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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Corsi e-learning sicurezza dei lavoratori per settore ATECO

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere definita tenendo conto non soltanto della classe di rischio – basso, medio o alto – individuata in funzione del settore di appartenenza dell’azienda secondo la classificazione ATECO 2007 richiamata dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, ma anche delle attività svolte, delle mansioni e dei rischi effettivamente presenti.

Questo principio assume particolare importanza anche nella scelta dei corsi e-learning per la sicurezza dei lavoratori: l’appartenenza alla classe di rischio basso stabilisce infatti la durata minima della formazione, ma non rende automaticamente adeguato lo stesso corso per tutti i lavoratori appartenenti a settori classificati nello stesso modo.

L’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 precisa che “la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività”.

Da qui la scelta di Vega Formazione di proporre corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori differenziati per settore ATECO, con contenuti maggiormente coerenti con le attività e i rischi che caratterizzano i diversi comparti produttivi e, quando previsto dall’Accordo, fruibili anche in modalità e-learning.

QUANDO LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI PUÒ ESSERE SVOLTA IN E-LEARNING?

L’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 consente di svolgere in modalità e-learning la formazione dei lavoratori:

  • formazione generale, durata minima di 4 ore;
  • formazione specifica per il rischio basso, durata minima di 4 ore.

Esiste però una condizione importante: l’appartenenza dell’azienda a un settore classificato a rischio basso non rende automaticamente possibile l’e-learning per tutti i lavoratori. L’Accordo precisa infatti che “non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto”.

Prima di scegliere un corso e-learning occorre quindi considerare non soltanto il settore ATECO e la relativa classe di rischio, ma anche la mansione svolta e l’effettiva esposizione ai rischi.

I LAVORATORI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ D’UFFICIO POSSONO FARE IL CORSO IN E-LEARNING?

L’Accordo prevede una specifica possibilità per i lavoratori che, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’azienda, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi. Questi lavoratori possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso, con le relative modalità di erogazione e quindi, quando ricorrono le condizioni previste, anche in e-learning.

È il caso, ad esempio, di lavoratori che svolgono esclusivamente attività amministrative o d’ufficio e che non accedono, neppure occasionalmente, ai reparti produttivi.

Rimane comunque necessario verificare la mansione effettivamente svolta e le risultanze della valutazione dei rischi aziendale.

Nota: l’Accordo contempla inoltre l’e-learning per il rischio medio e alto nell’ambito di specifici progetti formativi eventualmente individuati dalle Regioni e Province autonome.

PERCHÉ NON BASTA SCEGLIERE UN GENERICO CORSO A RISCHIO BASSO IN E-LEARNING?

Un lavoratore del commercio, un addetto di un albergo o ristorante e un lavoratore di un servizio veterinario possono appartenere a settori classificati a rischio basso, ma utilizzare attrezzature diverse, operare in ambienti differenti ed essere esposti a pericoli non coincidenti.

La stessa classificazione, quindi, non rende automaticamente adeguati gli stessi contenuti formativi. Il corso deve affrontare i rischi pertinenti alle attività svolte e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

L’Accordo precisa inoltre che contenuti e durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi e devono essere intesi come minimi. Il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) costituisce pertanto un riferimento fondamentale per verificare se il programma del corso risponde alle esigenze dei lavoratori.

QUALE CLASSIFICAZIONE ATECO SI UTILIZZA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?

Per individuare la classe di rischio ai fini della formazione, l’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 utilizza la classificazione ATECO 2007 riportata nell’Allegato IV denominato “Individuazione Macrocategorie di Rischio e Corrispondenze ATECO 2007”.

È quindi a questa classificazione che occorre fare riferimento per verificare se il settore economico dell’azienda rientra tra quelli classificati a rischio basso, per i quali è prevista la possibilità di svolgere la formazione specifica anche in e-learning, alle condizioni illustrate sopra.

Il codice ATECO rappresenta però soltanto il punto di partenza: occorre successivamente verificare la mansione del lavoratore e i rischi ai quali è effettivamente esposto.

COME SONO PROGETTATI I CORSI VEGA FORMAZIONE PER SETTORE ATECO?

I corsi e-learning Vega Formazione dedicati ai diversi settori a rischio basso partono dalla classificazione ATECO prevista dall’Accordo, ma non si limitano all’individuazione della durata minima: l’obiettivo è progettare la formazione specifica considerando le caratteristiche operative del comparto e selezionando, tra i rischi previsti dall’Accordo, quelli pertinenti alle attività considerate.

La differenziazione riguarda quindi la formazione specifica: il settore diventa un riferimento per scegliere quali rischi e misure di prevenzione approfondire. L’obiettivo è proporre contenuti maggiormente aderenti al contesto lavorativo dei destinatari, in coerenza con le indicazioni dell’Accordo sulla contestualizzazione degli obiettivi didattici.

In questo modo, ad esempio, un corso rivolto ai lavoratori della ristorazione non coincide con un generico corso rischio basso destinato indistintamente anche ai lavoratori del commercio, dei servizi veterinari o di altri settori.

I corsi e-learning online Vega possono quindi comprendere:

  • il modulo di formazione generale di 4 ore;
  • il modulo di formazione specifica rischio basso di 4 ore, differenziato per settore;
  • il percorso completo formazione generale + specifica, della durata minima complessiva di 8 ore

COME SCEGLIERE IL CORSO E-LEARNING CORRETTO?

Prima di iscrivere un lavoratore a un corso e-learning è opportuno verificare:

  1. il codice ATECO 2007 dell’azienda ai fini della classificazione prevista dall’Accordo;
  2. che ricorrano le condizioni previste per la formazione rischio basso in e-learning;
  3. il settore e le attività concretamente svolte;
  4. la mansione del lavoratore;
  5. i rischi individuati nella valutazione dei rischi aziendale;
  6. che i contenuti del corso siano coerenti con i rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto.

Il codice ATECO rappresenta quindi un importante punto di partenza, ma non è sufficiente, da solo, a stabilire l’adeguatezza del corso e-learning.

PERCHÉ I CORSI PER SETTORE ATECO SONO COERENTI CON L’ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI? 

Corsi sulla sicurezza in e-learning lavoratori per settore ATECO

Nella Parte IV, l’Accordo indica che i progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori, che svolgono la medesima mansione e risultano esposti agli stessi rischi. Richiede inoltre la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Queste indicazioni sono particolarmente rilevanti per i corsi e-learning a catalogo, destinati a lavoratori di aziende differenti. La suddivisione per settore ATECO permette di orientare il percorso verso attività, ambienti e rischi caratteristici del comparto, anziché rivolgersi indistintamente a tutte le attività classificate a rischio basso.

ATTENZIONE! Un corso e-learning progettato per uno specifico settore ATECO permette di rendere la formazione più aderente alle caratteristiche del comparto, ma non può conoscere tutte le particolarità della singola azienda, del luogo di lavoro o della specifica mansione.

Il datore di lavoro deve quindi verificare che il percorso sia coerente con la propria valutazione dei rischi e con le attività effettivamente svolte dal lavoratore.

Quando i rischi presenti nell’azienda o nella mansione non sono adeguatamente trattati dal corso, la formazione deve essere integrata.

COSA DEVE FARE L’AZIENDA DOPO IL CORSO?

Il completamento del corso e-learning non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Anche un percorso progettato per uno specifico settore ATECO deve essere verificato rispetto alle mansioni svolte, alle condizioni effettive dell’azienda e ai risultati della valutazione dei rischi. L’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 precisa infatti che contenuti e durata della formazione sono da considerarsi minimi e possono essere ampliati in funzione della natura e dell’entità dei rischi realmente presenti.

Dopo il corso, il datore di lavoro deve quindi:

  • integrare la formazione quando rischi, attrezzature, sostanze, procedure o modalità operative aziendali non siano stati adeguatamente trattati;
  • garantire l’informazione sui rischi presenti, sulle misure di prevenzione e protezione e sulle procedure aziendali e di emergenza;
  • effettuare, quando previsto, l’addestramento pratico, che deve essere svolto da una persona esperta e sul luogo di lavoro e tracciato nell’apposito registro. (Le ore previste per la formazione generale e specifica non comprendono l’addestramento).
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