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LE FAQ DI VEGAFORMAZIONE

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1. L’impresa esecutrice di un’opera di manutenzione deve richiedere il fascicolo dell'opera al committente prima di procedere ai lavori per poter organizzare la sicurezza e le modalità operative di lavoro?
2. Nei costi della sicurezza quali dispositivi di protezione individuale (DPI) posso essere compresi? Solo quelli relativi a lavorazioni interferenti oppure anche DPI che un’azienda esecutrice è ad esempio costretta ad acquistare per consentire il lavoro in sicurezza per quella specifica opera?
Quali Dispositivi di Protezione Collettiva (linee vita, parapetti, opere provvisionali, ecc) possono essere inclusi negli oneri della sicurezza?
3. Possono essere inclusi i costi dei corsi di formazione necessaria all’utilizzo di attrezzature specifiche (e i costi delle attrezzature stesse) quando l’azienda esecutrice deve impiegare attrezzature “ad hoc” per la specifica opera?
4. Nei casi in cui non è richiesto il PSC, per quanto riguarda lavori non pubblici, chi si deve occupare della stima dei costi della sicurezza?

RISPOSTA:

1. Il fascicolo dell’opera è predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione (CSP), viene eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori dal CSE ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo dell’opera e che richiedono la designazione dei coordinatori per la sicurezza, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione (CSP). 2. Nei costi della sicurezza, ove è prevista la redazione del PSC, vanno stimati a cura del coordinatore per la sicurezza, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 3. I costi dei corsi di formazione necessaria all’utilizzo di attrezzature specifiche (e i costi delle attrezzature stesse) non possono essere inclusi nei costi della sicurezza, se non rientrano nell’elenco precedente. 4. Nei casi in cui non è richiesto il PSC, per quanto riguarda lavori non pubblici, facendo riferimento all’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08, si rileva che i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni devono essere indicati nel contratto, senza specificare chi li debba stimare.

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