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Istruzioni per la Formazione sulla Sicurezza del personale d’ufficio

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I lavoratori sono soggetti all’obbligo di formazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08:“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]”. 

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sulla sicurezza in ufficio sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il quale stabilisce due moduli per la formazione sulla salute e sicurezza del lavoro: una parte generale di durata non inferiore a 4 ore ed una parte specifica sulla sicurezza sul lavoro in ufficio la cui durata minima è funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

In particolare per i lavoratori che svolgono Attività d’Ufficio e non accedono ai reparti produttivi, ovvero che operano in aziende appartenenti ai macrosettori Ateco G, H, J, K, O, P e Q, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 definisce una classe di rischio basso che prevede 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore di formazione unitamente a quella generale.
Questa formazione sulla sicurezza per il lavoro in ufficio è erogabile anche in modalità E-Learning: clicca qui per visualizzare i Corsi E-Learning per aziende a Rischio Basso, parte Generale e parte Specifica.

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Qualora il lavoratore svolga anche il ruolo di Preposto la formazione dovrà comprendere quella per i lavoratori ed essere integrata da una formazione particolare di durata minima non inferiore a 8 ore, inerente i compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come definito sempre all’interno del sopra citato Accordo.

Invece per i Dirigenti si prevede una formazione sulla sicurezza di durata minima di 16 ore, suddivisa in quattro moduli che tengono conto degli obblighi attribuiti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08 a tali figure aziendali. Tale formazione sostituisce la formazione sulla sicurezza sul lavoro in ufficio prevista per i lavoratori.
Anche la formazione sulla sicurezza per i Dirigenti può essere erogata in E-Learning: clicca qui per visualizzare il Corso di Formazione sulla Sicurezza in E-Learning per Dirigenti.  

Inoltre l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede anche un aggiornamento quinquennale per i lavoratori della durata di 6 ore i cui contenuti non dovranno essere i medesimi trattati nel corso di formazione per la sicurezza sul lavoro in ufficio.

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Per completezza si ricorda che il datore di lavoro deve “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e  immediato, di salvataggio, di Primo Soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art 18, comma 1 lett. b), D. Lgs. 81/08.

Nello specifico la formazione per gli Addetti Antincendio è definita dal D.M. 2/9/21 e prevede che il corso per attività di livello 1 (corrispondente sostanzialmente al rischio di incendio basso del precedente D.M. 10/3/98), quali quelle svolte in ambienti d’ufficio, abbia una durata di 4 ore. I corsi di aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio in attività di livello 1 hanno invece durata di 2 ore da svolgere con periodicità quinquennale.

Per gli Addetti al Primo Soccorso la formazione è definita dal D.M. 388/2003, che prevede corso di durata di 12 ore per le aziende facenti parte dei Gruppi B o C, con aggiornamento ogni 3 anni della durata di 4 ore.

Infine, tutti i lavoratori devono essere formati in merito alle misure previste nel piano di emergenza ed evacuazione aziendaleCLICCA QUI!

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