Lo stress lavoro correlato è un rischio lavorativo spesso definito “emergente”, non tanto perché maggiormente presente oggi rispetto al passato, ma soprattutto per la maggior consapevolezza della sua presenza e degli effetti che determina sulla salute e benessere dei lavoratori e, conseguentemente, sull’efficienza delle organizzazioni.
Diverse ricerche infatti hanno evidenziato la ricaduta economica del rischio stress lavoro correlato sulle aziende e sulle economie nazionali.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Ma qual è la definizione di stress lavoro correlato? Nell’Accordo Europeo sullo Stress da Lavoro Correlato del 8 ottobre 2004, richiamato nel D. Lgs. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), lo stress da lavoro è definito come:
A sua volta il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) definisce lo stress da lavoro correlato come:
Anche l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) definisce lo stress lavoro correlato considerando alcuni aspetti legati all'attività lavorativa, in particolare quando non risulta bilanciato il rapporto tra richieste e risorse:
Sì, dal 31/12/2010 la valutazione del rischio stress lavoro correlato è obbligatoria.
Come previsto specificatamente ed esplicitamente dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi, “tra i quali anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell' 08/10/2004”.
COME FARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO?
Ma come si valuta lo stress da lavoro correlato? Il D.Lgs. 81/08, modificato dal correttivo D.Lgs. 106/09, prevede che la valutazione stress lavoro correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
In data 18/11/2010, il Ministero del Lavoro ha emanato una lettera circolare per l’approvazione delle indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione del rischio stress da lavoro correlato.
Successivamente la metodologia di valutazione del rischio stress lavoro correlato è stata sviluppata e modificata: oggi i riferimenti sono rintracciabili nella pubblicazione INAIL “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”.
In linea generale il processo di valutazione stress da lavoro correlato si articola in due fasi:
La valutazione del rischio stress lavoro correlato viene svolta per “gruppi omogenei” di lavoratori presenti in azienda.
La valutazione preliminare è articolata in due momenti principali:
Gli eventi sentinella della presenza di stress da lavoro correlato, ossia i sintomi tipici causati da stress lavorativo, vanno individuati nell’andamento nel tempo dei seguenti indici:
Ma cosa influisce sullo stress lavoro correlato? Secondo la metodologia di valutazione del rischio stress lavoro correlato devono essere presi in considerazione alcuni indicatori di stress, raggruppabili in:
Gli indicatori di “Contenuto” relativi al rischio stress lavoro-correlato si riferiscono ai seguenti aspetti:
Gli indicatori di rischio stress da lavoro correlato riferiti al “Contesto” sono riconducibili ai seguenti aspetti:
La raccolta delle informazioni sugli indicatori di contenuto e di contesto, necessarie per effettuare la valutazione del rischio stress lavoro correlato, viene effettuata per mezzo di riunioni con focus group, composti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Medico Competente, nonché dai responsabili e lavoratori individuati dall’azienda.
Le informazioni vengono raccolte attraverso una lista di controllo che valorizza i dati inseriti, restituendo un indicatore di rischio stress lavoro correlato.
Al termine di questo livello di valutazione verrà elaborato un documento in cui si evidenzierà se vi è presenza di rischio di stress lavoro correlato significativo e le eventuali misure di miglioramento ritenute necessarie.
La fase di valutazione del rischio stress lavoro-correlato “approfondita” è finalizzata alla rilevazione delle percezioni dei lavoratori sugli aspetti di Contenuto e di Contesto del lavoro connessi con il rischio stress lavoro correlato e va obbligatoriamente intrapresa qualora l’esito della valutazione preliminare abbia rilevato la presenza, in uno o più gruppi omogenei, di una condizione di rischio da stress lavoro correlato.
Gli strumenti da adottare nella valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato possono essere:
finalizzati a caratterizzare la percezione dei lavoratori sui fattori di Contenuto e di Contesto del lavoro.
Ancor più della fase preliminare di valutazione del rischio stress lavoro correlato, la fase approfondita richiede il coinvolgimento di figure, anche esterne all’azienda, in possesso delle adeguate competenze necessarie per utilizzare correttamente gli strumenti di raccolta dati.
Una volta conclusa la fase di valutazione approfondita, è essenziale prevedere una restituzione dei risultati ai lavoratori al fine di informarli sulla situazione emersa nella propria azienda e dei passi da compiere successivamente. La restituzione è fondamentale anche per dare un significato alla partecipazione dei lavoratori e favorire la comprensione dell’utilità del percorso attuato.
La valutazione del rischio da stress lavoro correlato, come tutte le valutazioni dei rischi lavorativi, deve essere effettuata dal datore di lavoro.
L’impatto dello stress in azienda è sempre traducibile, ovviamente, in un danno di natura economica.
Si pensi ad esempio:
A questi vanno aggiunti i costi dovuti alla mancata produttività, alla gestione dei procedimenti giudiziari, alla somministrazione di cure e alla perdita di credibilità sul mercato.
Diverse sono le difficoltà da affrontare per la gestione del rischio stress lavoro correlato in azienda.
La mancata valutazione del rischio da stress lavoro correlato comporta una sanzione a carico del datore di lavoro che è pari all’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44. Questi importi sono soggetti a periodici adeguamenti.
Se poi si configurano dei danni a carico del lavoratore a causa dello stress da lavoro correlato si applicano anche delle sanzioni civili che fanno leva sull’articolo 2087 del Codice Civile: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
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