a capire qual è la differenza tra Soggetto formatore e Docente, sviluppando i seguenti punti:
Il soggetto formatore è il soggetto abilitato e riconosciuto, incaricato di gestire l’intero processo formativo, dalla progettazione iniziale alla consegna degli attestati finali. Il suo ruolo è fondamentale per assicurare che ogni corso rispetti pienamente le normative vigenti e gli standard richiesti, offrendo così una formazione con validità giuridica.
Durante lo svolgimento del corso, il soggetto formatore monitora l’andamento delle attività formative, mantenendo uno standard elevato di controllo e qualità.
Infine, è lui a rilasciare gli attestati sicurezza sul lavoro ai partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo, dimostrandone così la validità e l’efficacia.
Nel campo della sicurezza sul lavoro, i soggetti formatori che possono organizzare i corsi sono dettagliati negli accordi Stato Regioni emanati nel tempo, che ne specificano i requisiti per operare in diversi ambiti formativi.
Secondo l'Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, i soggetti formatori che possono erogare corsi in materia di salute e sicurezza sono:
Il formatore, o docente, è colui che svolge effettivamente l’attività formativa “in aula”.
Nello specifico, il formatore in materia di sicurezza sul lavoro è un docente in possesso di specifici requisiti, che possono comprendere titoli di studio, attestati di formazione o esperienza professionale. Il suo ruolo è fornire formazione ai lavoratori e ad altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale, come previsto dall’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).
A definire i criteri per potersi qualificare come formatore-docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il decreto interministeriale 06/03/2013: oltre ad individuare i requisiti specifici che i docenti devono possedere, distingue le principali aree tematiche nelle quali i docenti si possono qualificare.
Ma, cosa si intende per aree tematiche?
Il D.I. 6/3/2013 identifica 3 aree tematiche nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Il formatore-docente, in base alle proprie competenze ed esperienze, può qualificarsi per una o più di queste 3 aree, che sono:
L’Accordo Stato Regioni 2025 ha confermato i criteri del DI 06/03/2013 per chi deve svolgere le docenze i corsi di formazione ed aggiornamento contenuti nell'Accordo stesso.
Per molti corsi, le normative stabiliscono chiaramente che la presenza del solo docente non è sufficiente. Senza il coinvolgimento di un soggetto formatore accreditato, il corso non può essere considerato valido.
Quindi, in ambito di formazione sulla sicurezza sul lavoro, il docente e il soggetto formatore sono figure distinte:
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Il soggetto formatore e il docente rappresentano due figure distinte, in condizioni generali, quindi, l’organizzatore del corso (il soggetto formatore) non coincide con chi lo svolge (il docente), in quanto non è possibile che un soggetto “fisico” (il docente) possa possedere i requisiti previsti per il “soggetto formatore”.
C’è però un’eccezione specifica a questa regola: quando il datore di lavoro organizza la formazione in materia di sicurezza destinata ai propri dipendenti, preposti o dirigenti. In questo caso, se il datore di lavoro è qualificato come formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013 e rispetta i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025, può assumere anche il ruolo di docente ed erogare direttamente il corso, accorpando così entrambe le funzioni. Questo approccio, tuttavia, è limitato esclusivamente alla formazione interna verso i dipendenti dell’azienda e non è applicabile per i corsi destinati verso soggetti esterni alla stessa.
Un docente, anche se qualificato secondo i criteri previsti dal D.I. 6 marzo 2013, non può organizzare corsi che richiedono l’intervento di un soggetto formatore accreditato, poiché in questo caso solo il soggetto formatore ha l’autorità di firmare e validare ufficialmente gli attestati.
Infatti, l’Accordo Stato Regioni 2025 ha chiarito e rafforzato questa distinzione, ribadendo che solo il soggetto formatore ossia l’ente o l’organizzazione in possesso dei requisiti previsti, ha la responsabilità dell’intero percorso formativo, inclusa la progettazione didattica, la gestione documentale, la conservazione dei registri e la validazione degli attestati.
In sintesi, il soggetto formatore è responsabile della struttura, organizzazione e gestione del corso di formazione, e assicura la conformità del percorso formativo, verificando anche che il docente individuato abbia i requisiti per poter svolgere il ruolo di formatore.
Il docente invece è il professionista esperto incaricato di erogare la formazione sui temi specifici e si concentra sull’efficace trasmissione delle conoscenze e dei contenuti teorici e pratici agli allievi, secondo il programma formativo stabilito dal soggetto formatore.
Soggetto formatore e formatore-docente, insieme, creano un sistema formativo che garantisce ai discenti la formazione necessaria per operare in sicurezza e con competenza.
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