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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

La Sicurezza nei Cantieri

Spesso si parla di sicurezza nei cantieri, facendo riferimento alla necessità di garantire elevati livelli di prevenzione e protezione in un ambiente di lavoro caratterizzato da un’alta incidenza infortunistica, spesso con eventi anche gravi o mortali.

Il cantiere è un luogo di lavoro caratterizzato sempre da una evoluzione nel tempo delle caratteristiche dell’ambiente e delle lavorazioni svolte. A questo contesto, che determina una maggiore difficoltà nel definire e mantenere le corrette procedure di lavoro in sicurezza, si aggiunge che spesso le attività svolte sono caratterizzate da rilevanti rischi di infortunio (si pensi ai lavori in quota, scavi, sollevamento e movimentazione di carichi). Garantire la sicurezza nei cantieri è pertanto una sfida che coinvolge competenza, professionalità ed esperienza di tutte le figure che operano in tali contesti.

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, tratta ampiamente il tema della sicurezza nei cantieri nel titolo IV.

Approfondiamo il tema della sicurezza nei cantieri affrontando i seguenti argomenti:

NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Il principale riferimento in Italia sulla sicurezza nei cantieri è costituito dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Il Titolo IV tratta la sicurezza nei cantieri individuando:

  • le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, oltre alla definizione delle figure responsabili della sicurezza nelle attività lavorative in cantieri edili
  • le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
  • le misure di sicurezza da attuare durante i lavori di scavo e realizzazione delle fondazioni
  • le misure di sicurezza da attuare durante la realizzazione di ponteggi in legname e non e altre opere provvisionali (ponti su cavalletti, ponti su ruote a torre o trabattelli)
  • le modalità per realizzare alcune specifiche strutture, quali ad esempio gli archi, le volte, la posa di armature
  • le modalità per eseguire lavori di demolizione nei cantieri

Estremamente importante poi è la definizione di cantiere temporaneo o mobile, all’interno della quale ricadono quelli che vengono diffusamente chiamati “cantieri edili”. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 definisce come “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, quali:

  • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  • I lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

SICUREZZA NEI CANTIERI: QUALI SONO LE FIGURE RESPONSABILI

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 identifica le seguenti figure, assegnandogli obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza nei cantieri:

Responsabile-dei-lavori

IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI: QUALI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA NEI CANTIERI?

Gli obblighi fondamentali a carico del Committente sulla sicurezza nei cantieri sono i seguenti:

  • Verificare dell’idoneità tecnico professionale delle imprese che opereranno nel cantiere

  • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, designare il coordinatore della sicurezza

Con la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 19/2024, dal 1° ottobre 2024 tra gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori rientra anche la verifica del possesso della patente a punti, o del documento equivalente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Qualora l’impresa sia in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, Committente o Responsabile dei Lavori verifica tale attestazione in quanto esonera dal possesso della patente a punti (art. 27 comma 15 del D.Lgs. 81/08).

LA PATENTE A PUNTI PER LE DITTE OPERANTI NEI CANTIERI

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a punti.  Questa disposizione è contenuta nell’art. 27 riformulato dalla legge 56/2024 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 19/2024.

Per poter ottenere la patente a punti è necessario dimostrare, anche mediante autocertificazione, i seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per poter operare in cantiere, le ditte e i lavoratori autonomi devono avere almeno 15 crediti nella patente.

La decurtazione dei punti avviene in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I -bis annesso al D.Lgs. 81/08.

Sono esonerati dal possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture nei cantieri temporanei o mobili

  • coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale nei cantieri temporanei o mobili

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA (CSP E CSE)

Il coordinamento alla sicurezza è gestito in particolar modo dalla figura del Coordinatore della Sicurezza, che viene distinta in:

  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): soggetto identificato nella fase di progettazione, prima dell’inizio dei lavori, con l’obbligo di predisporre le misure per la sicurezza nel cantiere. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), un documento che contiene l’indicazione delle misure di sicurezza da attuare in cantiere per gestire i rischi interferenti che potranno determinarsi durante l’esecuzione dei lavori.

  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): il ruolo può essere rivestito dallo stesso soggetto che svolte le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha principalmente l’obbligo di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oltre che sospendere i lavori in caso di pericolo grave e immediato, direttamente riscontrato.

SICUREZZA CANTIERI: LE RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE AFFIDATARIA ED ESECUTRICI

Le imprese affidatarie ed esecutrici, per mezzo della struttura organizzativa e gerarchica, devono garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei cantieri. Pertanto, il datore di lavoro, direttamente o tramite le figure del dirigente e, soprattutto, del preposto, verificheranno l’attuazione:

  • delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente,
  • nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto dal Coordinatore della Sicurezza

da parte dei rispettivi lavoratori.

Le responsabilità in tema di tutela della salute e sicurezza nei cantieri in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto sono le medesime a carico di queste figure nel contesto dell’azienda: in sostanza, gli obblighi generali non cambiano se le attività vengono svolte in un cantiere o all’interno di uno stabilimento, di una fabbrica o di un ufficio.

COS’È IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento predisposto dal Coordinatore della Sicurezza, contenente le indicazioni relative alla “progettazione” della sicurezza del cantiere.

Principalmente il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve:

Sicurezza-cantieri
  • individuare, analizzare e valutare i rischi relativi all’area e all’organizzazione del cantiere, con riferimento alle lavorazioni svolte e alle loro interferenze
  • indicare le scelte organizzative, le procedure, le misure di sicurezza riferite all’area e all’organizzazione del cantiere
  • individuare le misure operative, di prevenzione e protezione, nonché i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da attuare per controllare le interferenze tra le lavorazioni svolte nel cantiere
  • stabilire le misure di coordinamento per l’uso in comune tra più imprese degli apprestamenti, delle attrezzature e delle infrastrutture
  • indicare l’organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dal cantiere

Come si comprende da questa breve descrizione dei contenuti generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l’attività di analisi e valutazione dei rischi, nonché di identificazione delle misure di sicurezza svolta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione si pone ad un livello superiore e complementare rispetto a quella di dettaglio e specifica a carico dei datori di lavoro delle diverse imprese esecutrici.

Cercando di sintetizzare, si può dire che le misure di sicurezza da attuare nel cantiere definite dal Coordinatore per la Sicurezza nel PSC si concentrano in quella zona organizzativa al di fuori del controllo, della competenza e della conoscenza dei singoli datori di lavoro delle diverse imprese esecutrici che operano nel cantiere.

COS’È IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)?

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 definisce il Piano Operativo della Sicurezza (POS) come il documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico cantiere.

In sostanza, il Piano Operativo della Sicurezza (POS) è il documento che contiene:

  • l’analisi dei rischi di cantiere
  • la valutazione dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori nel cantiere
  • l’individuazione delle misure di sicurezza

considerato per le specifiche attività lavorative che l’impresa esecutrice dovrà svolgere nel cantiere.

Il Piano Operativo della Sicurezza deve essere predisposto rispettando le indicazioni in termini di contenuti presenti nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, in caso contrario, il POS risulterà “non conforme”.

Per saperne di più sul tema della sicurezza nei cantieri, leggi anche l'approfondimento dedicato ai ponteggi "PIMUS: quando è obbligatorio?": CLICCA QUI!

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