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Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori: cosa prevede la legislazione sulla sicurezza sul lavoro?

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (definizione art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 81/08)

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

CHI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria è programmata ed effettuata dal medico competente, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA?

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma è effettuata nei seguenti casi:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • su richiesta da parte del lavoratore qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.
  • nei casi in cui la valutazione del rischio lo preveda.

Relativamente ai casi espressamente previsti dalla normativa vigente, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di questi rischi:

  • Videoterminalisti
  • Movimentazione manuale di carichi
  • Rischio rumore
  • Rischio vibrazioni
  • Rischio campi elettromagnetici
  • Rischio radiazioni ottiche
  • Rischio agenti chimici
  • Rischio agenti cancerogeni e mutageni
  • Rischio amianto
  • Rischio agenti biologici

L’obbligo di sorveglianza sanitaria vige anche nei seguenti casi:

  • lavoro notturno
  • lavoratori disabili
  • lavoratrici in gravidanza

COSA COMPRENDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08, finalizzata al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente, comprende le seguenti visite: 

sorveglianza-sanitaria-obbligatoria
  • visita medica preventiva: effettuata dopo l’assunzione del lavoratore, è finalizzata a constatare l’idoneità alla mansione specifica, senza che vi siano quindi controindicazioni al lavoro cui è destinato. Il medico competente deve chiedere al lavoratore neoassunto, qualora precedentemente assunto in altra azienda, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro
  • visita medica periodica: è intesa a controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità, qualora non specificata dalla normativa, di norma è annuale, salvo diverse indicazioni del medico competente o provvedimento motivato dell’organo di vigilanza
  • visita medica su richiesta del lavoratore: effettuata qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione: con lo scopo di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: effettuata solo nei casi previsti dalla normativa vigente
  • visita medica preventiva, in fase preassuntiva: effettuata su scelta del datore di lavoro, del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro: qualora ci sia un’assenza superiore ai 60 giorni continuativi

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente e devono essere effettuate durante l’orario di lavoro senza comportare un onere per i lavoratori.

Tutte le visite mediche, ad esclusione di quelle effettuate su richiesta del lavoratore e alla fine del rapporto di lavoro, sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Su richiesta, analoghe informazioni vengono fornite anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Tra le visite sanitarie più frequenti per i differenti tipi di mansioni, troviamo il controllo delle funzionalità visivel’audiometria o esame audiometricola spirometrial’elettrocardiogramma, la valutazione clinico-funzionale del rachide, gli esami del sangue e i test tossicologici.

sorveglianza-sanitaria-audiometria

QUANDO NON FARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Come indicato all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il controllo di sorveglianza sanitaria non può essere effettuato per accertare stati di gravidanza e in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.

QUALI GIUDIZI SONO PREVISTI?

Relativamente agli esiti delle visite mediche di sorveglianza sanitaria, il medico competente formula, informandone per iscritto lavoratore e datore di lavoro, i seguenti giudizi con riferimento alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei limiti temporali di validità) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono fare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità/idoneità alla mansione, anche per quello formulato in fase preassuntiva. Competerà poi all’organo di vigilanza territorialmente competente decidere, dopo opportuni accertamenti e valutazioni, se confermare, modificare o revocare il giudizio formulato dal medico competente.

Qualora il giudizio preveda un’inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

COS’È LA CARTELLA SANITARIA?

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità e con salvaguardia del segreto professionale, una cartella sanitaria e di rischio cui deve allegare gli esiti delle visite mediche. La cartella sanitaria può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato. La cartella sanitaria è conservata presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso.

Copia della cartella sanitaria viene consegna dal medico al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

Per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e ad amianto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e ne consegna copia al lavoratore stesso. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL. Cartelle sanitarie e registro di esposizione sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL per un periodo di 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.

COME GESTIRE I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA?

In sede di riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, il medico competente comunica per iscritto ed espone i risultati della sorveglianza sanitaria, elaborati in forma anonima e collettiva, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sulla base di tali informazioni sanitarie, in tale occasione, vengono valutate la necessità di eventuali attuazioni delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Se dai risultati della sorveglianza sanitaria ne emerge la necessità, il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e medico competente, può anche aggiornare la valutazione dei rischi.

QUALI OBBLIGHI PER IL LAVORATORE?

La sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi in capo al datore di lavoro (art. 18 del D.Lgs. 81/08), ma anche per il lavoratore c’è l’obbligo di sottoporsi alle visite, qualora previste, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. In caso contrario il lavoratore è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.

Nell’ottica di una sorveglianza sanitaria come strumento di tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, è chiesto al lavoratore di collaborare con il medico competente fornendo le informazioni richieste.

PER APPROFONDIRE

Leggi l’approfondimento: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE?

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