La norma CEI 11-27, giunta alla sua VI edizione nel 2025, ha come scopo la sicurezza elettrica nei “Lavori su impianti elettrici”.
La norma CEI 11-27 costituisce quindi il riferimento nazionale, peraltro richiamato implicitamente dal D. Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, per la gestione del rischio elettrico nei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, di “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.
Molti conoscono la norma CEI 11-27 come un riferimento sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici, qualificati come PES PAV PEI, tuttavia la norma si occupa soprattutto dell’organizzazione dei lavori elettrici, individuando procedure per operare in sicurezza sugli impianti elettrici e definendo un’organizzazione costituita da alcune figure fondamentali nella progettazione ed esecuzione del lavoro.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Per avere una definizione chiara di lavori elettrici è necessario riferirsi alla Norma CEI 11-27 con il termine “lavori elettrici” ci si riferisce a tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.
Vediamo sotto alcuni tipici esempi di lavori elettrici:
L’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 vieta esplicitamente i lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando “affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. In tale articolo del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) è implicito il riferimento alla Norma CEI 11-27 e alle figure degli addetti ai lavori elettrici qualificati come PES, PAV e, appunto per i lavori elettrici sotto tensione, PEI.
Per non lasciare spazio a dubbi, l’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che, sebbene sia sempre legittimo riferirsi ad altra normativa tecnica pertinente, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, la norma tecnica di riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la Norma CEI 11-27.

Già le precedenti edizioni della norma CEI 11-27 imponevano – ai fini della migliore organizzazione aziendale per la tenuta sotto controllo del rischio elettrico – la creazione di una rete di soggetti che consentisse una suddivisione operativa di compiti e, conseguentemente, un migliore sistema di controlli finalizzati a controllare il rischio elettrico e garantire la sicurezza nei lavori elettrici.
In tal senso la norma CEI 11-27:2025 VI edizione 2025 identifica, le ben note figure degli “Addetti ai Lavori Elettrici PES PAV PEI” integrandole con una quarta attribuzione ossia:
Se le figure del PES PAV PEI identificano quei lavoratori che svolgono operativamente i lavori elettrici, la norma CEI 11-27:2025 richiede la presenza di ulteriori figure per la corretta gestione e programmazione dei lavori elettrici.
Ci stiamo riferendo alle seguenti figure:
Vediamo di seguito più nel dettaglio le funzioni di queste figure cardine nella gestione della sicurezza elettrica durante i lavori elettrici fuori tensione, in prossimità e sotto tensione.
La norma CEI 11-27:2025 definisce il GI come “persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l’esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell’organizzazione o delle strutture”.
Pertanto il GI può essere:
Al GI fa capo la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico durante l’esercizio normale dello stesso e non, quindi, durante l’esecuzione di interventi manutentivi sullo stesso. Qualora il GI designasse un RI per la gestione dell’impianto durante l’attività lavorativa, egli perderebbe la responsabilità della gestione della parte d’impianto presa in carica dal RI.
La norma CEI 11-27:2025 identifica le figure del:
a cui sono attribuite:
Il Gestore Programmazione Lavoro (GL) è definito come la persona che programma e organizza i lavori elettrici prima del loro inizio.
La norma CEI 11-27:2025 precisa che il ruolo del GL deve essere sempre presente e può essere ricoperto dalla medesima persona che copre il ruolo di RLE.
La norma CEI 11-27, non individuando una precisa e rigida organizzazione aziendale finalizzata alla progettazione, al controllo e all’esecuzione dei lavori elettrici, consente al Datore di Lavoro dell’azienda, o comunque al soggetto che ha il compito di creare tale organizzazione, molteplici soluzioni, in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali disponibili.
In funzione delle dimensioni e della struttura organizzativa delle aziende, i ruoli operativi previsti dalla norma GI, RI, GL, RLE, possono essere attribuiti a soggetti diversi in qualsiasi combinazione in funzione delle competenze, oppure, nel caso estremo, essere concentrati in un’unica persona, purché ciò sia coerente con l’organizzazione e la gestione delle attività.
È importante sottolineare che la norma CEI 11-27, a prescindere che la catena di comando sia estesa, mantenendo distinte in persone fisiche diverse i ruoli di URI, RI, URL e PL, o meno, ribadisce la necessità che le figure professionali del Responsabile Impianto (RI) e del Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE) vadano sempre individuate prima di poter eseguire "lavori elettrici".
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Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di GI, RI, GL e RLE, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle definite dal D. Lgs. 81/2008, ossia:
Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del GI, RI, GL e RLE, infatti, dipenderanno dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti.
In linea generale, ma non necessariamente, si può prevedere che, nella gerarchia aziendale:
Nell’analisi delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la figura che mostra il maggiore allineamento tra la Norma CEI 11-27:2025 e il D. Lgs. 81/2008 è il Lavoratore (LAV) inteso come “persona che svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione”. In entrambi i sistemi normativi, il LAV coincide con il soggetto esecutore dell’attività lavorativa senza sovrapposizioni con ruoli di direzione, responsabilità, coordinamento o organizzazione.
Quanto appena visto, la sovrapposizione tra le figure previste nella norma CEI 11-27:2025 e quelle previste dal D. Lgs. 81/2008 determina la necessità di assoggettare le prime (GI, RI, GL e RLE) ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
Per quanto concerne le conoscenze specifiche sul tema della sicurezza elettrica e dei lavori elettrici, si evidenzia anche che, la norma CEI 11-27 prevede esplicitamente che:
Per i Datori di Lavoro e per i Lavoratori Autonomi, le attribuzioni PES, PAV, PEI possono essere autocertificate se richieste dal committente dei lavori
Per quanto concerne il Responsabile dell’Impianto, purtroppo la norma non indica esplicitamente il tipo di qualifica. Tuttavia, dal momento che la stessa norma impone che se il GI svolge anche la funzione di RI sia un PES, chi svolge il ruolo di RI deve essere qualificato come PES. Per le figure del Responsabile dell’Impianto durante i lavori elettrici (RI), del Gestore Programmazione Lavoro (GL) e del Responsabile del lavoro elettrico (RLE) tipica formazione per addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI non è sufficiente.
Per le figure del Responsabile dell’Impianto durante i lavori elettrici (RI), del Gestore Programmazione Lavoro (GL) e del Responsabile del lavoro elettrico (RLE) tipica formazione per addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI non è sufficiente in quanto:
È pertanto opportuno integrare la formazione con specifici corsi CEI 11-27 per GI-RI e GL-RLE. Per approfondire la formazione sulla sicurezza del personale coinvolto nei lavori elettrici: CLICCA QUI!
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