Tra i principali rischi a cui sono esposti i lavoratori vi sono sicuramente quelli relativi alla presenza, utilizzo, manipolazione ed immagazzinamento di agenti chimici pericolosi.
Vediamo un approfondimento sulla valutazione del rischio chimico per la sicurezza affrontando i seguenti argomenti:
Per la valutazione del rischio chimico lo strumento normativo di riferimento è il D. Lgs. 81/08 che riserva il Capo I del Titolo IX, intitolato “Protezione da agenti chimici”.
L’articolo 221, che ne indica il campo di applicazione, consente di trarre una prima definizione di rischio chimico, ovvero: “(…) rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.”
Si tratta dunque di un rischio dovuto alla presenza di agenti chimici, e non necessariamente al loro impiego diretto e deliberato per lo svolgimento dell’attività dell’azienda.
L’attività di valutazione del rischio chimico deve essere condotta con riferimento agli agenti chimici pericolosi così definiti:
Inoltre nella valutazione rischio chimico per la sicurezza si devono considerare anche:
In ogni caso, nella valutazione del rischio chimico è importante considerare che la pericolosità di una sostanza o miscela può variare in modo sostanziale durante il suo utilizzo, rispetto allo stato originario.
Il Titolo II e l’Allegato IV del D. Lgs. 81/08 forniscono indicazioni per il datore di lavoro, al fine da rendere i luoghi di lavoro idonei alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che li occupano.
Tra i vari requisiti imposti, nell’art. 222 del D. Lgs. 81/08 il legislatore ne prevede alcuni che sono esplicitamente rivolti alla tutela dei lavoratori durante lo svolgimento di attività che comportano la loro esposizione ad agenti chimici, ovvero le attività: “(…) in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa” .
Appare quindi chiaro che chi effettua la valutazione del rischio chimico è il datore di lavoro.
L’articolo 223 del D. Lgs. 81/08 “Valutazione dei rischi”, nel determinare i come il datore di lavoro deve adempiere all’obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico per la sicurezza, stabilisce anche i parametri fondamentali che dovranno essere presi in considerazione.
Per agevolare il processo di valutazione del rischio chimico, sono disponibili molti algoritmi di valutazione, ovvero schemi e procedimenti sistematici di calcolo che consentono di ottenere in modo semplice valori indicativi del livello di rischio posto in essere dall’esposizione ad agenti chimici.
Questi algoritmi si prestano molto bene all’utilizzo all’interno di software di valutazione.
L’utilizzo di un software consente, in generale, di ottenere come output la valutazione del rischio chimico associato alle attività lavorative o anche un documento «completo» di valutazione preconfezionato, partendo da dati di facile reperibilità (schede di sicurezza, banche dati incluse nel software, caratteristiche principali dell’attività svolta, ecc.).
Tuttavia l’utilizzo esclusivo di software e/o algoritmi per effettuare la valutazione del rischio chimico, senza un approfondimento dell’analisi, è in molti casi insufficiente.
Il processo di valutazione del rischio chimico si deve concludere con la redazione del documento di valutazione del rischio chimico in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare tutti i rischi di esposizione ad agenti chimici a cui sono esposti i lavoratori e le misure obbligatorie di prevenzione e protezione messe in atto.
Nel documento di valutazione del rischio chimico devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche
In base al sistema della patente a crediti edilizia, l’omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche comporta la decurtazione di 3 crediti (fattispecie di violazione n. 15 indicata nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/08).
Per ulteriori dettagli sul funzionamento della patente a crediti edilizia e sulle fattispecie di violazione che determinano la decurtazione di crediti, consulta la nostra pagina di approfondimento: PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI
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