Questa domanda è stata posta nella pagina Corso il DUVRI: come redigerlo per valutare e gestire i rischi interferenti e pubblicata il 22/04/2022
Se si tratta di appalti ricadenti esclusivamente in art.26 la documentazione da verificare obbligatoriamente è quella prevista dallo stesso articolo e cioè:
- Certificato CCIAA;
- Autocertificazione impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Il committente può richiedere all’appaltatore di esibire altri documenti o autocertificazioni, oltre quanto previsto dall’attuale legislazione, secondo le modalità stabilite dallo stesso committente..
Pertanto, il committente può richiedere anche un’autocertificazione del possesso di ulteriore documentazione (ad esempio: attestati di formazione) all’impresa appaltatrice, fatta ai sensi del DPR 445/2000, indipendentemente dalla durata dell’appalto.
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