Questa domanda è stata posta nella pagina Corsi aggiornamento Antincendio per le Squadre di Emergenza livello 1, 2, 3 - Nuovo DM 2/9/21 e pubblicata il 19/02/2024
L’attestato di formazione secondo la precedente legislazione vigente (D.M. 10/03/1998), per decorrenza del periodo di transizione concesso dal nuovo Decreto Ministeriale (D.M. 02/09/2021), è da ritenersi non più “in corso di validità”.
Ciò detto, con la partecipazione ad un corso di aggiornamento di livello equivalente a quello della formazione pregressa o inferiore, la formazione torna ad essere “valida”. Nel caso specifico, essendo l’ultimo attestato valido per attività di rischio “elevato”, si può procedere con l’aggiornamento della formazione con un corso di livello 2.
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