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Lavoratrici Madri

Lavoratrici Madri: Le lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-parto sono soggette a particolari tutele previste dalla normativa specifica a partire dall’emanazione della Legge 1204/1971, integrata successivamente dalla Legge n. 903 del 1977 e dalla Legge 53/2000. La materia della tutela delle lavoratrici madri è stata ridisegnata dal D.Lgs. 151/2001 contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Parlando di tutela delle lavoratrici madri, oggi, si fa riferimento principalmente al D.Lgs. 81/08, cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, e al D.Lgs. 151/2001, disciplinando congedi, permessi, ecc., ma anche definendo le modalità per garantire la sicurezza la salute delle lavoratrici madri.

La normativa prevede che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il datore di lavoro informa le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso (ad esempio eventuali agevolazioni di orario di lavoro per lavoratrici madri e modifiche delle condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio) e, quindi, dell’importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con prontezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela della salute della lavoratrice madre.

Quando una lavoratrice madre informa il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza mediante presentazione di certificato medico, la valutazione dei rischi preventiva consente di eseguire rapidamente l’obbligatoria valutazione dei rischi individualizzata e mettere in atto le misure di protezione adeguate. Considerato che è nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.), risulta fondamentale il fattore tempo e quindi una risposta quanto più tempestiva e precisa alla comunicazione del proprio stato da parte della lavoratrice al datore di lavoro.

Qualora per ragioni produttive non sia possibile alcuna modifica alle condizioni e/o orario di lavoro, oppure nel caso in cui la lavoratrice madre sia addetta a lavorazioni pericolose e non sia possibile spostarla ad altre mansioni o ancora nel caso in cui la lavoratrice presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, la legge prevede l’astensione anticipata dal lavoro da parte della lavoratrice, previo rilascio di opportuna autorizzazione.

I diritti delle madri lavoratrici prevedono la possibilità ad assentarsi dal lavoro per effettuare visite e accertamenti usufruendo di permessi retribuiti. L’obbligo per la donna sarà quello di presentare successivamente un certificato che attesti la data e l’ora in cui si sono svolti gli esami o la visita. Questo non vale per le lavoratrici madri atipiche, che invece perderanno la giornata di lavoro.

Il D.Lgs. 151/2001 prevede per tutte le lavoratrici un periodo di congedo di maternità durante il quale è vietato adibire al lavoro le donne e comprende i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi alla data presunta del parto, con facoltà della gestante di chiedere una flessibilità del periodo di maternità rimandando di un mese l’astensione obbligatoria per recuperarlo dopo il parto. Sono previste dalla normativa una serie di possibili aggiustamenti, rinvii, sospensioni ed estensioni di tale periodo in base alle necessità legate alla gravidanza.

Sempre il D.Lgs. 151/2001 individua i lavori ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza e del nascituro a cui non devono essere adibite le lavoratrici:

  • trasporto e sollevamento pesi
  • lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati nell’allegato A e B dello stesso decreto
  • lavori che possono esporre a radiazioni ionizzanti
  • lavoro notturno dalle 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
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