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Rischio Vibrazioni: le tipologie di rischio e come valutarle

Le vibrazioni meccaniche intese come rischio lavorativo fanno parte del gruppo degli agenti fisici che sono trattati dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.

Oltre alle vibrazioni in questo gruppo sono compresi anche il rumore, gli ultrasuoni e gli infrasuoni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiale e naturali, il microclima, le atmosfere iperbariche e le radiazioni ionizzanti.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema della valutazione del rischio vibrazioni affrontando i seguenti argomenti:

TIPOLOGIE DI RISCHIO

Ai fini antinfortunistici le vibrazioni nel documento di valutazione del rischio sono suddivise tra:

  • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, ovvero “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari”;
  • vibrazioni trasmesse al corpo intero, ovvero “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni mano-braccio è generalmente causata dal contatto con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano che trasmettono a tutto il sistema mano-braccio le vibrazioni generate durante il loro utilizzo (ad esempio trapano, martelli pneumatici, levigatrici, seghe circolari, lucidatrice, decespugliatore, ecc.) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

tipologie-rischio-vibrazioni

Il capo III del titolo VIII del D. Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

È il datore di lavoro deve valutare i livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i propri lavoratori mediante: l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche, il riferimento ad informazioni sull’entità delle vibrazioni per tipologia di attrezzature e le modalità d’uso (reperibili presso banche dati o dalle informazioni fornite dal costruttore).  La valutazione del rischio può prevedere anche un’attività di misurazione delle vibrazioni trasmesse al lavoratore dalle singole attrezzature.

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI D’AZIONE

L’articolo 201 del D. Lgs. 81/08 fissa i seguenti valori di esposizione, da considerare anche durante la redazione del documento di valutazione del rischio vibrazioni.

Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
  • il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

  • il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
  • il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

I valori d’azione, se superati, obbligano il datore di lavoro ad adottare misure di tutela per prevenire e ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni sui lavoratori. Invece i valori limite di esposizione non devono mai essere superati, in quanto tale esposizione potrebbe comportare serie conseguenze sulla salute dei lavoratori.

QUALI SONO I RISCHI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI? 

Ai fini della valutazione del rischio vibrazioni devono essere presi in considerazione, tra le altre:

rischi-dvr-valutazione-rischio-vibrazione
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;
  • effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (es.  donne in gravidanza, minori, ecc.);
  • interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra vibrazioni meccaniche, rumore, ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  • l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
  • prolungamento del periodo di esposizione oltre alle ore lavorative (lavoro straordinario);
  • condizioni di lavoro particolari (basse temperature, bagnato, elevata umidità, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide);
  • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.

QUANDO È NECESSARIA LA MISURAZIONE E QUALE METODO RISPETTARE?

L’art. 202 riporta che “quando necessario” il datore di lavoro deve misurare i livelli delle vibrazioni meccaniche con l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

La misura del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) effettuata ai sensi del D.lgs. 81/08 deve essere svolta nel rispetto della norma tecnica UNI EN ISO 5349 (parti 1 e 2) “Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano”. Invece per la misurazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) si deve rispettare la norma UNI EN ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Requisiti generali”

MA QUANDO È NECESSARIO EFFETTUARE LA MISURAZIONE?

In realtà l’art. 202 stabilisce che la misurazione resta il metodo di riferimento per valutare i rischi connessi all’esposizione alle vibrazioni in ambito lavorativo, anche se la misurazione va eseguita obbligatoriamente se non è possibile reperire i dati necessari alla valutazione all’interno di banche dati nazionali e regionali, o dai dati forniti dal produttore dell’attrezzatura. Ad esempio, in alcuni casi, la misurazione può essere richiesta su segnalazione del medico competente per approfondire la valutazione specifica del rischio vibrazioni anche relativamente ad un caso specifico, oppure in fase di collaudo di un nuovo macchinario o in seguito ad un adeguamento significativo dello stesso.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Il processo di valutazione del rischio vibrazioni si deve concludere con la redazione del documento di valutazione del rischio vibrazioni in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare tutti i rischi di esposizione a cui sono esposti i lavoratori e le misure obbligatorie di prevenzione e protezione messe in atto.

Se è stato superato il valore limite di esposizione il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore. Inoltre il datore di lavoro dovrà riportare nel DVR le cause del superamento dei valori limite e, per evitare un nuovo superamento, dovrà adattare nuove misure di prevenzione e protezione in aggiunta a quelle già previste.

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