Pixel Facebook

La Formazione della figura del Preposto per la Sicurezza

Ti potrebbe interessare...

Quale formazione in materia di salute e sicurezza deve ricevere il preposto?

La formazione rivolta a coloro che svolgono il ruolo di Preposto della Sicurezza, comprende sia corsi base per ricoprire tale figura, sia corsi di aggiornamento periodici.

La formazione sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 la cui corretta applicazione trova come riferimento, in termini di contenuti e durata, nell’Accordo Stato Regioni del 17/4/25.

La Legge 215/2021 ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008, alcune di queste riguardano anche la formazione del preposto sulla sicurezza. Dalla lettura del combinato disposto del nuovo comma 7-ter e dei commi 1 e 7 dell'art. 37 modificati dalla Legge n. 215/2021, tali novità in materia di formazione del preposto entrano di fatto in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro sancito il 17/4/2025.

 Quali sono le caratteristiche e gli argomenti della formazione base “aggiuntiva” per preposti?

Chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla salute e sicurezza per lavoratori, anche una “formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti. Tale corso, secondo l’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, presenta una durata di almeno 12 ore e deve trattare i seguenti argomenti:

  1. Individuazione del preposto.
  2. Preposto di fatto ed effettività del ruolo.
  3. Compiti e obblighi del preposto.
  4. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
  5. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
  6. Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
  7. Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
  8. Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione.
  9. Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
  10. Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute.
  11. L’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
  12. Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.

La formazione del preposto può essere erogata in e-learning?

L’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 non consente di svolgere la formazione aggiuntiva sulla Sicurezza per Preposti in modalità E-Learning.

Le uniche modalità di erogazione ammesse per il corso di formazione per preposti sono: la presenza fisica in aula e la videoconferenza sincrona.

Quale formazione di aggiornamento sulla sicurezza deve svolgere il preposto?

Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'Accordo Stato Regioni del 17/4/25 prevede che i preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici. Nello specifico, il percorso formativo di aggiornamento per Preposti deve prevedere almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 2 anni.

E nei cantieri edili, quale formazione deve ricevere il Preposto "Capocantiere"? 

L’art. 97 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di:

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- coordinare gli interventi di organizzazione della Sicurezza del Cantiere tra le imprese esecutrici;

- verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Lo stesso articolo impone che per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione, intendendo con ciò che la formazione del Capocantiere deve essere specifica per lo svolgimento del suo ruolo nel contesto dei cantieri temporanei e mobili.

Il corso di formazione per preposti, di cui all’Accordo Stato regioni del 17/4/25, è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.

Per visualizzare l’ampia proposta formativa di Vega Formazione in materia di salute e sicurezza per preposti CLICCA QUI! 

Scopri il programma del Seminario “NUOVO PREPOSTO PER LA SICUREZZA: COSA CAMBIA CON LE ULTIME MODIFICHE AL D.LGS. 81/08” disponibile in modalità e-learning: CLICCA QUI!

HAI UN DUBBIO SU UN TERMINE
UTILIZZATO IN QUESTO ARTICOLO?

Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Perchè iscriversi
ai nostri corsi?

12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione

10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione

FAQ: consulenza
post corso gratuita

Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!

Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!

I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!

Glossario Salute e
Sicurezza Lavoro

Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!


Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Il principale riferimento legislativo in Italia

Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.