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DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): cos'è, quando è obbligatorio, come predisporlo?

Nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro si sente spesso parlare di “DVR” o, anche in modo non del tutto corretto, di Documento Prevenzione Rischi.

Cosa significa DVR? DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, ossia del documento che il Datore di Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, deve redigere per valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori che operano nella sua azienda.

Approfondiamo il tema del DVR per la sicurezza sul lavoro, affrontando i seguenti argomenti:

COS’È IL DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI)?

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), anche denominato Documento Prevenzione Rischi, è appunto un documento aziendale che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute generati dalle attività lavorative svolte dall’azienda. A tali rischi sono soggetti innanzitutto i lavoratori, ma potrebbero anche coinvolgere i fornitori, i visitatori e gli eventuali clienti dell’azienda.

Lo scopo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, identificando i rischi e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In sostanza, per mezzo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il datore di lavoro sceglie le misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda.

IL DVR È OBBLIGATORIO?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento sulla sicurezza obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore. Il Datore di Lavoro infatti è il garante della sicurezza dei propri lavoratori e, come visto prima, per mezzo del DVR aziendale individua le misure di sicurezza che devono essere adottate in azienda.

La mancata valutazione dei rischi è gravemente sanzionata e costituisce anche una delle “gravi violazioni” che impongono agli organi di controllo di sospendere l’attività imprenditoriale. In sostanza, un’azienda che è priva del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D. Lgs. 81/08 non può esercitare le proprie attività.

CHI REDIGE IL DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI)?

Documento-prevenzione-rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale è predisposto dal Datore di Lavoro: in tal senso, il D.Lgs. 81/2008 è chiaro, stabilendo che l’obbligo del DVR è addirittura indelegabile dallo stesso Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro può però farsi assistere nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in particolare lo stesso D.Lgs. 81/08 prevede che il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), innanzitutto nella figura del RSPP, e il Medico Compente collaborino nella stesura Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

CHI FIRMA IL DVR PER LA SICUREZZA?

Come visto sopra la normativa vigente stabilisce che la titolarità della valutazione del rischio sia in capo al Datore di Lavoro, infatti l’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 inserisce tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro proprio quello di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Al tempo stesso, per la redazione del DVR aziendale, sussistono altri obblighi relativi ai diversi soggetti aziendali.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve assistere il Datore di Lavoro nel valutare i rischi (art. 33), stesso obbligo riguarda il Medico Competente (art. 25), mentre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato per questa attività (art. 50).

Per queste ragioni nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza sul lavoro è essenziale che vi sia la firma del Datore di Lavoro ma è opportuno che siano presenti anche le firme del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

LA CONSULTAZIONE DEL RLS NELLA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

Dvr-d-lgs-81-2008

Il D. Lgs. 81/08, all’art. 50 sulle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), prevede che questi sia:”consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (…)

Per quanto riguarda l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza aziendale, ma anche per gli altri ambiti in cui è prevista, tale consultazione si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere del RLS che tuttavia non è vincolante per il Datore di Lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può, quindi, formulare osservazioni in merito, per esempio, ai rischi della attività lavorative ed alle relative misure di prevenzione e protezione ritenute opportune, ma il Datore di Lavoro non è obbligato a tenerne conto per l’elaborazione del DVR aziendale.

I CONTENUTI DEL DVR: CRITERI E METODOLOGIE PER STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La legislazione sulla sicurezza sul lavoro, in particolare il D. Lgs. 81/08, non stabilisce specifici contenuti e criteri per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Infatti, il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) precisa in termini generali i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), stabilendo che il DVR aziendale deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del DVR sulla sicurezza è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adottati
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
  • l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischi
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

COSA SIGNIFICA CHE IL DVR DEVE AVERE DATA CERTA?

Apporre la data certa al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza significa provare la formazione del documento, o la sua esistenza, in un determinato momento temporale.

L’apposizione della data certa è quindi fondamentale per attestare che il DVR aziendale è stato elaborato anteriormente ad uno specifico evento o a una specifica data.

L’art. 28 del D. Lgs. 81/08 prescrive che per l’attestazione di data certa del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è necessaria la firma del Datore di Lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del Medico Competente.

QUANDO VA AGGIORNATO IL DVR?

Il DVR aziendale ha una scadenza? La domanda è frequente, vediamo di rispondere con alcune precisazioni.

In generale, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza sul lavoro non ha una scadenza temporale: rimane valido fintanto che la situazione descritta in tale documento non muta. A questo consegue che, qualora intervengano modifiche rilevanti o comunque sostanziali ai luoghi di lavoro e/o alle attività produttive, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato.

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) sul DVR riporta precisamente all’art. 29 comma 3 quanto segue:

il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere immediatamente rielaborata “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

Va però precisato che vi sono alcune valutazioni dei rischi specifici che prevedono una scadenza temporale, ci riferiamo ad esempio:

  • alle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) per le quali è previsto un aggiornamento ogni 4 anni
  • alla valutazione del rischio cancerogeno, per la quale è previsto un aggiornamento ogni 3 anni
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