Le vibrazioni meccaniche intese come rischio lavorativo fanno parte del gruppo degli agenti fisici che sono trattati dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.
Oltre alle vibrazioni in questo gruppo sono compresi anche il rumore, gli ultrasuoni e gli infrasuoni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiale e naturali, il microclima, le atmosfere iperbariche e le radiazioni ionizzanti.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio vibrazioni affrontando i seguenti argomenti:
Ai fini antinfortunistici le vibrazioni nel documento di valutazione del rischio sono suddivise tra:
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni mano-braccio è generalmente causata dal contatto con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano che trasmettono a tutto il sistema mano-braccio le vibrazioni generate durante il loro utilizzo (ad esempio trapano, martelli pneumatici, levigatrici, seghe circolari, lucidatrice, decespugliatore, ecc.)
Il capo III del titolo VIII del D. Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
È il datore di lavoro deve valutare i livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i propri lavoratori mediante: l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche, il riferimento ad informazioni sull’entità delle vibrazioni per tipologia di attrezzature e le modalità d’uso (reperibili presso banche dati o dalle informazioni fornite dal costruttore). La valutazione del rischio può prevedere anche un’attività di misurazione delle vibrazioni trasmesse al lavoratore dalle singole attrezzature.
L’articolo 201 del D. Lgs. 81/08 fissa i seguenti valori di esposizione, da considerare anche durante la redazione del documento di valutazione del rischio vibrazioni.
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
I valori d’azione, se superati, obbligano il datore di lavoro ad adottare misure di tutela per prevenire e ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni sui lavoratori. Invece i valori limite di esposizione non devono mai essere superati, in quanto tale esposizione potrebbe comportare serie conseguenze sulla salute dei lavoratori.
Ai fini della valutazione del rischio vibrazioni devono essere presi in considerazione, tra le altre:
L’art. 202 riporta che “quando necessario” il datore di lavoro deve misurare i livelli delle vibrazioni meccaniche con l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
La misura del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) effettuata ai sensi del D.lgs. 81/08 deve essere svolta nel rispetto della norma tecnica UNI EN ISO 5349 (parti 1 e 2) “Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano”. Invece per la misurazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) si deve rispettare la norma UNI EN ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Requisiti generali”
In realtà l’art. 202 stabilisce che la misurazione resta il metodo di riferimento per valutare i rischi connessi all’esposizione alle vibrazioni in ambito lavorativo, anche se la misurazione va eseguita obbligatoriamente se non è possibile reperire i dati necessari alla valutazione all’interno di banche dati nazionali e regionali, o dai dati forniti dal produttore dell’attrezzatura. Ad esempio, in alcuni casi, la misurazione può essere richiesta su segnalazione del medico competente per approfondire la valutazione specifica del rischio vibrazioni anche relativamente ad un caso specifico, oppure in fase di collaudo di un nuovo macchinario o in seguito ad un adeguamento significativo dello stesso.
Il processo di valutazione del rischio vibrazioni si deve concludere con la redazione del documento di valutazione del rischio vibrazioni in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare tutti i rischi di esposizione a cui sono esposti i lavoratori e le misure obbligatorie di prevenzione e protezione messe in atto.
Se è stato superato il valore limite di esposizione il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore. Inoltre il datore di lavoro dovrà riportare nel DVR le cause del superamento dei valori limite e, per evitare un nuovo superamento, dovrà adattare nuove misure di prevenzione e protezione in aggiunta a quelle già previste.
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