Spesso si parla di sicurezza nei cantieri, facendo riferimento alla necessità di garantire elevati livelli di prevenzione e protezione in un ambiente di lavoro caratterizzato da un’alta incidenza infortunistica, spesso con eventi anche gravi o mortali.
Il cantiere è un luogo di lavoro caratterizzato sempre da una evoluzione nel tempo delle caratteristiche dell’ambiente e delle lavorazioni svolte. A questo contesto, che determina una maggiore difficoltà nel definire e mantenere le corrette procedure di lavoro in sicurezza, si aggiunge che spesso le attività svolte sono caratterizzate da rilevanti rischi di infortunio (si pensi ai lavori in quota, scavi, sollevamento e movimentazione di carichi). Garantire la sicurezza nei cantieri è pertanto una sfida che coinvolge competenza, professionalità ed esperienza di tutte le figure che operano in tali contesti.
Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, tratta ampiamente il tema della sicurezza nei cantieri nel titolo IV.
Approfondiamo il tema della sicurezza nei cantieri affrontando i seguenti argomenti:
Il principale riferimento in Italia sulla sicurezza nei cantieri è costituito dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Il Titolo IV tratta la sicurezza nei cantieri individuando:
Estremamente importante poi è la definizione di cantiere temporaneo o mobile, all’interno della quale ricadono quelli che vengono diffusamente chiamati “cantieri edili”. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 definisce come “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, quali:
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 identifica le seguenti figure, assegnandogli obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza nei cantieri:
Gli obblighi fondamentali a carico del Committente sulla sicurezza nei cantieri sono i seguenti:
Il coordinamento alla sicurezza è gestito in particolar modo dalla figura del Coordinatore della Sicurezza, che viene distinta in:
Le imprese affidatarie ed esecutrici, per mezzo della struttura organizzativa e gerarchica, devono garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei cantieri. Pertanto, il datore di lavoro, direttamente o tramite le figure del dirigente e, soprattutto, del preposto, verificheranno l’attuazione:
da parte dei rispettivi lavoratori.
Le responsabilità in tema di tutela della salute e sicurezza nei cantieri in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto sono le medesime a carico di queste figure nel contesto dell’azienda: in sostanza, gli obblighi generali non cambiano se le attività vengono svolte in un cantiere o all’interno di uno stabilimento, di una fabbrica o di un ufficio.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento predisposto dal Coordinatore della Sicurezza, contenente le indicazioni relative alla “progettazione” della sicurezza del cantiere.
Principalmente il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve:
Come si comprende da questa breve descrizione dei contenuti generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l’attività di analisi e valutazione dei rischi, nonché di identificazione delle misure di sicurezza svolta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione si pone ad un livello superiore e complementare rispetto a quella di dettaglio e specifica a carico dei datori di lavoro delle diverse imprese esecutrici.
Cercando di sintetizzare, si può dire che le misure di sicurezza da attuare nel cantiere definite dal Coordinatore per la Sicurezza nel PSC si concentrano in quella zona organizzativa al di fuori del controllo, della competenza e della conoscenza dei singoli datori di lavoro delle diverse imprese esecutrici che operano nel cantiere.
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 definisce il Piano Operativo della Sicurezza (POS) come il documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico cantiere.
In sostanza, il Piano Operativo della Sicurezza (POS) è il documento che contiene:
considerato per le specifiche attività lavorative che l’impresa esecutrice dovrà svolgere nel cantiere.
Il Piano Operativo della Sicurezza deve essere predisposto rispettando le indicazioni in termini di contenuti presenti nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, in caso contrario, il POS risulterà “non conforme”.
Per saperne di più sul tema della sicurezza nei cantieri, leggi anche l'approfondimento dedicato ai ponteggi "PIMUS: quando è obbligatorio?": CLICCA QUI!
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