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Rischio Elettrico: come valutarlo e quali misure di sicurezza adottare

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

Il Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 sviluppa specificatamente gli obblighi del Datore di Lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico e introduce nell’art. 80 l’esplicito obbligo di valutazione del rischio elettrico in azienda.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio elettrico affrontando i seguenti argomenti:

COME REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

Il documento di valutazione del rischio elettrico può essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda?

In generale, non essendo precisato diversamente nell’art. 80 del D. Lgs. 81/08, l’obbligo di valutazione del rischio elettrico può essere adempiuto:

  • elaborando uno specifico documento di valutazione del rischio elettrico
  • oppure inserendo la valutazione del rischio elettrico nell’ambito del più generale “DVR

Qualora il documento di valutazione del rischio elettrico sia autonomo e distaccato rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, ad esso dovrà essere applicata non solo la disciplina speciale (con i contenuti stabiliti dall’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 81/2008), ma dovrà contenere quei requisiti essenziali riconosciuti dalla disciplina generale (cioè dall’art. 28 D. Lgs. 81/2008).

Pertanto il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà avere come requisiti minimi:

  • la relazione accompagnatoria nella quale siano chiariti i criteri assunti per la redazione del documento,
  • l’identificazione delle misure attuate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati

e ad esso dovrà essere collegata data certa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 81/08, nel documento di valutazione del rischio elettrico devono essere illustrate le misure di prevenzione e protezione attuate per:

  • i rischi elettrici specifici
  • le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
  • i DPI adottati e i soggetti di riferimento per la realizzazione, l’attuazione, il controllo
  • la vigilanza circa l’applicazione e l’attuazione delle misure e dei DPI da parte dei lavoratori.

QUALI SONO I RISCHI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

La valutazione del rischio elettrico si pone l’obiettivo di identificare e, appunto, valutare il rischio elettrico connesso con l’impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori ed, in particolare, da rischi elettrici derivanti da:

Rischio-elettrico
  • contatti elettrici diretti
  • contatti elettrici indiretti
  • innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni
  • innesco di esplosioni
  • fulminazione diretta ed indiretta
  • sovratensioni
  • altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

La valutazione del rischio elettrico dovrà tenere in considerazione inoltre:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro
  • tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti elettrici

LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COME REQUISITO PER L’ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO ELETTRICO

Dal punto di vista metodologico, nello svolgimento dell’attività di analisi e della valutazione del rischio elettrico, il Datore di Lavoro dovrà accertarsi innanzitutto che gli impianti elettrici siano stati progettati ed installati nel rispetto della regola dell’arte.

In tal senso il D.M. 37/08 dispone non solo che l’installatore realizzi gli impianti elettrici nel rispetto della regola dell’arte (come d’altra parte richiesto anche dall’art. 81 del D.Lgs. 81/2008), ma anche che lo stesso installatore rilasci al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti (DICO).

Tuttavia, soprattutto per quanto attiene la responsabilità in capo al Datore di Lavoro, la sicurezza di un impianto elettrico non è determinata dalla sola realizzazione dello stesso nel rispetto della regola dell’arte ma anche, e soprattutto:

  • dal mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza iniziali,

    Valutazione-rischio-elettrico

  • nonché da una verifica periodica di funzionamento di quelle parti soggette ad usura.

Pertanto, nel documento di valutazione del rischio elettrico, il Datore di Lavoro dovrà prendere in considerazione quelle norme tecniche che, essendo pertinenziali ai fini di gestione in sicurezza degli impianti elettrici, disciplinano:

  • la gestione degli impianti elettrici
  • l’utilizzo di tali impianti da parte dei lavoratori
  • la manutenzione degli impianti elettrici.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Il vero fulcro della responsabilità del Datore di Lavoro non si identifica nella fase di progettazione, costruzione e installazione degli impianti elettrici (sempre che tali attività non vedano coinvolti direttamente i lavoratori dello stesso Datore di Lavoro), ma si concentra soprattutto nella fase di impiego ed esercizio dell’impianto medesimo.

Coerentemente con tale nuova prospettiva di responsabilità a carico del Datore di Lavoro, il decreto correttivo del 2009 aveva provveduto a correggere l’art. 18 (del Titolo I) aggiungendovi il comma 3-bis, che cita “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

In questo modo ha creato un collegamento tra la posizione di garanzia del Datore di Lavoro (e dei Dirigenti) e quella dei singoli professionisti coinvolti nella realizzazione degli impianti elettrici, ossia:

  • i progettisti (art. 22)
  • i fabbricanti (art. 23)
  • gli installatori (art. 24)

nel tentativo di disciplinare una possibile distribuzione delle responsabilità in base alle specifiche competenze di ciascuno.

Pertanto, il Datore di Lavoro dovrà valutare il rischio elettrico concentrandosi sugli aspetti di gestione della sicurezza elettrica, in particolare:

  • sull’individuazione di precise procedure di lavoro in sicurezza, sia per i lavoratori che svolgono Lavori Elettrici, sia per i lavoratori che si limitano ad utilizzare l’impianto elettrico
  • sull’assegnazione di precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che dovranno applicare tali procedure, anche con compiti organizzativi e di supervisione, in particolare durante l'esecuzione di Lavori Elettrici.

I rischi derivanti da un impianto elettrico possono ricadere su due tipologie di lavoratori:

  • gli utilizzatori dell’impianto elettrico (ad esempio: gli impiegati, gli operai presenti in produzione)
  • gli addetti ai Lavori Elettrici (ad esempio: gli elettricisti addetti alla manutenzione)
Sicurezza-elettrica

Per garantire i lavoratori che utilizzano l’impianto elettrico dal rischio elettrico è fondamentale:

  • mettere a disposizione impianti elettrici “a norma”
  • garantire la manutenzione degli impianti elettrici
  • fornire le informazioni e la formazione necessaria per l’uso corretto degli impianti elettrici

Più complessa è l’organizzazione del lavoro degli addetti ai Lavori Elettrici, per i quali è fondamentale, nella valutazione dei rischi, appoggiarsi a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente sull’argomento, con particolare riferimento alla Norma CEI 11-27.

DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

Sulla base di quanto visto nei paragrafi precedenti, il documento di valutazione del rischio elettrico dovrà prevedere procedure che descrivano:

  • le modalità di manutenzione periodica degli impianti elettrici, al fine di garantirne la sicurezza nel tempo
  • l’organizzazione dei Lavori Elettrici e non elettrici con rischio elettrico
  • i ruoli e le competenze delle varie figure coinvolte nelle attività sugli impianti elettrici
  • le modalità operative di intervento sugli impianti elettrici
  • i flussi comunicativi
  • le qualifiche dei lavoratori che dovranno provvedere all’applicazione di tali procedure
  • le istruzioni per l’esecuzione dei Lavori Elettrici in conformità alla Norma CEI 11-27
  • l’informazione e la formazione a cui assoggettare tutti i lavoratori che utilizzano l’impianto elettrico
  • l’informazione e la formazione che devono ricevere gli addetti ai Lavori Elettrici (PES PAV PEI)

Tali procedure dovranno essere allineate alle previsioni della Norma CEI 11-27, tra le quali possiamo citare le seguenti:

  1. la necessità di identificare il soggetto che svolge i compiti di URI (Unità Responsabile dell’Impianto elettrico)
  2. la necessità di specificare la competenza che dovrà avere il soggetto che riveste il ruolo di RI (Responsabile dell’Impianto elettrico)
  3. l’individuazione di specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica, ma con Rischio Elettrico (ad esempio: addetti ad attività di potatura in prossimità di linee elettriche)

In sostanza, come peraltro dovrebbe avvenire per ogni rischio rilevante presente nel luogo di lavoro, la valutazione dei rischi sfocia in un sistema di gestione volto a garantire la corretta applicazione nel tempo delle misure di sicurezza individuate dal Datore di Lavoro.

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