Questa domanda è stata posta nella pagina Corsi Antincendio per le Squadre di Emergenza Livello 1, 2, 3 - Nuovo DM 2/9/21 e pubblicata il 06/02/2023
La normativa sul rischio incendio prevista dal nuovo DM 2/9/2021 prevede 3 livelli di rischio in relazione all’attività lavorativa. In base al livello di rischio è richiesto che gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ricevano una formazione congrua al livello stesso.
Pertanto se l’azienda ha un’attività che ricade nel livello 1, gli addetti dovranno effettuare una formazione “minima” che risponde ai contenuti riportati dal DM 2/9/2021 nell’allegato III. Nulla vieta che gli addetti possano partecipare a una formazione superiore a quella “minima”, ad esempio una formazione in linea con quanto previsto per il livello 2 o 3.
Per maggiori informazioni consultare la pagina: Nuovo Decreto Antincendio: tutte le risposte – Vega Formazione
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