Qual è il termine entro cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti?
Il dubbio nasce da una frase presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questa formulazione, purtroppo, è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni.
Per fare chiarezza, di seguito vediamo come viene affrontato il tema nei due Accordi sulla formazione dei lavoratori:
È fondamentale chiarire che la previsione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un’adeguata formazione. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici.
Ma allora come dovevamo interpretare il termine dei 60 giorni indicato nel “vecchio” Accordo? Tale termine rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata. Procrastinare la formazione rispetto all’inizio delle attività lavorative sarebbe contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza, come ribadito anche dalla giurisprudenza in vari casi.
Con l’abrogazione dell’Accordo del 2011 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, la questione è stata finalmente risolta in modo chiaro ed esplicito. Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni e ribadisce quindi che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.
Tutto ciò in coerenza con quanto già stabilito dal Decreto legislativo 81 a conferma di un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.
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