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Norma CEI 11-27 V edizione 2021: cosa è cambiato nella sicurezza nei Lavori Elettrici

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato nel mese di ottobre 2021 la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, giunta così alla sua quinta edizione.
La norma CEI 11-27, con la edizione 2021, rappresenta da quasi trent’anni il riferimento normativo italiano per l’esecuzione “a regola d’arte” dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, di “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi” e per la gestione del rischio elettrico a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici, ossia gli elettricisti, i manutentori di impianti elettrici, ma anche i lavoratori che non svolgono lavori elettrici, ma con rischio elettrico (si pensi ad esempio ai potatori che sovente si trovano a svolgere la propria attività in quota vicino a linee elettriche aree). 


Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti: 

LA NORMA CEI 11-27 E IL D.LGS. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO): RISCHIO ELETTRICO E SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI

La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008, modificati ed integrati nel 2009 dal D. Lgs. n. 106, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.

Infatti, il quadro normativo specifico del cosiddetto “rischio elettrico” è contenuto:

  • negli artt. 80 e successivi del Capo III del Titolo III del D. Lgs 81/2008
  • e in tutta la normativa tecnica di riferimento, richiamata dallo stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

In particolare le norme:

  • CEI EN 50110-1 (norma generale di riferimento a livello europeo)
  • CEI 11-27

costituiscono attualmente i riferimenti tecnici principali per l’attuazione delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008.

LAVORI ELETTRICI: COSA PREVEDE IL D. LGS. 81/2008?

La definizione di lavoro elettrico è contenuta nella norma CEI 11-27: con il termine “lavori elettrici” ci si riferisce a tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.

Pertanto sono da considerare tipici esempi di lavori elettrici:

  • i lavori elettrici sotto tensione, ossia quei lavori svolti su impianti elettrici mantenuti in tensione
  • i lavori su impianti elettrici messi fuori tensione
  • i lavori svolti nelle immediate vicinanze di parti in tensione non protette (conduttori nudi)

L’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 vieta esplicitamente i lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando “affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. In tale articolo del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è implicito il riferimento alla norma CEI 11-27 e alle figure degli addetti ai lavori elettrici qualificati come PES, PAV e, appunto per i lavori elettrici sotto tensione, PEI.

Per fugare ogni possibile dubbio, l’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che, sebbene sia sempre legittimo riferirsi ad altra normativa tecnica pertinente, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione (ossia, come vedremo più avanti, per la cosiddetta qualifica di “PEI”), la norma tecnica pertinente quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27. 

QUALI SONO LE NOVITÀ DELLA NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2021 RISPETTO ALLA PRECEDENTE?

Le modifiche apportate dalla edizione 2021 della norma CEI 11-27 rispetto alla precedente pubblicata nel 2014 sono le seguenti:

  • aggiornamento delle definizioni RIURL PL
  • precisazioni in merito ai lavori elettrici e con misure elettriche
  • precisazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni
  • alcune precisazioni sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, specificando che la formazione teorica può essere svolta in modalità FAD (Formazione a Distanza, cioè videoconferenza o elearning)
  • introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI
  • aggiornamento delle esclusioni dei lavori elettrici sotto tensione
  • inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.

CORSI PES PAV PEI ANCHE IN VIDEOCONFERENZA O E-LEARNING?

L’edizione 2021 della norma CEI 11-27 non introduce modifiche sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, ma specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:

  • Corsi frontali
  • Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in e-learning). 

LA QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI PES PAV PEI

È noto che nelle varie edizioni della norma CEI 11-27 sono definiti i profili professionali delle persone che effettuano i lavori elettrici, denominandoli come:

  • Persona esperta (PES)
  • Persona avvertita (PAV)
  • Personale che lavora sotto tensione (PEI): quest’ultimo, oltre che avere la qualifica di “persona esperta” o “persona avvertita”, deve aver ottenuto dal Datore di Lavoro l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.

La norma CEI 11-27 edizione 2021 individua i requisiti formativi minimi degli addetti ai lavori elettrici, distinti:

  1. per la persona esperta (PES) e la persona avvertita (PAV) nei contenuti di cui ai livelli 1A “Conoscenze teoriche” e 1B “Conoscenze e capacità per l’operatività”
  2. per il conseguimento dell’idoneità ai lavori sotto tensione (PEI) nei contenuti di cui ai livelli 2A “Conoscenze teoriche di base per i lavori sotto tensione” e 2B “Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione”.
norma-cei-11-27-edizione-2021

Spesso i corsi CEI 11-27 per addetti ai lavori elettrici, trattano soltanto i contenuti relativi ai livelli 1A e 2A della Norma CEI 11-27 (ricordiamo le raccomandazioni relative alla durata minima della formazione teorica per Addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, ossia 10 ore per il livello 1A e 4 ore per il livello 2°, per complessive 14 ore).

È infatti un errore diffuso non assoggettare il personale addetto ai lavori elettrici PES PAV PEI ad un corso CEI 11-27 di formazione pratica sui contenuti dei livelli 1B e 2B, ritenendo erroneamente che l’esperienza lavorativa acquisita sia sufficiente a fornire le stesse conoscenze.


Per chiarire meglio questo errore, riportiamo a titolo di esempio alcune delle conoscenze specifiche previste nei livelli 1B e 2B della Norma CEI 11-27:

  1. definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro
  2. valutazione delle condizioni ambientali
  3. modalità di scambio delle informazioni
  4. uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali
  5. apposizione di barriere e protezioni
  6. valutazione delle distanze
  7. predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.

Vega Formazione propone quindi:

QUALIFICA PES PAV PEI: COME INCARICARE GLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI?

Sulla base delle competenze acquisite con la specifica formazione, dell’esperienza pregressa e delle attitudini del lavoratore, il datore di lavoro qualificherà come PES o come PAV il personale formato ed addestrato ad eseguire lavori elettrici. Sottolineiamo un aspetto fondamentale: la qualifica di PES o PAV di un lavoratore addetto ai lavori elettrici deve essere accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce. Si noti che una persona può essere esperta in una data tipologia di lavori e avvertita o addirittura comune in un’altra. Il datore di lavoro, inoltre, qualificherà come idonee le persone PES o PAV alle quali intende riconoscere la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.

AGGIORNAMENTO PES PAV PEI: QUALE PERIODICITÀ?

La norma CEI 11-27 quinta edizione 2021 ha finalmente chiarito che la periodicità minima dell’aggiornamento PES PAV per gli Addetti ai Lavori Elettrici è di 4 ore ogni 5 anni.

Al di là di quanto stabilito come indicazione minima da parte della norma CEI 11-27, va detto che è necessario fornire agli Addetti ai Lavori Elettrici PES PAV PEI una formazione di “aggiornamento” tutte le volte che:

  • variano le misure di sicurezza per la gestione del rischio elettrico, con particolare attenzione all’organizzazione e alle procedure di lavoro
  • variano le attività lavorative

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