I campi elettromagnetici (CEM) rientrano, ai fini del D.Lgs. 81/08, tra gli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le attività che ne comportano l’esposizione sono soggette a quanto previsto al Capo IV del Titolo VIII del citato decreto.
La valutazione del rischio associato ai campi elettromagnetici (CEM) è essenziale nella sicurezza sul lavoro e nella tutela della salute pubblica, data l'onnipresenza di fonti naturali e artificiali di CEM. Il D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 159/2016 che ha recepito la Direttiva Europea 2013/35/UE, impone ai datori di lavoro di valutare i rischi da CEM, tenendo conto degli effetti acuti sull'organismo. Questo processo richiede la misurazione dei livelli di esposizione e l'implementazione di strategie di mitigazione per assicurare condizioni sicure, attraverso un approccio che integra formazione, monitoraggio e pratiche lavorative adeguate, fronteggiando le sfide dell'avanzamento tecnologico.
Vediamo di seguito un approfondimento sulla valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici affrontando i seguenti argomenti:
NORMATIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI: QUALI SONO I RIFERIMENTI?
La valutazione del rischio legato ai campi elettromagnetici si basa sul D. Lgs. 159/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE modificando il Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08. Questa modifica impone ai datori di lavoro la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, seguendo i criteri e i limiti stabiliti dal D. Lgs. 81/08. La rilevanza degli effetti dei campi elettromagnetici sull'uomo, soprattutto per esposizioni “acute”, è ampiamente documentata e riconosciuta da fonti autorevoli come l'ICNIRP.
La Direttiva Europea 2013/35/CE del 26 giugno 2013, che sostituisce la Direttiva 2004/40/CE, stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, coprendo le radiazioni elettromagnetiche in un range di frequenza da 0 Hz a 300 GHz. Questa direttiva è un punto di riferimento attuale per definire i valori d'azione nell'esposizione lavorativa ai campi elettromagnetici.
QUALI SONO GLI EFFETTI SULLA SALUTE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI?
Gli effetti biologici dei campi elettromagnetici sull'organismo umano possono variare in base a diversi fattori, come l'intensità, la frequenza del campo e la durata dell'esposizione.
La ricerca scientifica ha iniziato ad esplorare gli effetti potenzialmente dannosi dei campi elettromagnetici attraverso studi di valutazione del rischio. Questi studi hanno permesso di identificare con certezza, possibili effetti immediati (acuti), al superamento di specifiche soglie di esposizione. Gli effetti acuti includono l'opacizzazione del cristallino e anomalie alla cornea per esposizioni ad alte frequenze, nonché disturbi al sistema visivo e al sistema nervoso centrale, extrasistole e fibrillazione ventricolare a seguito di esposizioni a frequenze più basse (50 Hz).
Viceversa l’eventuale presenza di effetti a lungo termine (cronici), ovvero potenzialmente emergenti dopo periodi prolungati di esposizione anche a bassi livelli di CEM, non è stata ancora riscontrata con certezza, ma è importante sottolineare che la ricerca sugli effetti dei CEM sulla salute è complessa e in continua evoluzione.
QUALI SONO LE FONTI E COME SI MISURANO I CAMPI ELETTROMAGNETICI?
I campi elettromagnetici, invisibili all'occhio umano, provengono sia da fonti naturali sia da quelle artificiali create dall'uomo, inclusi impianti per telecomunicazioni, trasporto e trasformazione dell'energia elettrica, dispositivi biomedicali, e apparecchiature industriali.
I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche. La loro misurazione considera la frequenza, espressa in Hertz (Hz), che indica il numero di oscillazioni che l’onda elettromagnetica compie in un secondo.
Sulla base della frequenza di oscillazione si distinguono (fonte: ISPRA):
I limiti per i lavoratori sono i livelli di azione inferiori per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 che ha recepito la Direttiva Europea 2013/35/CE.
Nella valutazione del rischio CEM per “lavoratore” non si deve intendere un qualsiasi soggetto presente nel luogo di lavoro ma piuttosto un lavoratore professionalmente esposto, cioè addetto ad una mansione che può comportare necessariamente l’esposizione ai campi elettromagnetici superiori ai livelli di riferimento per la popolazione generale. Per tutti gli altri lavoratori (considerati quindi non professionalmente esposti) devono essere applicati i valori limite valevoli per la popolazione generale, che garantiscono l’assenza di effetti su qualsiasi soggetto esposto, anche con controindicazioni specifiche. I valori limite specificati per la popolazione generale, previsti dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE e, per alcuni casi specifici, dai D.P.C.M. 08/07/2003 n. 199 e n. 200, assumono dunque rilevanza anche nei luoghi di lavoro, in relazione a tutti gli addetti non professionalmente esposti. Per questo motivo la zonizzazione di una sorgente di campo elettromagnetico deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per la popolazione che i valori di azione per i lavoratori.
COME EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI DI LAVORO?
La valutazione del rischio da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro richiede un'attenta analisi di tutte le possibili fonti artificiali di esposizione. Il datore di lavoro deve valutare accuratamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi gli effetti nocivi a “breve termine” che possono derivare dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia nel corpo umano, e gli effetti delle correnti di contatto.
Se l'analisi preliminare dimostra che l'esposizione ai campi elettromagnetici non presenta rischi significativi per la salute, seguendo le linee guida stabilite dalla norma CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”, il datore di lavoro può procedere con una dichiarazione di non necessità di ulteriori analisi dettagliate. Questo processo indica che non è richiesta un'approfondita misurazione e valutazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, come specificato all'art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
Tuttavia, esistono attrezzature e situazioni che richiedono una valutazione approfondita attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici, come indicato dalla norma CEI EN 50499 e da specifiche linee guida e norme. Tra i casi per i quali è necessaria la valutazione troviamo: attività di saldatura elettrica e dielettrica, impianti di riscaldamento a induzione, trasporti azionati elettricamente, reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della norma CEI EN 50499.
Il confronto con i Valori di Azione e con Valori Limite di Esposizione fissati dal D.Lgs. 81/08 è da effettuarsi solo per i lavoratori esposti per motivi professionali a CEM, che non devono avere controindicazioni specifiche all’esposizione a CEM.
Per la valutazione del rischio da campi elettromagnetici bisogna quindi in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i livelli di riferimento per la popolazione generale, di cui alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE. Tali aree vanno delimitate per prevenire l'accesso accidentale ai soggetti sensibili che non sono infatti tutelati dal rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08.
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COME CAPIRE SE SI È ELETTROSENSIBILI?
Alcune categorie di lavoratori sono riconosciute come particolarmente sensibili al rischio da esposizione ai CEM. Questi lavoratori potrebbero non essere sufficientemente tutelati seguendo unicamente i Valori Limite di Esposizione e i Valori di Azione definiti dal D.Lgs. 81/08. Un elenco indicativo di tali gruppi a rischio è individuato nella “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai Campi Elettromagnetici Volume 1”:
cui potrebbero aggiungersi anche:
Per garantire una loro adeguata protezione, è consigliabile aderire ai criteri di sicurezza dettagliati per la popolazione generale, come indicato nella Raccomandazione Europea 1999/519/CE.
COME PROTEGGERSI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI?
In caso di superamento dei valori limite, è necessario definire programmi di miglioramento per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e proteggere la salute dei lavoratori.
Tra le misure specifiche di protezione da adottare da parte del datore di lavoro, è possibile individuare:
PER APPROFONDIRE...
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