Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato nel mese di ottobre 2025 la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, giunta così alla sua sesta edizione.
La norma CEI 11-27, con la edizione 2025, rappresenta da più di trent’anni il riferimento normativo italiano per l’esecuzione “a regola d’arte” dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, di “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi” e per la gestione del rischio elettrico a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici, ossia gli elettricisti, i manutentori di impianti elettrici, ma anche i lavoratori che non svolgono lavori elettrici, ma con rischio elettrico (si pensi ad esempio ai potatori che sovente si trovano a svolgere la propria attività in quota vicino a linee elettriche aree).
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.
Infatti, il quadro normativo specifico del cosiddetto “rischio elettrico” è contenuto:
In particolare le norme:
costituiscono attualmente i riferimenti tecnici principali per l’attuazione delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008.
La definizione di lavoro elettrico è contenuta nella norma CEI 11-27: con il termine “lavori elettrici” ci si riferisce a tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.
Pertanto sono da considerare tipici esempi di lavori elettrici:
L’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 vieta esplicitamente i lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando “affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. In tale articolo del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è implicito il riferimento alla norma CEI 11-27 e alle figure degli addetti ai lavori elettrici qualificati come PES, PAV e, appunto per i lavori elettrici sotto tensione, PEI.
Per fugare ogni possibile dubbio, l’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che, sebbene sia sempre legittimo riferirsi ad altra normativa tecnica pertinente, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione (ossia, come vedremo più avanti, per la cosiddetta qualifica di “PEI”), la norma tecnica pertinente quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27.
Le modifiche apportate dalla edizione 2025 della norma CEI 11-27 rispetto alla precedente pubblicata nel 2021 sono le seguenti:
L’edizione 2025 della norma CEI 11-27 non introduce modifiche sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, se non sulle modalità di erogazione. La formazione teorica, infatti, può essere svolta mediante:
In base all’edizione 2025, non è più ammessa la modalità e-learning per i corsi sulla CEI 11-27.
È noto che nelle varie edizioni della norma CEI 11-27 sono definiti i profili professionali delle persone che effettuano i lavori elettrici, denominandoli come:
La norma CEI 11-27 edizione 2025 individua i requisiti formativi minimi degli addetti ai lavori elettrici, distinti:

Spesso i corsi CEI 11-27 per addetti ai lavori elettrici, trattano soltanto i contenuti relativi ai livelli 1A e 2A della Norma CEI 11-27 (ricordiamo le raccomandazioni relative alla durata minima della formazione teorica per Addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, ossia 10 ore per il livello 1A e 4 ore per il livello 2°, per complessive 14 ore).
È infatti un errore diffuso non assoggettare il personale addetto ai lavori elettrici PES PAV PEI ad un corso CEI 11-27 di formazione pratica sui contenuti dei livelli 1B e 2B, ritenendo erroneamente che l’esperienza lavorativa acquisita sia sufficiente a fornire le stesse conoscenze.
Per chiarire meglio questo errore, riportiamo a titolo di esempio alcune delle conoscenze specifiche previste nei livelli 1B e 2B della Norma CEI 11-27:
Vega Formazione propone quindi:
Sulla base delle competenze acquisite con la specifica formazione, dell’esperienza pregressa e delle attitudini del lavoratore, il datore di lavoro qualificherà come PES o come PAV il personale formato ed addestrato ad eseguire lavori elettrici. Sottolineiamo un aspetto fondamentale: la qualifica di PES o PAV di un lavoratore addetto ai lavori elettrici deve essere accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce. Si noti che una persona può essere esperta in una data tipologia di lavori e avvertita o addirittura comune in un’altra. Il datore di lavoro, inoltre, qualificherà come idonee le persone PES o PAV alle quali intende riconoscere la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
Allo stesso tempo, il datore di lavoro ha la possibilità di revocare l’attribuzione PES o PAV qualora vengano a mancare al lavoratore i requisiti richiesti.
La norma CEI 11-27 sesta edizione 2025 ha confermato che la periodicità minima dell’aggiornamento PES PAV per gli Addetti ai Lavori Elettrici di 4 ore ogni 5 anni.
Al di là di quanto stabilito come indicazione minima da parte della norma CEI 11-27, va detto che è necessario fornire agli Addetti ai Lavori Elettrici PES PAV PEI una formazione di “aggiornamento” tutte le volte che:
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