PIMUS è un acronimo che indica PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Il PIMUS è il documento la cui redazione è obbligatoria ogni volta che si utilizzano ponteggi nei lavori in quota. Non è richiesto per altri sistemi provvisori come trabattelli o piattaforme autosollevanti. L’obbligo scatta prima dell’inizio delle operazioni di montaggio del ponteggio e permane per tutta la durata dell’utilizzo.
Vediamo un approfondimento sul PIMUS affrontando i seguenti argomenti:
Il PIMUS è un documento obbligatorio nei cantieri in cui si montano, utilizzano e smontano ponteggi.
Tale documento può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Nei lavori in quota il datore di lavoro ha l’obbligo di provvede a redigere a mezzo di persona competente un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il PIMUS è obbligatorio ogni volta che si utilizzano ponteggi nei lavori in quota. Non è richiesto per altri sistemi provvisori come trabattelli o piattaforme autosollevanti. L’obbligo scatta prima dell’inizio delle operazioni di montaggio del ponteggio e permane per tutta la durata dell’utilizzo.
Il riferimento normativo per l’uso dei ponteggi e la redazione del PIMUS è il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri temporanei e mobili. In particolare è l’art. 134 del D.Lgs. 81/08 a prevedere espressamente che nei cantieri dove si svolgono lavori in quota e in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del PIMUS.
Inoltre tutte le e eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
I contenuti minimi che devono essere presenti nel PIMUS sono elencati dettagliatamente nell’Allegato XXII del Testo Unico sulla Sicurezza, vediamo i principali:
Ecco una guida in 5 passaggi per la redazione del PIMUS:
1. Raccolta dei dati del cantiere e identificazione dell’impresa
Inserire informazioni logistiche e anagrafiche.
2. Descrizione del ponteggio e disegno esecutivo
Indicare lo schema di montaggio, le altezze, i punti di ancoraggio, i piani di lavoro.
3. Inserimento del progetto (se richiesto)
In caso di ponteggi oltre i 20 m o fuori schema tipo, è necessario allegare un progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato.
4. Sequenza operativa
Descrivere in modo dettagliato e cronologico le fasi di montaggio, uso e smontaggio, comprese le misure di sicurezza.
5. Verifiche e controlli
Specificare le modalità di verifica iniziali, periodiche e straordinarie, secondo quanto previsto dal fabbricante e dalla normativa.
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